Sentenza del 29/07/2024 n. 21177 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’imposta unica sulle scommesse dovuta per il 2011 da Vistero Srl, titolare di un centro trasmissione dati che operava per Stanleybet International, bookmaker privo di concessione. La CTP di Napoli aveva rigettato il ricorso contro l’accertamento relativo al 2010 e al 2011; in appello, dopo l’annullamento in autotutela della pretesa per il 2010, la CTR della Campania aveva annullato le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia ha contestato tale esenzione, sostenendo che dal 1° gennaio 2011 la norma interpretativa aveva chiarito l’assoggettamento dei CTD. Gli ex soci hanno proposto ricorso incidentale, contestando il presupposto territoriale, la compatibilità della disciplina con la libera prestazione dei servizi e la parità di trattamento, nonché lamentando l’omesso esame della questione relativa alla traslazione contrattuale dell’onere tributario e alla sua costituzionalità. Hanno inoltre chiesto un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sugli effetti temporali della sua precedente pronuncia. In sede di legittimità è stata anche esaminata la trasmissibilità ai soci delle sanzioni riferibili alla società estinta.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i primi tre motivi incidentali: l’imposta si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio; il presupposto territoriale ricorre perché raccolta e registrazione delle scommesse avvengono in Italia; la disciplina non discrimina i bookmaker esteri e persegue finalità legittime, senza che occorresse un nuovo rinvio pregiudiziale. Il quarto motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché la questione sulla traslazione contrattuale dell’imposta e sulla legittimità costituzionale era formulata in astratto, senza indicare gli accordi concretamente stipulati. È stata respinta anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso dell’Agenzia: il ricorso, pur sintetico, esponeva in modo sufficiente fatti e censure. Il ricorso principale è stato accolto: per l’annualità 2011 non sussisteva l’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni, perché la norma interpretativa era entrata in vigore il 1° gennaio 2011. La Corte ha inoltre enunciato il principio secondo cui, dopo la cancellazione di una società di capitali, i soci rispondono delle sanzioni tributarie secondo l’art. 2495 c.c. La sentenza della CTR è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese. I ricorrenti incidentali devono versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 1, comma 66, legge n. 220/2010
Con la disposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lettera b), della legge n. 220 del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante di senso della disposizione interpretata, ribadendo, da un lato, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di "gestione" include anche l'attività svolta "per conto di terzi", compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione.
La disposizione chiarisce che l’imposta unica riguarda anche le scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e include nell’attività di gestione quella svolta dal ricevitore per conto di un bookmaker estero privo di concessione.
il fatto imponibile è la prestazione di servizi consistente nell'organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore, nella valida registrazione della scommessa, documentata dalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta, attività, queste, tutte svolte in Italia.
Il presupposto territoriale dell’imposta è integrato dalle attività di organizzazione e raccolta svolte in Italia; non è decisivo il luogo in cui si conclude il contratto di scommessa.
Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
una condizione di obiettiva incertezza normativa, rilevante ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472 del 1997, esisteva solo fino alla data di entrata in vigore della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 66, l. n. 220 del 2010 e non può riguardare l'anno in considerazione (2011).
L’incertezza normativa può escludere le sanzioni solo per il periodo anteriore all’entrata in vigore della norma interpretativa del 2010; non giustifica l’esenzione per l’annualità 2011.
Art. 56 TFUE
la normativa italiana "non appare atta a vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività di una società (..) nello Stato membro interessato".
La disciplina dell’imposta, applicata agli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia senza differenze basate sul luogo di stabilimento, non costituisce una restrizione discriminatoria alla libera prestazione dei servizi.
Art. 267 TFUE
un giudice nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi ricorso giurisdizionale di diritto interno deve adempiere il proprio obbligo di sottoporre alla Corte una questione relativa all'interpretazione del diritto dell'Unione sollevata dinanzi ad esso, a meno che constati che tale questione non è rilevante o che la disposizione di diritto dell'Unione di cui trattasi è già stata oggetto d'interpretazione da parte della Corte o che la corretta interpretazione del diritto dell'Unione s'impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi.
Il rinvio pregiudiziale è necessario quando ricorrono i presupposti dell’obbligo del giudice di ultima istanza, salvo irrilevanza della questione, precedente interpretazione della Corte di giustizia o assenza di ragionevoli dubbi. Nel caso concreto la Corte ha escluso la necessità di un nuovo rinvio.
Art. 112 c.p.c. e art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
Le norme erano invocate per denunciare l’omessa pronuncia e il difetto di motivazione della CTR; la Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura perché le questioni costituzionali sulla traslazione dell’imposta erano astratte e prive di riferimenti agli accordi concretamente stipulati.
In tema di sanzioni amministrative tributarie relative a rapporti fiscali propri di società di capitali, a seguito dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, i soci rispondono delle sanzioni secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c.
L’estinzione della società di capitali non impedisce che i soci rispondano delle sanzioni tributarie secondo il regime successorio e i limiti previsti dall’art. 2495 c.c.
Art. 7 D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003
per le società dotate di personalità giuridica vige un regime speciale previsto dall'art. 7 d.l. n. 269/2003, secondo cui le sanzioni sono riferibili esclusivamente all'ente nell'ambito dei suoi rapporti tributari, in deroga alla regola della responsabilità personale dell'autore ex art. 2 comma 2 D.Lgs. n. 472/1997.
Durante la vita della società di capitali, la responsabilità tributaria sanzionatoria è riferita in via esclusiva all’ente; la Corte distingue tale regola dalla responsabilità patrimoniale dei soci conseguente all’estinzione e disciplinata dall’art. 2495 c.c.
La disposizione sancisce l’intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi, ma la Corte non la ritiene ostativa alla responsabilità dei soci per le sanzioni della società estinta, applicandosi a tale fattispecie la disciplina societaria dell’art. 2495 c.c.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 - bis, dello stesso articolo 13.
Il rigetto del ricorso incidentale comporta, sussistendone i presupposti, il pagamento da parte dei ricorrenti incidentali di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per i CTD che raccolgono scommesse in Italia per conto di bookmaker esteri senza concessione, l’attività di raccolta e gestione può integrare il presupposto dell’imposta unica anche se il bookmaker opera dall’estero.
- La norma interpretativa entrata in vigore il 1° gennaio 2011 ha chiarito l’assoggettamento dei CTD all’imposta; l’incertezza normativa può rilevare per le sanzioni nel periodo precedente, non per l’annualità 2011.
- Ai fini territoriali conta l’attività di organizzazione e raccolta svolta in Italia, compresa la registrazione della scommessa e il rilascio della ricevuta, non il luogo di conclusione del contratto.
- La disciplina non è discriminatoria per il solo fatto di assoggettare a imposta il ricevitore che opera per un bookmaker estero: la Corte ha ritenuto che l’imposta si applichi agli operatori delle scommesse raccolte in Italia senza differenze basate sul luogo di stabilimento.
- Le questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale devono essere rilevanti e riferite alla fattispecie concreta; una contestazione astratta, senza indicazione degli accordi tra ricevitore e bookmaker, può essere dichiarata inammissibile.
- La cancellazione di una società di capitali non elimina automaticamente le sanzioni tributarie già maturate: i soci possono risponderne secondo l’art. 2495 c.c. e nei limiti stabiliti da tale disposizione.
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