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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30235/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di concessione demaniale marittima relativo alla gestione di uno stabilimento balneare comprensivo di fabbricati di proprietà dello Stato. L’Amministrazione aveva comunicato alla concessionaria un rilevante aumento dei canoni per gli anni 2007 e 2008 rispetto agli importi originariamente pagati e aggiornati ISTAT. La società aveva quindi chiesto di accertare che i canoni dovuti fossero quelli già corrisposti. In primo grado la domanda era stata rigettata; in appello la Corte territoriale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per effetto della definizione agevolata prevista dai commi 732 e 733 dell’art. 1 della L. n. 147/2013, ritenendo che il 30% dovesse calcolarsi sulle somme dovute come pretese originarie dall’Amministrazione e non sulla differenza tra quanto richiesto e quanto già versato. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147/2013 e erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sostenendo che il 30% andasse calcolato solo sulle somme effettivamente controverse, cioè sulla differenza tra quanto richiesto dalla P.A. e quanto già pagato dalla concessionaria, perché altrimenti si sarebbero computate due volte somme già versate ad altro titolo. Nelle more del giudizio la società ha poi invocato una sopravvenuta ulteriore definizione agevolata ex art. 100 del D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, documentando il pagamento delle somme richieste dal Comune e chiedendo la cessazione della materia del contendere o, in subordine, il rigetto/inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il sopravvenuto art. 100, comma 7, del D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, contenendo il riferimento letterale valorizzato dalla Corte territoriale, confermasse la correttezza dell’interpretazione seguita in appello e, comunque, determinasse il difetto di interesse dell’Agenzia a coltivare l’impugnazione, non essendo più possibile per la ricorrente conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Per tale ragione ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l’obbligo per l’Amministrazione di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 732 e 733, L. n. 147 del 27 dicembre 2013

    la definizione agevolata dei procedimenti pendenti richiede il versamento del 30% delle somme dovute; la Corte territoriale, e la Cassazione nel rilevare il sopravvenuto art. 100 D.L. n. 104/2020, hanno ritenuto che il parametro di calcolo sia l’importo originariamente preteso dalla P.A. e non la sola differenza tra pretesa amministrativa e quanto già versato.

  • art. 100, comma 7, D.L. n. 104 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 2020

    la disposizione sopravvenuta è stata letta come conferma della soluzione interpretativa adottata dalla Corte d’appello e come fatto sopravvenuto idoneo a incidere sull’interesse all’impugnazione.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    è il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge e nullità processuale/errore processuale dedotti dall’Agenzia.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non sono stati ravvisati i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le amministrazioni statali, in coerenza con il principio secondo cui lo Stato non versa imposte o tasse processuali a se stesso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di legittimità, interviene una disciplina sopravvenuta che conferma l’interpretazione adottata dal giudice di merito e rende priva di utilità concreta l’impugnazione, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
  • L’interesse a impugnare richiede la concreta possibilità di conseguire, con la cassazione della sentenza, un risultato utile e giuridicamente apprezzabile; in mancanza, il ricorso è inammissibile anche se formalmente fondato su violazione di legge.
  • Nella definizione agevolata di controversie relative a canoni o somme pretese dalla pubblica amministrazione, il criterio di calcolo della percentuale dovuta va ricavato dal testo normativo applicabile; se la disposizione richiama le "somme dovute", il parametro può essere l’importo originariamente preteso e non la sola differenza residua dopo i pagamenti già eseguiti.
  • La sopravvenuta definizione del rapporto sostanziale o processuale nel corso del giudizio può incidere non solo sull’esito della lite, ma anche sulla regolazione delle spese, giustificando la compensazione quando la ragione dell’inammissibilità sia sopravvenuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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