Cassazione Penale, Sentenza n. 29649/2024 del 19/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile dell'esercizio abusivo dell'attività di intermediazione finanziaria ex art. 166 TUF, sostenendo: (1) applicazione errata della norma con riferimento a prodotti/servizi finanziari "inesistenti" (prodotti creati e documentati artefattamente); (2) vizi di motivazione e violazione dei principi di tassatività e specialità rispetto alle criptovalute, che secondo il ricorrente non rientrerebbero nella nozione di prodotto/strumento finanziario; (3) mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche nonostante parziali restituzioni, incensuratezza e giovane età; (4) motivazione carente nella rideterminazione delle statuizioni civili; (5) omissione di qualsiasi valutazione sulla possibilità di detenzione domiciliare sostitutiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi: (1) sul punto dell'"inesistenza" dei prodotti, la Corte ha ricordato che il reato di abusivismo finanziario si realizza anche quando l'imputato conclude contratti aventi ad oggetto operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti e percepisce somme con finalità di investimento, e che l'effettivo impiego delle somme nel prodotto prospettato è un fatto successivo non necessario alla configurazione del reato; (2) sulle criptovalute la Corte ha richiamato la definizione comunitaria e nazionale (Direttiva 2018/843 e d.lgs. n.231/2007) che riconosce alle valute virtuali una natura multifunctional potenzialmente idonea anche alla finalità di investimento, e ha ritenuto che le nozioni aperte di "prodotto finanziario" e di "investimento di natura finanziaria" contenute nel TUF possano ricomprenderle; (3) per le attenuanti generiche la Corte d'appello ha adeguatamente motivato il diniego, richiamando l'ostacolo al recupero delle somme e precedenti a carico dell'imputato; (4) le statuizioni civili sono state rideterminate con motivazione ritenuta congrua; (5) la richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen. doveva essere formulata tempestivamente nel corso del gravame, e non risulta tempestiva nella fase di appello. La Suprema Corte ha inoltre richiamato il principio per cui il giudice di legittimità non può riformare la valutazione probatoria sostanziale senza specifiche e puntuali censure correlate agli atti.
Norme richiamate
art. 166, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
La norma punisce l'esercizio abusivo di attività di investimento/offerta fuori sede: la Corte interpreta la fattispecie in senso sostanziale, ricomprendendo anche le situazioni in cui l'imputato abbia raccolto somme con promessa di investimento anche se l'effettivo impiego delle somme nel prodotto prospettato è assente.
Direttiva 2018/843/UE, art. 1
"una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente"
La Corte usa la definizione UE per riconoscere che le valute virtuali possono non solo essere mezzi di pagamento ma anche strumenti utilizzabili a fini di investimento, idonei a rientrare nell'ambito protetto dalle norme sui prodotti/strumenti finanziari.
art. 1, lett. qq), d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
"la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente"
La norma nazionale definisce le valute virtuali anche come strumenti utilizzabili per finalità di investimento; la Corte si fonda su tale definizione per escludere l'insussistenza automatica del reato quando siano coinvolte criptovalute.
art. 1, comma 1, lett. u), TUF
"gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria"
Il TUF adotta una nozione ampia e aperta di prodotto/contratto di investimento: la Corte ricorda che tale nozione permette di ricomprendere forme atipiche o nuove di investimento (anche valute virtuali) quando abbiano carattere finanziario e incidano sull'allocazione del risparmio.
art. 20-bis cod. pen. e art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma)
Per l'applicabilità di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi in sede di appello è necessaria una richiesta dell'imputato nel grado di giudizio in cui la Corte è chiamata a decidere; la mancata tempestiva richiesta preclude l'obbligo motivazionale della Corte di appello sulla materia.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla specificazione dei motivi di ricorso; la Corte rileva che il ricorso non ha dato puntuale indicazione dei fatti/operazioni contestate nella misura necessaria per sindacare la decisione di merito.
Massime di principio
- L'esercizio abusivo di intermediazione finanziaria si configura quando si raccolgono somme con finalità di investimento e/o si concludono contratti per operazioni su strumenti finanziari per conto dei clienti anche se l'effettivo impiego dei fondi nel prodotto prospettato è successivamente inesistente.
- Le criptovalute possono assumere natura di strumento idoneo all'investimento: la loro qualificazione dipende dall'uso concreto (mezzo di investimento vs. mezzo di scambio) e dalle caratteristiche della fattispecie sottoposta a giudizio.
- Le nozioni del TUF su prodotti e investimenti sono aperte e possono ricomprendere forme atipiche e nuove tecnologie finanziarie quando presentino carattere finanziario e potenzialità di incidere sull'allocazione del risparmio.
- In Cassazione non è possibile una rinnovata valutazione sommaria della prova: le censure devono essere specifiche, correlate agli atti e mirate a vizi di diritto o a palese illogicità della motivazione, non a una rivalutazione degli elementi di fatto.
- Il mancato tempestivo formale avviso o richiesta relativa a misure alternative o sanzioni sostitutive può precludere la loro valutazione in appello; le istanze rilevanti vanno proposte entro i termini e modi previsti dal processo.
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