Sentenza del 05/03/2025 n. 5917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il recupero, per l’anno 2002, di un credito d’imposta di 19.008 euro relativo a un investimento, ritenuto indebitamente compensato. L’Agenzia ne aveva disconosciuto la spettanza per la mancata presentazione del modello CTS e della richiesta di preventiva autorizzazione al Centro operativo di Pescara e, inoltre, perché 814 euro erano stati compensati durante il periodo di sospensione dell’utilizzo del credito (13 novembre 2002-10 aprile 2003). La società sosteneva che l’investimento fosse iniziato prima dell’introduzione degli obblighi e contestava anche l’uso del PVC e la sua produzione in appello. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva riformato la decisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo: la CTR aveva motivato adeguatamente e il richiamo del PVC nell’avviso di recupero era sufficiente, trattandosi di atto già notificato alla contribuente; inoltre, non risultava provato né l’adempimento degli obblighi né il diritto a esserne esonerata per anteriorità dell’investimento. Infondato anche il secondo motivo: la disciplina allora vigente consentiva la produzione di documenti in appello se ritenuti necessari e, comunque, la decisione si fondava sul richiamo del PVC contenuto nell’atto. Il terzo motivo è stato respinto perché la valutazione della documentazione e della data di avvio dell’investimento spettava al giudice di merito: per il leasing rileva la consegna del bene all’utilizzatore, data che la società non aveva indicato; la CTR aveva quindi valorizzato il contratto di leasing del 29 ottobre (l’anno è riportato nel testo come 2022). Il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato assorbito. La società è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione del 5 febbraio 2025, depositata il 5 marzo 2025.
Norme richiamate
Art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
l'art. 58 cit., nella versione pro tempore vigente, consentiva certamente la produzione di documenti in appello sol che il giudice li ritenesse necessari al fine di decidere
Nel regime applicabile alla controversia, i documenti potevano essere prodotti in appello quando il giudice li riteneva necessari per decidere; in questa causa, inoltre, la produzione del PVC non era determinante, perché l’atto impositivo lo richiamava già.
l'avvio dell'investimento dev'essere riferito al momento in cui il bene entra a far parte dell'azienda (quindi a quello del suo acquisto, cfr. Cass. 8089/17)
Per stabilire se l’investimento fosse iniziato prima degli obblighi introdotti dal decreto, occorre individuare quando il bene è entrato nell’azienda; nel caso di leasing, la Corte precisa che rileva la consegna del bene all’utilizzatore.
La norma è richiamata insieme alla disciplina del credito d’imposta per l’investimento; la decisione applica il criterio temporale secondo cui l’avvio va individuato nel momento in cui il bene entra nell’azienda e, per il leasing, nella consegna all’utilizzatore.
in assenza dell'indicazione di elementi che dovrebbero ricollegare particolare rilievo alle date indicate dalla ricorrente, la individua in un contratto successivo, quello di leasing
La contribuente doveva fornire elementi probatori idonei a dimostrare la data di avvio dell’investimento e l’eventuale anteriorità rispetto agli obblighi; la valutazione della sufficienza della prova spetta al giudice di merito.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti processuali, il rigetto dell’impugnazione comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Art. 91 del codice di procedura civile
La parte soccombente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.500 euro oltre spese prenotate a debito.
Massime di principio
- Se l’atto impositivo richiama un processo verbale di constatazione già notificato o consegnato al contribuente, il richiamo può essere sufficiente: non è necessariamente richiesta una nuova allegazione materiale dell’atto.
- La produzione di documenti in appello tributario va valutata secondo la disciplina applicabile al momento del processo; nel regime esaminato era ammessa se il giudice riteneva i documenti necessari. Se però la decisione poggia su un’autonoma ragione, la produzione può risultare ininfluente.
- Chi invoca l’applicazione di una disciplina transitoria deve dimostrare con elementi adeguati la data di avvio dell’investimento. La valutazione delle prove e delle date compete al giudice di merito e non basta indicare una data senza supportarla con elementi convincenti.
- Per un investimento realizzato mediante leasing, l’avvio va individuato nella consegna del bene all’utilizzatore; la data del contratto, da sola, può non dimostrare quando il bene è entrato effettivamente nella disponibilità aziendale.
- La parte che perde in cassazione può essere condannata alle spese e, quando ricorrono i presupposti di legge, al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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