Cassazione Civile, Ordinanza n. 20487/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente impugnava in giudizio una sanzione conservativa di sospensione dal lavoro irrogatagli dalla società datrice di lavoro per avere registrato in modo occulto, nei locali aziendali, una conversazione tra il direttore del personale e una collega dell'ufficio. La Corte d'appello aveva escluso che tale condotta fosse scriminata dal diritto di difesa e ne aveva affermato la rilevanza disciplinare. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva, con due motivi, la violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 51 c.p., sostenendo che la registrazione fosse lecita perché effettuata per esercitare il diritto di difesa, anche in fase stragiudiziale, e la violazione dell'art. 2105 c.c. e dell'art. 617-septies c.p., assumendo che non vi fosse lesione del dovere di riservatezza perché il contenuto della registrazione era stato utilizzato solo in giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la registrazione di conversazioni può essere lecita e utilizzabile a fini difensivi anche senza consenso degli interessati, ma solo quando sia effettivamente pertinente e strumentale all'esercizio del diritto di difesa, in un contesto temporale e contenutistico coerente con una controversia già pendente o quantomeno imminente. Nel caso concreto, la registrazione era stata effettuata circa due anni prima dell'introduzione del giudizio, in assenza di un contenzioso in atto o in vista di una sua prossima instaurazione, e non aveva alcun nesso con i fatti oggetto della sanzione disciplinare contestata; pertanto era stata correttamente qualificata come condotta esplorativa e come inadempimento degli obblighi di correttezza e fedeltà, idonea a giustificare la sanzione conservativa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.lgs. n. 196 del 2003, artt. 4, 13, 23 e 24
Il consenso al trattamento dei dati personali può non essere necessario quando il trattamento sia effettuato per far valere o difendere un diritto, ma solo se i dati siano utilizzati esclusivamente per tale finalità e per il tempo strettamente necessario.
La scriminante dell'esercizio di un diritto ha portata generale nell'ordinamento e può operare anche fuori dall'ambito penalistico, ma richiede pertinenza e strumentalità della condotta rispetto alla difesa del diritto.
La registrazione occultata e non giustificata dalla difesa può integrare violazione degli obblighi di fedeltà e correttezza del lavoratore.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della pretesa insussistenza di violazione del dovere di riservatezza, ma ritenuto non decisivo ai fini della valutazione disciplinare.
La registrazione fonografica rientra tra le riproduzioni meccaniche ed è astrattamente utilizzabile come prova nel processo civile.
art. 24 Cost.
Il diritto di difesa va tutelato anche nella fase stragiudiziale e nella raccolta di prove utilizzabili in giudizio, ma non consente trattamenti di dati privi di effettiva pertinenza difensiva.
È il vizio denunciato per violazione o falsa applicazione di legge.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione non è stato ritenuto esperibile, anche per effetto della doppia conforme di merito.
La decisione è stata adottata in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il rigetto del ricorso comporta il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La registrazione occultata di una conversazione, pur potendo costituire mezzo di prova e rientrare nelle riproduzioni meccaniche, è lecita ai fini difensivi solo se sussiste un concreto nesso di pertinenza e strumentalità con la tutela di un diritto da far valere o difendere.
- La deroga al principio del consenso nel trattamento dei dati personali per esigenze difensive non opera in modo automatico: occorre verificare rigorosamente contesto, temporalità, contenuto della registrazione e effettiva necessità probatoria.
- Il diritto di difesa si estende anche alla fase precontenziosa, ma non legittima attività esplorative o preventive sganciate da una controversia in atto o ragionevolmente imminente.
- Nel rapporto di lavoro, la raccolta di prove mediante registrazioni può essere compatibile con la difesa del lavoratore; tuttavia, se la condotta è meramente esplorativa e non funzionale alla difesa, può integrare violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e fedeltà e giustificare una sanzione disciplinare conservativa.
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