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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16111/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società proprietaria di immobili siti in Piacenza ha impugnato un avviso di pagamento relativo al contributo di bonifica per l’anno 2012. In appello, la commissione tributaria regionale ha accolto il gravame del consorzio, ritenendo sufficiente, ai fini della debenza del contributo, la prova dell’inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 860 c.c., 10, 11 ss. e 59 r.d. n. 215/1933, oltre che degli artt. 23 Cost. e 2697 c.c., sostenendo che l’inclusione nel perimetro non integrerebbe una presunzione assoluta di beneficio e che il consorzio avrebbe dovuto provare il beneficio diretto e specifico degli immobili; con il secondo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella sussistenza o meno di un beneficio diretto e specifico derivante dalle opere di bonifica. Il consorzio ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in materia di contributi di bonifica, quando esistono il perimetro di contribuenza, il piano di classifica e il piano di riparto, il beneficio per il fondo si presume iuris tantum in ragione dell’inclusione dell’immobile nel comprensorio e l’ente è dispensato dalla prova ulteriore, restando a carico del contribuente l’onere di provare il contrario. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura, pur formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, riguardava in realtà un thema probandum e non un fatto storico omesso; inoltre il giudice di merito aveva comunque considerato la questione alla luce della presunzione derivante dalla documentazione consortile e dell’assenza di prova contraria. La Corte ha anche condannato la ricorrente al pagamento delle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 860 c.c.

    La debenza dei contributi consortili trova la propria fonte nella legge e presuppone il beneficio tratto dagli immobili situati nel comprensorio di bonifica.

  • art. 10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    I proprietari dei beni compresi nel perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire alle spese di bonifica in ragione del beneficio derivante dalle opere.

  • artt. 11 ss. r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    La ripartizione della spesa tra i proprietari avviene in ragione dei benefici conseguiti sulla base dei criteri previsti dagli statuti o dagli atti del consorzio.

  • art. 59 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    "I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche... hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate"

    Il consorzio è titolare di un potere impositivo sui consorziati, esercitato nei limiti di legge e con riscossione secondo le norme sulle imposte dirette.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato a sostegno della necessità di una base legale della prestazione patrimoniale imposta.

  • art. 53 Cost.

    Evocato dalla Corte nel richiamare il principio che giustifica la contribuzione in base al beneficio/capacità contributiva.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato in relazione all’interpretazione estensiva degli atti impugnabili nel processo tributario e al buon andamento amministrativo.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere probatorio grava sul contribuente che intenda superare la presunzione di beneficio derivante dall’inclusione nel perimetro di contribuenza.

  • art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L’elenco degli atti impugnabili è tassativo, ma può essere oggetto di interpretazione estensiva per gli atti che rendono nota una pretesa tributaria definita.

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La facoltatività dell’impugnazione dell’avviso di pagamento non esonera dal rispetto del termine per impugnare l’atto tipico successivamente notificato.

  • art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Il giudice tributario può disapplicare l’atto amministrativo generale illegittimo rilevante nel giudizio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Usato come veicolo del motivo di violazione di legge sul regime dei contributi di bonifica.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come critica alla valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La soccombenza comporta l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nei contributi di bonifica, quando il bene immobile è compreso nel perimetro di contribuenza e risultano approvati piano di classifica e piano di riparto, il beneficio fondiario si presume iuris tantum, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente.
  • Il consorzio non deve provare in positivo, per ogni singolo immobile, l’esecuzione di opere direttamente sul fondo, essendo sufficiente la prova degli atti generali e dell’inclusione del bene nell’area consortile; spetta al contribuente dimostrare l’insussistenza del beneficio specifico.
  • L’avviso di pagamento del contributo consortile è un atto atipico impugnabile facoltativamente: la sua mancata impugnazione non preclude la successiva contestazione della pretesa nella cartella di pagamento o in altro atto tipico.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non la mera critica alla valutazione delle prove, alla motivazione o alle deduzioni difensive non accolte.
  • La deduzione del mancato beneficio consortile è idonea a superare la pretesa solo se supportata da specifiche allegazioni e prove contrarie, non da contestazioni generiche.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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