Cassazione Civile, Ordinanza n. 15786/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La ricorrente, laureata in medicina e iscritta a una scuola di specializzazione tra il 1999 e il 2002, ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio al pagamento: della differenza tra la borsa di studio da lei percepita e quella corrisposta agli specializzandi iscritti dopo il 2006; delle differenze dovute a titolo di rivalutazione annuale ex art. 6 d.lgs. 257/1991; delle differenze dovute a titolo di adeguamento triennale ex art. 6 d.lgs. 257/1991. In primo grado la domanda è stata rigettata per ragioni diverse: discrezionalità legislativa sulla misura della borsa, blocco della rivalutazione annuale e, per l'adeguamento triennale, prescrizione e/o difetto di legittimazione passiva dello Stato. In appello il gravame è stato respinto, ritenendo che il diritto comunitario non imponesse una misura predeterminata della remunerazione, che la rivalutazione annuale fosse bloccata dalla normativa interna e che sulla questione dell'adeguamento triennale fosse passata in giudicato l'autonoma ratio del difetto di legittimazione passiva, non specificamente censurata. In Cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il Tribunale avrebbe fondato il rigetto dell'adeguamento triennale solo sulla prescrizione quinquennale e che il riferimento all'Università quale debitore fosse un mero obiter dictum; di conseguenza la Corte d'appello avrebbe errato nel ravvisare una pluralità di rationes decidendi e nel dichiarare coperta da giudicato la questione non impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso. Ha interpretato la sentenza di primo grado nel senso che essa conteneva due autonome rationes decidendi sulla domanda di adeguamento triennale: una relativa alla prescrizione e una relativa al difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, affermando in modo chiaro che il diritto spettava semmai nei confronti dell'Università frequentata. Poiché tale seconda ratio non era stata specificamente impugnata in appello, la Corte d'appello ha correttamente ritenuto la questione coperta da giudicato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 257/1991
Richiamato come base normativa delle domande di rivalutazione annuale e di adeguamento triennale della borsa di studio degli specializzandi.
Invocato dalla ricorrente per sostenere un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato o di corretta individuazione della decisione impugnata; la Corte ha escluso la violazione perché la sentenza di primo grado conteneva effettivamente due rationes decidendi.
Richiamato in relazione al giudicato formatosi sulla ratio non impugnata in appello; la Corte ha confermato che la questione del difetto di legittimazione passiva era coperta da giudicato.
Richiamato per la regolazione delle spese di legittimità secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per la determinazione del contributo unificato aggiuntivo.
Richiamato nei gradi di merito come norma che avrebbe bloccato la rivalutazione annuale della borsa di studio.
d.m. 10.3.2014 n. 55, art. 2, comma 2
Richiamato per la liquidazione delle spese legali.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado sorregge il rigetto della domanda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve investire specificamente ciascuna di esse; la mancata censura anche di una sola ratio comporta il consolidamento della decisione su quel profilo.
- Il giudice di legittimità può accertare direttamente il contenuto della sentenza di merito per verificare se la motivazione denunciata contenga una ratio decidendi autonoma oppure un mero obiter dictum; se l'affermazione è un passaggio decisivo e non incidentale, deve essere trattata come ratio.
- La formazione del giudicato interno su un capo o su una specifica ratio non censurata impedisce di riesaminare la relativa questione nei gradi successivi.
- In tema di specializzandi in medicina, la domanda di differenze economiche e di adeguamenti dell'assegno va valutata anche sotto il profilo della corretta individuazione del soggetto passivo obbligato, poiché l'eventuale errata individuazione del debitore può essere decisiva ai fini dell'accoglimento o del rigetto.
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