Cassazione Civile, Ordinanza n. 05381/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (autore offese)
La controversia
La controversia nasce da un episodio verificatosi durante la proclamazione dei risultati elettorali in un comune: la presidente di seggio, mentre comunicava pubblicamente gli esiti, sarebbe stata apostrofata da più persone con espressioni ingiuriose e di scherno, ritenute in sede penale offensive del suo onore e prestigio come pubblico ufficiale. Il tribunale penale aveva condannato gli imputati e riconosciuto una provvisionale e il risarcimento del danno alla parte civile; la corte d'appello aveva confermato. Successivamente la Cassazione aveva annullato la sentenza d'appello agli effetti penali per prescrizione, rinviando al giudice civile competente per valore in grado di appello per la domanda risarcitoria. Nel giudizio di rinvio la parte civile chiedeva la conferma del risarcimento, mentre le controparti eccepivano l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della pretesa. La corte d'appello civile ha rigettato la domanda ritenendo non provato, e neppure adeguatamente allegato, il danno non patrimoniale conseguenza delle offese, affermando che il danno all'onore e alla reputazione non è in re ipsa. Con il ricorso per cassazione la parte civile ha dedotto, con due motivi, violazione degli artt. 2043 c.c., 2059 c.c., 185 c.p. e 622 c.p.p., sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe dovuto rivalutare civilisticamente il fatto-reato e ritenere automaticamente o comunque presuntivamente provato il danno morale e reputazionale derivante dalle offese al pubblico ufficiale, anche valorizzando la sua posizione sociale e la gravità intrinseca dell'episodio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché il danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione, pur derivando da un fatto astrattamente illecito e anche penalmente rilevante, resta un danno-conseguenza che deve essere specificamente allegato e provato dal danneggiato, anche mediante presunzioni, e non può presumersi in re ipsa. La Corte ha condiviso l'impostazione del giudice di rinvio secondo cui l'accertamento del fatto in sede penale non esimeva la parte civile dall'onere di dimostrare le conseguenze pregiudizievoli concrete; ha inoltre affermato che nella specie tali elementi erano stati allegati solo in modo generico. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'illecito civile extracontrattuale, anche se derivante da fatto-reato, è la base generale della pretesa risarcitoria e richiede la prova della relazione tra condotta, evento e conseguenze dannose
il danno non patrimoniale è risarcibile ma, come danno-conseguenza, deve essere allegato e provato e non può considerarsi in re ipsa
il fatto di reato può fondare la responsabilità civile, ma non esonera dal provare il danno-conseguenza concretamente subito
nel giudizio civile di rinvio dopo annullamento agli effetti civili, il giudice deve accertare la domanda risarcitoria secondo le regole civilistiche
richiamato per il criterio causale che collega condotta, evento lesivo e conseguenze dannose
richiamato per l'applicazione, in tema di risarcimento, dei criteri di cui all'art. 1223 c.c.
utilizzato come parametro del vizio denunciato di violazione di legge
art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002
consente, in caso di rigetto, di dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale da lesione dell'onore o della reputazione non si presume automaticamente per il solo fatto dell'offesa o dell'accertamento del reato, ma richiede specifica allegazione e prova delle conseguenze pregiudizievoli concretamente patite.
- Nel giudizio civile instaurato o riassunto dopo l'annullamento agli effetti civili di una sentenza penale, il giudice deve verificare autonomamente la sussistenza del danno-conseguenza secondo le regole della responsabilità aquiliana, senza attribuire efficacia risarcitoria automatica alla sola accertata illiceità del fatto.
- La prova del danno non patrimoniale può essere fornita anche per presunzioni, ma esse devono fondarsi su elementi diversi dal mero fatto lesivo e devono essere gravi, precisi e concordanti.
- La liquidazione del danno all'onore e alla reputazione deve essere ancorata al concreto pregiudizio allegato e provato, tenendo conto di parametri come diffusione dell'offesa, gravità dell'episodio e posizione sociale della vittima, ma tali elementi devono risultare dal materiale probatorio e non possono essere presunti in via astratta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05340/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05342/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05343/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05345/2026 del 10/03/2026
- ordinanza_civile · 10 mar 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 05347/2026 del 10/03/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →