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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23315/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato un avviso di accertamento per maggiori imposte dirette, IVA e IRAP in relazione all'anno d'imposta 2007, fondato su maggiori ricavi della società in accomandita semplice. L'atto era stato rivolto alla contribuente sia in proprio sia quale rappresentante della società. La contribuente aveva eccepito che la società era stata cancellata dal registro delle imprese prima della notifica dell'avviso, quindi non più esistente. I giudici di merito avevano accolto tale tesi e, in appello, la CTR aveva ritenuto che, essendo già stato annullato con giudicato l'accertamento relativo alla società, quel giudicato dovesse estendersi anche alla socia, in ragione del vincolo tra debito sociale e responsabilità del socio. Con l'unico motivo di ricorso, l'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1306 e 2909 c.c., nonché degli artt. 2312, 2324, 2495 c.c., dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 e degli artt. 41 e 65 d.P.R. 600/1973, sostenendo che: l'atto era in realtà diretto ai soci personalmente; la sentenza impugnata aveva erroneamente trattato la questione come se l'avviso fosse stato emesso contro un soggetto inesistente; il giudicato formatosi sull'annullamento dell'atto emesso verso la società non era opponibile alla socia, perché la ratio decidendi era meramente soggettiva; la cancellazione della società non escludeva la prosecuzione dell'azione verso i soci, cui i debiti sociali si trasferiscono per effetto di un fenomeno successorio, nei limiti o con la responsabilità previsti dalle norme richiamate.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha chiarito che il litisconsorzio necessario fra società di persone e soci illimitatamente responsabili presuppone l'esistenza della società; se invece la società è già estinta al momento della notifica dell'accertamento, non vi è spazio per configurare quel litisconsorzio con il soggetto ormai estinto. Ha richiamato il principio per cui la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società ma, sul piano sostanziale, opera un meccanismo successorio: i debiti sociali non si estinguono e si trasferiscono ai soci, che possono subentrare anche nella legittimazione processuale. Ha tuttavia distinto l'ipotesi di estinzione sopravvenuta in corso di giudizio da quella, come nella specie, di estinzione già avvenuta prima dell'accertamento: in quest'ultima ipotesi manca il presupposto del litisconsorzio necessario, e la controversia può proseguire nei confronti del socio. La Corte ha quindi affermato che l'annullamento dell'avviso emesso verso la società estinta per la sua cancellazione non travolge automaticamente la pretesa tributaria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e dei soci limitatamente responsabili se abbiano partecipato alla ripartizione del patrimonio residuo. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1306 c.c.

    richiamato per escludere che il giudicato favorevole reso nei confronti della società estinta possa automaticamente estendersi al socio quando la ratio dell'annullamento sia esclusivamente soggettiva e non sussista il presupposto della solidarietà invocata

  • art. 2909 c.c.

    richiamato come limite oggettivo e soggettivo del giudicato, non idoneo nel caso concreto a precludere la pretesa verso il socio

  • art. 2312 c.c.

    indicato come norma che, per le società di persone, regola la sopravvivenza della responsabilità dei soci e il fenomeno successorio conseguente alla cancellazione della società

  • art. 2324 c.c.

    richiamato insieme alle norme sulla cancellazione delle società di persone per fondare il meccanismo successorio e la persistenza della responsabilità dei soci

  • art. 2495 c.c.

    interpretato nel senso che la cancellazione dal registro delle imprese estingue la società ma non estingue i debiti insoddisfatti, che si trasferiscono ai soci secondo le regole di responsabilità previste

  • art. 5 d.P.R. 917/1986

    richiamato tra le norme sulla imputazione dei redditi delle società di persone ai soci

  • art. 41 d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme sul potere di accertamento tributario

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    richiamato tra le norme relative alla successione nei rapporti tributari e alla legittimazione dei successori

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato per spiegare che il litisconsorzio processuale opera quando la successione nel giudizio avviene in corso di causa a seguito dell'estinzione del litisconsorte

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul vizio denunciato con il ricorso per cassazione, relativo a violazione e falsa applicazione di norme di diritto

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione sul piano processuale, ma non estingue i debiti sociali insoddisfatti, che si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio.
  • Il litisconsorzio necessario tra società di persone e soci illimitatamente responsabili presuppone l'esistenza della società; se l'ente era già estinto quando è stato emesso l'atto, manca il presupposto del litisconsorzio con il soggetto non più esistente.
  • L'annullamento di un avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta per ragioni legate alla sola estinzione del soggetto non impedisce, di per sé, l'azione dell'Amministrazione nei confronti dei soci, se questi siano successori nei rapporti passivi dell'ente.
  • Il giudicato favorevole formatosi nei confronti della società non si estende automaticamente ai soci quando la decisione sia fondata su una ratio decidendi meramente soggettiva, relativa all'estinzione del soggetto collettivo, e non sull'insussistenza del presupposto impositivo.
  • Nei rapporti tributari delle società di persone, la responsabilità dei soci e la possibilità di far valere la pretesa verso di essi dipendono dal tipo di responsabilità prevista dalla legge e, per i soci limitatamente responsabili, dall'eventuale partecipazione alla distribuzione del patrimonio residuo in sede di liquidazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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