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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20685/2021 del 20/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per IRAP relativa all'anno d'imposta 2004, ritenendo imponibile un contributo pubblico concesso alla società per la ricostruzione di impianti produttivi danneggiati dal sisma del 1980. La società aveva sostenuto che il contributo dovesse essere imputato per competenza all'anno 1991, quando era stato deliberato, epoca in cui l'IRAP non esisteva ancora. La CTR aveva accolto tale impostazione e annullato integralmente l'atto. In Cassazione l'Agenzia denunciava, con due motivi, da un lato omessa pronuncia e vizio motivazionale sul momento fiscalmente impositivo del contributo, dall'altro violazione delle norme che disciplinano il contributo ex legge n. 219 del 1981 e la sua rilevanza fiscale, assumendo che il contributo fosse stato inizialmente concesso in via provvisoria e che la definitiva attribuzione, rilevante ai fini fiscali, fosse intervenuta solo nel 2003, all'esito delle verifiche di legge.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha chiarito che la CTR aveva effettivamente pronunciato sul punto, affermando che il contributo doveva essere contabilizzato nell'anno 1991, e ha qualificato la condizione prevista dalla normativa come risolutiva e non sospensiva: il contributo era già entrato nel patrimonio del beneficiario con il decreto di concessione, mentre l'eventuale mancato rispetto delle condizioni avrebbe potuto solo determinarne la decadenza/revoca. Ne è derivata l'applicazione del principio di competenza all'anno di concessione, con conseguente irrilevanza dell'anno 2003. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • I contributi pubblici già concessi e entrati nel patrimonio del beneficiario devono essere imputati al periodo d'imposta in cui il diritto al contributo sorge secondo il principio di competenza, indipendentemente dall'effettiva erogazione materiale o dalle successive verifiche amministrative.
  • Quando la legge prevede la decadenza dei benefici in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, la clausola ha natura risolutiva e non sospensiva: il diritto nasce con l'atto di concessione e può solo venir meno successivamente.
  • Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito ha espressamente affrontato, anche sinteticamente, il punto decisivo oggetto di censura, individuando il periodo di imputazione del contributo.
  • Ai fini fiscali, la definitiva quantificazione o il completamento delle erogazioni non spostano necessariamente il momento impositivo quando l'atto di concessione ha già attribuito il diritto al beneficio.
  • In tema di contributi pubblici collegati a specifiche agevolazioni, l'eventuale provvedimento successivo di verifica o di conferma non vale, di regola, a far retrodatare il sorgere del diritto se il primo decreto di concessione ha già prodotto l'acquisizione patrimoniale del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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