Cassazione Civile, Ordinanza n. 29805/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2009 sostenendo che la base imponibile fosse stata determinata facendo riferimento a una variazione della categoria e della rendita catastale (da C/2 a D/7) mai notificata. I giudici di merito avevano però dichiarato inammissibile il ricorso o comunque ritenuto necessario integrare il contraddittorio anche nei confronti dell'ufficio catastale che aveva emesso l'atto presupposto. In cassazione la società ha dedotto: 1) omesso esame del fatto decisivo relativo al fatto che l'impugnazione aveva ad oggetto solo l'avviso di accertamento e non anche l'atto catastale presupposto; 2) violazione dell'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la norma consente ma non impone di impugnare insieme all'atto impositivo anche l'atto presupposto non notificato; 3) violazione dell'art. 74, comma 1, l. n. 342/2000 e dell'art. 6, comma 1, l. n. 212/2000, perché una rendita catastale non notificata non può essere utilizzata per determinare la base imponibile ICI e rende nullo l'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha chiarito che, quando il contribuente impugna soltanto l'avviso di accertamento per contestare l'utilizzabilità di una rendita catastale non notificata, non sussiste litisconsorzio necessario con l'Agenzia del Territorio e non vi è obbligo di chiamarla in giudizio. Ha inoltre ribadito che una rendita attribuita o rettificata dopo il 31 dicembre 1999 non è utilizzabile ai fini dell'ICI se non sia stata notificata prima dell'utilizzo impositivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., annullando l'atto impositivo originario. Ha compensato le spese dei gradi di merito e ha condannato il Comune alle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
consente al contribuente di far valere, con l'impugnazione dell'atto impositivo, l'illegittimità derivante dalla mancata notifica dell'atto presupposto; non impone però di impugnare anche quest'ultimo quando non sia stato notificato
art. 74, comma 1, l. n. 342/2000
la rendita catastale attribuita o rettificata dopo il 31 dicembre 1999 non può essere utilizzata ai fini della determinazione della base imponibile ICI se non è stata notificata
art. 6, comma 1, l. n. 212/2000
richiamato a sostegno dell'esigenza di conoscibilità/notifica degli atti rilevanti per il contribuente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma di ricorso invocata per le censure di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
norma di ricorso invocata per l'omesso esame di un fatto decisivo
consente la decisione nel merito quando non occorrano ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Nel giudizio tributario avverso l'avviso di accertamento ICI fondato su una rendita catastale non notificata, il contribuente può limitarsi a impugnare l'atto impositivo nei confronti del solo ente impositore, senza dover necessariamente chiamare in giudizio l'ufficio catastale autore dell'atto presupposto.
- L'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 attribuisce una facoltà di impugnazione congiunta dell'atto presupposto non notificato, ma non configura un onere processuale di impugnarlo separatamente né un litisconsorzio necessario con il soggetto che lo ha emesso.
- Una rendita catastale attribuita o rettificata dopo il 31 dicembre 1999 non è utilizzabile per la determinazione della base imponibile ICI finché non sia stata notificata al contribuente; in mancanza, l'avviso di accertamento che la presuppone è illegittimo.
- Quando la controversia dipende solo dalla verifica della mancata notifica della rendita catastale e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito annullando l'atto impositivo.
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