Cassazione Civile, Ordinanza n. 08933/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati nel settore scolastico con docenti di religione cattolica. Il Ministero ricorre in cassazione contro la decisione di merito che aveva accolto le pretese dei docenti, sostenendo, da un lato, che il giudice d'appello avrebbe violato l'art. 112 c.p.c. pronunciando su un bene della vita diverso da quello richiesto o comunque fondando la decisione su disciplina non pertinente; dall'altro, che sarebbe stata erronea la valutazione della disciplina speciale di reclutamento dettata dalla legge n. 186 del 2003 e dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, il ricorrente deduceva violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, assumendo che i contratti a termine non potessero essere imputati alla quota del 70% della dotazione organica riservata al tempo indeterminato, che i docenti avrebbero dovuto provare la mancata indizione dei concorsi e che il sistema speciale sarebbe comunque conforme alla direttiva 1999/70/CE perché fondato su esigenze di flessibilità e su due ruoli distinti (70% a tempo indeterminato e 30% a tempo determinato).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice di merito non aveva alterato petitum e causa petendi, ma aveva solo utilizzato, anche con richiamo alla disciplina dei docenti di religione cattolica, argomentazioni tratte dalla giurisprudenza sui docenti della scuola pubblica; in tal caso l'eventuale errore riguarda la disciplina applicabile e va denunciato come error in iudicando ex art. 360 n. 3 c.p.c., non come nullità della sentenza. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che, nel sistema dei docenti di religione cattolica, vige la necessaria annualità degli incarichi a termine e che, dopo la legge n. 186 del 2003, l'indizione di un solo concorso nel 2004 ha impedito il funzionamento complessivo del sistema, determinando una precarizzazione strutturale e un abuso lesivo dell'Accordo quadro europeo quando il singolo insegnante sia mantenuto in servizio per più di un triennio senza concorsi con cadenza triennale. In tale quadro non occorreva altra prova diversa dall'inosservanza dell'obbligo di concorso previsto dalla normativa speciale, né risultavano violate le regole sull'onere della prova o sul libero convincimento. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del Ministero alle spese del giudizio di legittimità, distratte in favore dei difensori dei controricorrenti; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello domandato; non ricorre se il giudice decide applicando una disciplina ritenuta non pertinente senza alterare petitum e causa petendi.
Non è violato quando il giudice ritiene sufficiente, ai fini della responsabilità dedotta, la prova dell'inosservanza dell'obbligo legale di concorso e non richiede ulteriori allegazioni incompatibili con il sistema speciale.
Le doglianze sulla valutazione delle prove attengono al merito e non integrano, di regola, violazione di legge; la censura va ricondotta nei limiti dei vizi motivazionali consentiti.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dal ricorrente per contestare la disciplina del lavoro a termine nel settore pubblico; la Corte non ravvisa violazione della norma nel caso concreto.
Costituisce la disciplina speciale di reclutamento dei docenti di religione cattolica; la mancata indizione periodica dei concorsi, dopo l'unico concorso del 2004, è valorizzata dalla Corte come elemento del funzionamento patologico del sistema.
direttiva 1999/70/CE
La reiterazione dei contratti a termine non è giustificata dalla mera previsione di due ruoli distinti (70%/30%) se il sistema, in concreto, conduce a precarizzazione e rinnovi senza soluzione di continuità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato esonerate dal materiale versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice pronuncia su un oggetto diverso da quello domandato; non sussiste se la decisione resta nei limiti di petitum e causa petendi ma si fonda su una disciplina giuridica diversa da quella invocata dalle parti, poiché in tal caso l'errore è di diritto e va dedotto come error in iudicando.
- In tema di contratti a termine nel settore scolastico speciale dei docenti di religione cattolica, l'abuso può derivare dalla reiterazione dei rapporti oltre il triennio senza il rispetto dell'obbligo legale di concorsi con cadenza triennale; l'illegittimità non richiede ulteriori prove se il sistema normativo risulta di fatto non attuato secondo la scansione prevista dalla legge.
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare il merito della valutazione probatoria; la deduzione di un errore nella ricostruzione dei fatti deve essere veicolata, nei limiti consentiti, attraverso i vizi motivazionali o processuali pertinenti.
- Quando la disciplina speciale di reclutamento prevede un assetto teoricamente differenziato tra tempo indeterminato e tempo determinato, tale assetto non legittima di per sé la reiterazione automatica dei contratti se manca il fisiologico funzionamento del sistema di accesso ai ruoli e si realizza una precarizzazione strutturale.
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