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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27218/2025 del 11/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento TOSAP per l'anno 2016, emesso per omessa denuncia e omesso versamento in relazione all'occupazione, mediante un viadotto autostradale, dello spazio aereo sovrastante tratti di strade comunali. La società concessionaria del servizio di riscossione, subentrata alla precedente gestore, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia che aveva annullato l'atto impositivo, ritenendo che il Comune non potesse assoggettare a tassa il terreno occupato dal viadotto in quanto la concessione autostradale sarebbe stata rilasciata dallo Stato e non dal Comune. Con l'unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione degli artt. 38, 39 e 49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993, degli artt. 2, comma 7, e 25, comma 1, del Codice della strada, nonché dell'art. 22 della legge n. 2248/1865, per avere il giudice di appello escluso il presupposto impositivo sulla base della provenienza statale della concessione e di una ritenuta appartenenza allo Stato anche delle strade sottostanti al viadotto.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la TOSAP colpisce qualsiasi occupazione di strade comunali o provinciali, anche se realizzata senza titolo o in base a un diverso titolo concessorio rilasciato dallo Stato, quando l'occupazione sia materialmente effettuata da un soggetto diverso dall'ente proprietario della strada. Ha inoltre chiarito che la concessione autostradale statale non sostituisce né rende irrilevante il rapporto concessorio rilevante ai fini TOSAP con l'ente territoriale, e che la disciplina del Codice della strada richiamata dal giudice di merito non comporta il trasferimento della proprietà delle strade sottostanti al viadotto allo Stato. La sentenza impugnata è quindi stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    comma 1; comma 2; comma 4

    La TOSAP si applica a qualsiasi occupazione, anche senza titolo, delle strade e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di Comuni e Province; la nozione comprende anche occupazioni effettuate mediante impianti di servizi pubblici e, in certe ipotesi, le occupazioni su tratti di strade statali o provinciali che attraversano centri abitati.

  • art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    Il tributo è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione oppure, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo; è sufficiente il fatto dell'occupazione del suolo pubblico nell'ambito del territorio dell'ente.

  • art. 49, comma 1, lett. a), d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'esenzione per lo Stato e altri enti pubblici opera solo se l'occupazione, quale presupposto del tributo, è ascrivibile al soggetto esente; non si estende alla società concessionaria che esegue e gestisce l'opera.

  • art. 2, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La disposizione sul regime delle strade non è idonea a escludere il presupposto TOSAP nella fattispecie del soprassuolo occupato dal viadotto autostradale.

  • art. 25, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Non disciplina il trasferimento della proprietà delle strade sottostanti al viadotto, ma solo profili connessi alle intersezioni e alle autorizzazioni stradali.

  • art. 25, comma 1-ter, lett. a), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    La presunzione legale riguarda la titolarità dei sottopassi e sovrappassi delle strade di tipo A e B in capo agli enti proprietari di tali strade, senza estendersi alla proprietà delle strade di tipo inferiore, che resta agli enti originari.

  • art. 22 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F

    La presunzione di demanialità non vale per ogni area contigua alla strada pubblica, ma solo per quelle che costituiscono pertinenza stradale per immediata accessibilità e funzione viaria.

  • art. 840 c.c.

    Il principio di estensione della proprietà al sottosuolo non conduce a considerare automaticamente appartenente al proprietario della sovrastante autostrada la strada pubblica sottostante al viadotto.

  • art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130

    Individua la Corte di giustizia tributaria di secondo grado quale giudice di rinvio.

  • legge 21 maggio 1955, n. 463

    Richiamata come normativa storica sulla realizzazione delle autostrade, ritenuta non idonea a escludere il presupposto impositivo TOSAP.

  • legge 24 luglio 1961, n. 729

    Richiamata come normativa storica sul piano delle nuove costruzioni stradali e autostradali; non comporta automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato.

  • art. 1, comma 816, legge 27 dicembre 2019, n. 160

    Ha abrogato l'art. 38 del d.lgs. n. 507/1993 con decorrenza dall'1 gennaio 2021, senza incidere sulla fattispecie precedente.

  • d.m. 30 novembre 2021, n. 485

    Richiamato come fonte amministrativa che elenca le strutture dei sovrappassi e sottopassi, ma priva di incidenza sulla proprietà delle strade sottostanti.

Massime di principio

  • Ai fini della TOSAP, il presupposto impositivo è integrato da qualsiasi occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo appartenente a Comuni o Province, anche quando l'occupazione sia di fatto e anche quando il bene sia utilizzato in funzione di un'opera pubblica o di un servizio pubblico.
  • La concessione rilasciata da uno Stato diverso dall'ente territoriale proprietario della strada non esclude, di per sé, il potere impositivo del Comune o della Provincia, se l'occupazione materiale del bene pubblico è comunque riferibile al soggetto concessionario e non all'ente esente.
  • L'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici richiede che l'occupazione sia direttamente ascrivibile al soggetto esente; non opera quando il presupposto sia realizzato da una società concessionaria che gestisce economicamente e funzionalmente l'opera.
  • Le norme sulla disciplina stradale e sulle intersezioni a livelli sfalsati non consentono di presumere il trasferimento allo Stato della proprietà delle strade comunali o provinciali sottostanti a un viadotto autostradale, in assenza di un atto traslativo o di una previsione legislativa espressa.
  • Ai fini dell'imposizione rileva l'effettiva occupazione del bene pubblico e non la sola titolarità della concessione autostradale o la destinazione dell'opera a pubblico interesse; in mancanza di una specifica esenzione, il tributo resta dovuto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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