Cassazione Civile, Ordinanza n. 25965/2021 del 24/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per irragionevole durata del processo presupposto. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente l'opposizione proposta dalla parte privata ex art. 5-ter L. n. 89/2001 contro il decreto monocratico che aveva deciso sulla domanda ex art. 2-bis, liquidando un indennizzo di euro 1.600,00 e spese di lite per euro 1.269,00. Con un unico motivo di ricorso per cassazione la parte privata denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 3, punto 5, L. n. 89/2001, 2233, comma 2, c.c., D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 37/2018, sostenendo che la Corte territoriale avesse illegittimamente liquidato globalmente le spese di entrambe le fasi del giudizio di merito e che l'importo fosse inferiore ai minimi tariffari, assumendo come dovuto almeno euro 1.708,50 (euro 1.198,50 per l'opposizione ed euro 510,00 per la fase monitoria).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che il procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001, pur strutturato in due fasi, è unitario; tuttavia, quando l'opposizione è proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dalla fase monitoria e viene respinta, le spese del giudizio di opposizione vanno regolate autonomamente e possono essere poste anche integralmente a carico dell'opponente, perché il decreto monitorio resta fermo anche nella parte relativa alle spese. La Corte ha quindi ritenuto corretta la liquidazione operata dalla Corte d'appello, effettuata in base al valore della causa e con la massima riduzione prevista per la speciale semplicità dell'affare, con importo complessivo di euro 1.269,00 non inferiore ai parametri applicabili. Il ricorso è stato respinto; nessuna statuizione sulle spese di legittimità per assenza di difese dell'intimato e nessun raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
l'opposizione nel procedimento di equa riparazione non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma dà luogo alla fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; se l'opposizione è respinta, il decreto monocratico resta fermo anche quanto alle spese della fase monitoria.
costituisce il fondamento della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo.
art. 3, comma 5, L. n. 89/2001
il decreto monocratico può liquidare le spese a carico dell'erario nella fase monitoria; tali spese restano intangibili se l'opposizione è respinta.
art. 3, comma 6, L. n. 89/2001
la parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria può proporre opposizione, anche per la non riproponibilità della domanda.
le spese devono essere regolate secondo il criterio della soccombenza, valutando l'intera vicenda processuale nei limiti delineati dalla struttura del procedimento.
la compensazione delle spese resta possibile nei casi consentiti dalla norma.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di compensi e parametri, ma la Corte ha ritenuto corretta la liquidazione effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014.
la liquidazione può essere effettuata applicando i parametri tariffari con la massima riduzione consentita per la particolare semplicità della controversia; il totale liquidato non risultava inferiore ai minimi applicabili.
richiamato dalla parte ricorrente, senza incidere sulla valutazione di infondatezza del motivo.
art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014
consente la riduzione dei compensi parametrati in ragione della speciale semplicità dell'affare; applicando tale riduzione, la liquidazione complessiva è stata ritenuta corretta.
richiamato ai fini della definizione camerale del ricorso manifestamente infondato.
art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio della manifesta infondatezza.
esclude, nel caso concreto, l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l'opposizione ex art. 5-ter non instaura un autonomo giudizio di impugnazione, ma rappresenta la fase a cognizione piena di un procedimento unitario originato dal ricorso monitorio.
- Se l'opposizione proposta dalla parte privata viene rigettata, il decreto monocratico conserva efficacia anche nel capo relativo alle spese della fase monitoria; le spese del giudizio di opposizione vanno quindi regolate autonomamente e possono essere poste integralmente a carico dell'opponente soccombente.
- La liquidazione delle spese in controversie di equa riparazione va effettuata avendo riguardo all'intera vicenda processuale e ai parametri forensi applicabili, potendo il giudice applicare la massima riduzione per la speciale semplicità dell'affare.
- La dedotta violazione dei minimi tariffari non sussiste quando la somma liquidata, calcolata secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 e con le riduzioni consentite, non scenda al di sotto dell'importo effettivamente liquidabile per il valore e la semplicità della causa.
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