Cassazione Civile, Ordinanza n. 09174/2026 del 11/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il 2014 nei confronti di una società concessionaria pubblicitaria, con recupero a tassazione di: costi ritenuti indebitamente dedotti ai fini IRES e IRAP e detratti ai fini IVA in relazione a somme corrisposte ad agenti di commercio, in assenza di provvigioni effettivamente maturate o indennità contrattualmente dovute; sopravvenienze attive escluse dalla base imponibile IRAP; operazioni pubblicitarie fatturate come non imponibili IVA a committenti esteri, ritenuti dall’Ufficio non provati come effettivi soggetti passivi stabiliti fuori dall’Italia e, per lo più, apparenti o fittizi. La CTP accolse il ricorso solo in parte; la CTR respinse l’appello della società, confermando le riprese. In cassazione la società articolò cinque motivi: 1) violazione dell’art. 7-ter d.P.R. 633/1972 per avere la CTR escluso la non imponibilità IVA delle prestazioni B2B rese a committenti extra-UE, valorizzando elementi ulteriori rispetto ai presupposti territoriali rilevanti; 2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 7-septies d.P.R. 633/1972 per non avere applicato la deroga per le prestazioni pubblicitarie rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori dalla Comunità, e per avere ritenuto inattendibile il Certificate of Incorporation di una committente samoa; 3) violazione dell’art. 2697 c.c. per asserito errato riparto dell’onere probatorio sulla soggettività passiva e sulla localizzazione dei committenti; 4) omessa pronuncia/motivazione apparente sulla ripresa a tassazione dei costi verso gli agenti, sostenendo che si trattasse di somme corrisposte in base a un accordo transattivo; 5) omessa pronuncia/motivazione apparente sulla ripresa IRAP delle sopravvenienze attive, assumendo che l’Ufficio non avesse dimostrato che i costi correlati avessero inciso sulla base imponibile negli anni precedenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto soltanto il quinto motivo, ritenendo la motivazione della CTR, sul punto IRAP delle sopravvenienze attive, meramente assertiva e quindi apparente, perché non chiariva se i costi originari avessero effettivamente concorso a ridurre la base imponibile negli anni 2012-2013 e non affrontava la deduzione relativa allo storno del debito INAIL. Sono stati invece respinti il primo motivo, perché la CTR ha correttamente applicato i criteri di territorialità IVA e, comunque, ha compiuto un accertamento di fatto insindacabile sulla fittizietà/inaffidabilità dei committenti esteri; il secondo e il terzo motivo, dichiarati inammissibili perché miravano a una diversa valutazione delle prove e non a veri errori di diritto; il quarto motivo, respinto, poiché la CTR aveva motivato in modo sufficiente la conferma del recupero dei costi verso gli agenti, richiamando la decisione di primo grado e rilevando che risultava sostanzialmente pacifico il pagamento di somme per provvigioni su affari insussistenti. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al quinto motivo e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il parametro processuale invocato per censurare violazioni di legge sostanziale; la Corte ne esclude l’accoglimento per i primi tre motivi perché, in sostanza, essi miravano a rivalutare i fatti e le prove.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
è il parametro invocato per denunciare omessa pronuncia o motivazione apparente; la Corte respinge il quarto motivo e accoglie il quinto solo perché la motivazione sulla ripresa IRAP era meramente assertiva.
art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b), d.P.R. n. 633/1972
per i rapporti B2B conta che il committente sia soggetto passivo e stabilito nel territorio dello Stato; per i rapporti B2C vale il criterio del luogo di stabilimento del prestatore, salvo deroghe.
art. 7-septies, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 633/1972
le prestazioni pubblicitarie rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità non si considerano effettuate nel territorio dello Stato.
art. 7-ter, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
definisce i soggetti passivi ai fini delle regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi.
art. 7, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 633/1972
individua il luogo di stabilimento per soggetti domiciliati o residenti e per le organizzazioni con sede legale/effettiva e stabile organizzazione.
la sua violazione sussiste solo se il giudice pone l’onere della prova a carico della parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione dell’esito della prova.
non è violato per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre; la censura è inammissibile se mira a contestare la valutazione del materiale probatorio.
la motivazione è sufficiente se, pur concisa, rende percepibili le ragioni della decisione; è apparente solo se non consente il controllo logico-giuridico del percorso seguito.
art. 111 Cost.
la decisione deve rispettare il "minimo costituzionale" della motivazione, che manca quando il ragionamento decisorio è solo assertivo.
ha modificato la disciplina della territorialità IVA, introducendo gli artt. 7-ter e seguenti.
direttiva 2008/8/CE
è richiamata come fonte europea della nuova disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi.
direttiva 2006/112/CE
è richiamata per le deroghe in tema di territorialità B2C, compreso l’art. 7-septies.
art. 4, comma 2, d.lgs. n. 446/1997
è menzionato nel quadro della rideterminazione dell’IRAP, con riconoscimento parziale già in primo grado.
è richiamato in tema di deducibilità dei costi e inerenza, per escludere la deduzione di somme prive di certezza nella determinazione.
Massime di principio
- Nei rapporti B2B ai fini IVA la territorialità dipende, in via generale, dallo status di soggetto passivo del committente e dal suo luogo di stabilimento; il luogo del prestatore e quello di utilizzo del servizio non sono, di regola, decisivi.
- Per invocare la non imponibilità o la non territorialità di prestazioni pubblicitarie occorre dimostrare in modo effettivo che il committente sia realmente estero e, se necessario, che non sia un soggetto passivo; la mera documentazione formale può essere superata da elementi oggettivi di fittizietà.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. non ricorre quando si contesta solo il modo in cui il giudice ha valutato le prove, ma soltanto quando l’onere probatorio è stato assegnato alla parte sbagliata.
- La censura ex art. 115 c.p.c. è inammissibile se si limita a lamentare che il giudice abbia preferito alcune prove ad altre; essa richiede che il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite irritualmente.
- La motivazione è apparente solo se non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è sufficiente una motivazione sintetica purché dia conto degli elementi essenziali posti a fondamento del decisum.
- In tema di sopravvenienze attive, l’imposizione deve avvenire nell’esercizio in cui la posta acquisisce certezza; quando la sopravvenienza deriva dal venir meno di un costo, occorre verificare se quel costo avesse effettivamente inciso sulla base imponibile negli esercizi precedenti.
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