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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35355/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (importatore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio doganale ha rettificato, ai fini di maggiori dazi e IVA all'importazione, il valore in dogana delle merci importate nel 2014 da fabbricanti extra UE, includendovi i diritti di licenza corrisposti dalla società importatrice alla licenziante titolare del marchio; è stato inoltre irrogato un provvedimento sanzionatorio. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato gli atti, ma la CTR, in appello dell'Agenzia, aveva riformato la decisione. In cassazione la società ha proposto undici motivi: il primo denunciava motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza e sul processo tributario, lamentando che la CTR avesse aderito in modo apodittico alla tesi dell'Ufficio senza spiegare perché, nel caso concreto, le royalties dovessero essere aggiunte al valore doganale e senza esaminare le doglianze sulla duplicazione dell'IVA, sulle sanzioni e sugli interessi; gli altri motivi prospettavano omessa pronuncia su eccezioni relative a competenza/legittimazione dell'ufficio, violazione delle norme doganali europee in tema di valore in dogana e diritti di licenza, omesso esame di fatti decisivi, e illegittimità delle sanzioni per incertezza normativa, sproporzione e altre violazioni invocate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbendo tutti gli altri. Ha affermato che la motivazione della CTR era solo apparente: la sentenza d'appello, pur richiamando i presupposti teorici per l'inclusione delle royalties nel valore in dogana, non aveva indicato gli elementi concreti e il percorso logico-giuridico da cui desumere, nel caso specifico, il controllo della licenziante sul produttore estero e quindi il necessario legame tra venditore/fabbricante e licenziante. Manca dunque la spiegazione del perché il pagamento delle royalties costituirebbe condizione di vendita delle merci importate. Per questa ragione la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale in tema di valore doganale e motivazione della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per omesso esame di fatti decisivi, ma il vizio rilevante è stato ricondotto alla motivazione apparente

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro del requisito di motivazione della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato come parametro del contenuto della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi di ricorso per omessa pronuncia

  • artt. 87 e 101 Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952

    invocati dalla ricorrente in tema di disciplina doganale

  • art. 143, par. 1, lett. e), art. 157, par. 2, artt. 159 e 160 Reg. CEE 2454/1993

    disciplinano l'aggiunta dei diritti di licenza al valore doganale solo al ricorrere di requisiti cumulativi e, in particolare, della condizione di vendita e del legame/controllo rilevante

  • art. 32, comma 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992

    prevede l'inclusione nel valore doganale dei corrispettivi e diritti di licenza dovuti come condizione della vendita

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    richiamati dalla ricorrente per l'interpretazione dei contratti rilevanti ai fini del rapporto di licenza

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    richiamati per la prova presuntiva dei fatti costitutivi della pretesa doganale

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per il dedotto omesso esame e la valutazione delle prove

  • artt. 220 e 239 c.d.c.

    richiamati nei motivi della ricorrente in relazione alla disciplina doganale

  • art. 232 c.d.c.

    richiamato nei motivi della ricorrente in relazione alla disciplina doganale

  • art. 7 d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per contestare le sanzioni amministrative tributarie e il principio di proporzionalità

  • art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997

    invocato per contestare l'applicazione delle sanzioni

  • art. 32 del codice doganale comunitario

    norma centrale: il valore di transazione può essere aumentato dei diritti di licenza solo se essi si riferiscono alle merci e costituiscono condizione della vendita

  • art. 157, par. 2, del regolamento n. 2454/93

    richiede che il pagamento del diritto di licenza si riferisca alle merci oggetto di valutazione e sia condizione di vendita

  • art. 159 del regolamento n. 2454/93

    specifica le condizioni per l'aggiunta delle royalties quando il diritto di licenza riguarda marchi di fabbrica

  • art. 160 del regolamento n. 2454/93

    prevede che, se il diritto è versato a un terzo, la condizione di vendita sussiste solo se il venditore o persona legata ne impone il pagamento

  • art. 12 delle preleggi

    richiamato per l'interpretazione delle norme sul sindacato di legittimità della motivazione

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134

    ha rimodulato il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. verso il 'minimo costituzionale'

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la proposta del relatore

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando il giudice enuncia formule o richiami astratti ma non rende percepibile il percorso logico-giuridico seguito per decidere il caso concreto.
  • Nel giudizio di legittimità, il controllo sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale: è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in assenza sostanziale di motivazione, non la mera insufficienza argomentativa.
  • Ai fini dell'inclusione delle royalties nel valore in dogana, non basta che il diritto di licenza esista o sia collegato al marchio: occorre verificare in concreto se esso riguardi le merci importate e costituisca una condizione di vendita.
  • La condizione di vendita ricorre solo se, nei rapporti tra venditore o soggetto a esso legato e acquirente, il pagamento del corrispettivo sia tale che il venditore non sarebbe disposto a vendere senza di esso.
  • Quando il diritto di licenza è pagato a un terzo, l'aggiunta al valore doganale richiede che il venditore o un soggetto ad esso legato abbia imposto o richiesto tale pagamento.
  • L'accertamento doganale fondato sull'aggiunta delle royalties deve essere sorretto da elementi concreti che dimostrino il controllo del licenziante sulla scelta del produttore e sull'attività produttiva o commerciale; in mancanza, la decisione è viziata.
  • In presenza di motivazione apparente sul punto decisivo, restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso relativi alle altre questioni sostanziali o sanzionatorie.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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