Cassazione Civile, Ordinanza n. 08246/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (difensore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta dalla Procura della Repubblica avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi maturati a favore di un avvocato per la difesa di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo non dimostrato che essa fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, valorizzando la data del "visto PM" risultante dal registro informatico. Con il ricorso per cassazione la Procura deduceva, con due motivi strettamente connessi, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 136 c.p.c. e 2697 c.c.: sosteneva di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto, contestava che le risultanze SICID bastassero a provare la comunicazione secondo le forme di rito e assumeva che non potesse gravare su di essa l'onere di dimostrare la data di effettiva conoscibilità dell'atto, essendo presente un'attestazione del direttore amministrativo che escludeva comunicazioni telematiche o cartacee.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. In primo luogo ha rilevato l'inosservanza dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., per mancanza di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché il ricorso passava direttamente ai motivi senza ricostruire in modo chiaro e completo la vicenda processuale. In secondo luogo ha ritenuto comunque la decisione del Tribunale conforme alla giurisprudenza di legittimità: l'opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; in difetto, opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Poiché la Procura non aveva dimostrato un'impugnazione tempestiva rispetto alla conoscibilità dell'atto, l'opposizione era tardiva. La Corte ha inoltre disposto che non vi fossero spese di cassazione e ha escluso il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se manca la sommaria esposizione dei fatti di causa, necessaria a consentire una chiara e completa comprensione della vicenda sostanziale e processuale.
È richiamato dalla ricorrente per contestare la ritualità della comunicazione del decreto; la Corte non esamina nel merito la doglianza, perché assorbita dall'inammissibilità del ricorso e dalla conferma del regime decadenziale dell'opposizione.
È richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulla conoscibilità/comunicazione del provvedimento; la Corte ribadisce che, in mancanza di dimostrazione della tempestività dell'opposizione rispetto alla comunicazione o conoscibilità dell'atto, opera la tardività.
art. 84, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è opponibile ai sensi dell'art. 170.
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede l'opposizione al decreto di pagamento in materia di spese di giustizia.
art. 15, d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Le opposizioni ai decreti in tema di spese di giustizia sono regolate dal rito sommario.
Il decreto di liquidazione è equiparato, quanto al regime impugnatorio, all'ordinanza del giudice monocratico appellabile ex art. 702-quater c.p.c.
In assenza di notificazione o comunicazione del provvedimento, per l'impugnazione decorre il termine lungo dalla pubblicazione, applicabile anche ai provvedimenti decisori e definitivi.
Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata ha statuito su questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude, nel caso concreto, i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza della sommaria esposizione dei fatti di causa integra una causa di inammissibilità del ricorso, poiché impedisce alla Corte di ricostruire compiutamente il thema decidendum e lo svolgimento processuale.
- L'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi in materia di patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento; se tale comunicazione o notificazione manca, si applica il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione.
- La parte che propone opposizione deve dimostrare la tempestività del rimedio rispetto alla conoscibilità dell'atto, mentre il giudice può dichiarare tardiva l'impugnazione quando non sia provato il rispetto del termine decadenziale.
- Quando la decisione impugnata si conforma alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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