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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05344/2026 del 10/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo proposta da una società in continuità aziendale indiretta, poi seguita dalla dichiarazione di fallimento. La società aveva proposto reclamo contro la sentenza del tribunale, ma la corte d'appello lo aveva respinto ritenendo che la proposta integrativa non avesse eliminato le originarie criticità del piano: persistevano l'alea dei crediti posti a base del soddisfacimento dei creditori, l'insufficienza della dimostrazione della funzionalità della continuità al miglior soddisfacimento dei creditori, la carenza di attendibilità dell'attestazione e l'inadeguatezza complessiva del piano. In cassazione la ricorrente articolava due motivi, richiamati dal provvedimento: violazione dell'art. 161, comma 3, l.fall. per avere i giudici di merito qualificato come non sostanziali le modifiche apportate al piano originario; omessa motivazione su modifiche relative a transazione fiscale, classi e percentuali di soddisfo; violazione degli artt. 160, 161 e 163 l.fall. per avere la corte territoriale svolto una valutazione di convenienza anziché rilevare la sola manifesta inidoneità del piano. Il ricorso, tuttavia, tendeva in sostanza a ottenere un nuovo esame di merito sulla fattibilità del concordato e sulla valutazione delle modifiche introdotte.

La decisione

La Corte ha condiviso la proposta di definizione accelerata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi fossero inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata e perché investivano apprezzamenti di merito sulla natura delle modifiche, sulla valutazione del materiale istruttorio e sulla fattibilità economica del piano, profili non sindacabili in cassazione se non nei limiti del vizio di legittimità. Ha inoltre confermato che, in tema di concordato preventivo con continuità indiretta, il giudice può sindacare la concreta realizzabilità della causa della procedura e la manifesta inidoneità del piano, specie quando l'attivo dipende in modo decisivo da crediti aleatori e da presupposti non adeguatamente dimostrati. In assenza di difese degli intimati, non sono state liquidate spese; è stata invece disposta la condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre agli effetti connessi all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 161 l.fall.

    disciplina il contenuto e le modifiche della proposta di concordato; le modifiche devono essere valutate alla luce della loro sostanzialità e della capacità di incidere sulle criticità del piano.

  • art. 186-bis l.fall.

    nelle ipotesi di concordato con continuità aziendale richiede che la prosecuzione dell'attività sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

  • art. 18 l.fall.

    regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso la corte di merito ha rigettato il reclamo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    la proposta di definizione accelerata è stata condivisa dalla Corte; la decisione conforme alla proposta comporta le conseguenze processuali previste dalla norma.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata, la Corte ha applicato la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale reazione all'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 160 l.fall.

    richiamato come norma sulla struttura della proposta concordataria e sulla valutazione della sua idoneità.

  • art. 163 l.fall.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma ritenuto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuovo scrutinio dei fatti o della fattibilità economica del piano concordatario, quando la sentenza impugnata abbia fondato la decisione su apprezzamenti di merito coerenti e logicamente motivati.
  • Nel concordato preventivo con continuità aziendale indiretta il tribunale deve verificare non solo la regolarità formale della proposta, ma anche la concreta realizzabilità della causa della procedura e la funzionalità della prosecuzione dell'attività al miglior soddisfacimento dei creditori; se il piano si regge su presupposti aleatori o non adeguatamente dimostrati, può essere dichiarato inammissibile.
  • La censura di omesso esame di elementi istruttori è ammissibile in cassazione solo se l'elemento trascurato sia decisivo in senso rigoroso, cioè idoneo, con giudizio di certezza, a mutare l'esito della controversia; non basta prospettare una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione o documento, essendo sufficiente che esponga in modo chiaro le ragioni del proprio convincimento, così da rendere implicitamente respinte le tesi incompatibili.
  • Quando una proposta concordataria integrativa non elimini le criticità originarie e si limiti a modifiche non sostanziali, il giudice può confermare il giudizio di inammissibilità per persistente inidoneità del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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