Cassazione Civile, Ordinanza n. 05347/2026 del 10/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica e, per responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c., nei confronti di due soggetti indicati come componenti dell’organo direttivo e/o rappresentanti dell’ente. In appello la corte tributaria regionale aveva: (i) annullato gli avvisi nei confronti dei due coobbligati, ritenendo non provata dall’Ufficio la loro concreta attività in nome e per conto dell’associazione; (ii) confermato solo in parte la pretesa verso l’associazione, reputandola sostanzialmente commerciale e quindi non ammessa al regime agevolato, con rideterminazione dell’IVA dovuta e delle sanzioni. L’Agenzia delle Entrate ricorre in cassazione con due motivi: primo, denuncia ultrapetizione/violazione dell’art. 112 c.p.c. perché il giudice d’appello avrebbe accomunato indebitamente le posizioni dei coobbligati senza che vi fosse una specifica censura sulla legittimazione passiva di uno di essi; secondo, deduce violazione dell’art. 38 c.c. e dei criteri di riparto dell’onere probatorio, sostenendo che, in tema di associazioni non riconosciute e debiti tributari, la responsabilità di chi agisce in nome e per conto dell’ente non dipende dalla sola carica formale, ma dagli obblighi gestori e di controllo sui tributi, e che il giudice di merito avrebbe errato nel ritenere non provata la riferibilità personale della responsabilità e nel non valorizzare gli indizi emersi dal PVC, anche alla luce dell’art. 2729 c.c. I controricorrenti resistono; uno di essi propone anche ricorso incidentale, poi rigettato/in parte inammissibile.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate nei limiti della motivazione. In particolare: ritiene fondato il primo motivo per ultrapetizione/erronea sovrapposizione delle posizioni soggettive dei coobbligati; accoglie anche il secondo motivo perché la sentenza impugnata ha sbagliato nel distribuire l’onere della prova in tema di responsabilità ex art. 38 c.c. e nel valutare gli indizi, trascurando che, in materia tributaria, chi riveste formalmente compiti gestori o rappresentativi deve dimostrare l’eventuale riparto interno di competenze idoneo a individuare il soggetto tenuto agli adempimenti fiscali. Il ricorso incidentale è rigettato e, per la parte relativa a talune censure, dichiarato inammissibile perché volto in sostanza a ottenere una nuova valutazione del merito o privo della necessaria specificità. La sentenza della CGT di secondo grado viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, che dovrà riesaminare le posizioni dei singoli coobbligati e decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per le obbligazioni assunte dall’associazione non riconosciuta rispondono personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente; in materia tributaria la responsabilità va accertata tenendo conto anche dei doveri connessi agli obblighi fiscali e non solo della carica formale.
L’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi degli associati; ciò incide sul riparto dell’onere probatorio, perché le informazioni sul concreto assetto interno sono nella disponibilità dell’ente e di chi lo rappresenta.
Il riparto dell’onere probatorio deve essere calibrato secondo la vicinanza della prova; in tema di responsabilità ex art. 38 c.c. non può pretendersi dall’Amministrazione la dimostrazione di fatti interni conoscibili soprattutto dai soggetti che hanno agito o rivestito ruoli gestori.
La prova presuntiva richiede una valutazione sia analitica sia complessiva degli indizi; il giudice non può limitarsi a negare valore ai singoli elementi senza verificarne la possibile efficacia convergente nel loro insieme.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente proposte; è censurabile la sovrapposizione di posizioni processuali diverse senza adeguata base nelle difese delle parti.
La doglianza è stata evocata come violazione dell’apprezzamento probatorio, ma è stata assorbita dall’accoglimento della violazione dell’art. 2729 c.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il veicolo della censura di violazione e falsa applicazione di legge, ma non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato per la nullità della sentenza/processo, ma non consente di mascherare come errori processuali censure sostanzialmente dirette contro la valutazione del merito.
La disciplina agevolativa per gli enti associativi opera solo se l’attività è svolta nei confronti degli associati e in conformità alle finalità istituzionali; la decisione richiama il requisito della democraticità e la necessità di prova dei presupposti agevolativi.
Per verificare la perdita della qualifica di ente non commerciale occorre guardare ai parametri della concreta attività svolta; la qualificazione fiscale dipende dall’effettività della gestione e non dalla mera autoqualificazione dell’ente.
Il regime forfettario richiamato dal ricorrente incidentale non può essere invocato in modo astratto: la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una rivalutazione del reddito e dei costi non consentita in cassazione.
È richiamata in relazione al regime fiscale agevolato delle associazioni sportive dilettantistiche; la Corte non entra nel merito della pretesa, ritenendo la relativa doglianza incidentale inammissibile.
È richiamato con riferimento al divieto di distribuzione indiretta di utili e ai requisiti degli enti non commerciali; anche su questo punto la censura incidentale è stata ritenuta inammissibile perché diretta a una nuova lettura del fatto.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consiste in una svista sul fatto probatorio in sé, va fatto valere con revocazione per errore di fatto; non è un vizio deducibile come mera violazione di legge se si contesta il contenuto percepito dal giudice.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato in relazione al difetto di motivazione, ma la Corte esclude la motivazione apparente e osserva che il vizio, ove fondato su travisamento della prova, avrebbe dovuto essere fatto valere con i rimedi propri.
Massime di principio
- In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non deriva automaticamente dalla mera titolarità formale di una carica, ma dall’effettivo svolgimento di attività in nome e per conto dell’ente e dai doveri concretamente connessi agli obblighi assunti, compresi quelli tributari.
- Quando si discute della responsabilità ex art. 38 c.c. per debiti fiscali di un’associazione non riconosciuta, il riparto dell’onere della prova va letto secondo il criterio di vicinanza della prova: se il soggetto riveste formalmente funzioni gestorie o di rappresentanza, grava su di lui dimostrare l’eventuale diverso assetto interno delle competenze e il corretto assolvimento degli adempimenti fiscali.
- La prova per presunzioni richiede una valutazione bifasica: prima analitica dei singoli indizi, poi complessiva della loro convergenza; è viziata la decisione che si limiti a svalutare atomisticamente gli indizi senza verificare se, considerati nel loro insieme, essi siano idonei a fondare il convincimento.
- In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove; le doglianze che mirano alla ricostruzione del fatto restano fuori dal sindacato di legittimità salvo i casi tipici di nullità o travisamento deducibili con i rimedi appropriati.
- In materia di agevolazioni tributarie per enti associativi o sportivi dilettantistici, chi invoca il beneficio deve provare i presupposti sostanziali richiesti dalla disciplina speciale, inclusi quelli relativi al concreto svolgimento dell’attività, alla qualità dei fruitori e alla struttura democratica dell’ente.
- Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, quando consiste in una svista sul dato probatorio e non in un errore di valutazione, deve essere fatto valere con la revocazione per errore di fatto, non con i motivi ordinari di ricorso per cassazione.
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