Cassazione Civile, Ordinanza n. 05340/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2009, per omessi versamenti di imposta dichiarata. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata riformata e la cartella annullata, ritenendosi necessaria una preventiva comunicazione dell’esito del controllo ai sensi dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000, poiché vi sarebbero state divergenze tra i dati dichiarati e quelli risultanti dalla cartella. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 5, L. 212/2000, in relazione agli artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché dell’art. 62, comma 1, D.Lgs. 546/1992, sostenendo che non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo perché la cartella derivava dal mero mancato pagamento di quanto dichiarato dal contribuente, senza rettifiche o incertezze rilevanti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, nel caso di controllo automatizzato basato sui dati forniti dallo stesso contribuente, senza rettifiche dell’Ufficio, e con recupero della sola imposta dichiarata e non versata, non opera l’obbligo di preventiva comunicazione previsto dall’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, salvo che emergano incertezze rilevanti su aspetti della dichiarazione. La sentenza d’appello, che aveva annullato la cartella per mancata comunicazione preventiva, è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per censurare in cassazione la violazione e/o falsa applicazione di legge.
art. 6, comma 5, L. 212/2000
l’obbligo di preventiva comunicazione al contribuente sussiste solo quando dal controllo emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; non opera per il mero mancato pagamento di quanto dichiarato.
art. 36-bis D.P.R. 600/1973
la liquidazione automatizzata si fonda su controllo documentale dei dati dichiarati, senza margini interpretativi, e può condurre a iscrizione a ruolo per imposta dichiarata e non versata.
art. 54-bis D.P.R. 633/1972
norma richiamata per il controllo automatizzato in materia IVA, secondo la stessa logica di mera liquidazione dei dati dichiarati.
art. 62, comma 1, D.Lgs. 546/1992
richiamato dalla ricorrente nel quadro dei motivi di ricorso, senza una specifica statuizione autonoma nel testo sul suo contenuto.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, la mancata comunicazione preventiva al contribuente non determina di per sé l’illegittimità della cartella quando il ruolo deriva dal mero mancato versamento di importi già dichiarati.
- L’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, L. 212/2000 sorge solo in presenza di incertezze rilevanti su aspetti della dichiarazione o di rettifiche sostanziali operate dall’Ufficio.
- La liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 è un controllo meramente documentale sui dati dichiarati; se non vi sono errori sostanziali o modifiche del contenuto dichiarativo, l’omissione dell’avviso bonario può integrare al più una irregolarità priva di effetti invalidanti sulla cartella.
- Quando la pretesa iscritta a ruolo corrisponde all’imposta dichiarata e non versata, con aggiunta di interessi e accessori, non si configura una controversia su dati da verificare o da rettificare, ma un semplice recupero coattivo del dovuto.
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