Cassazione Civile, Ordinanza n. 05333/2023 del 21/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente persona fisica, di avvisi di accertamento per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni 2010 e 2011, emessi assumendo che egli fosse socio occulto di una società in accomandita semplice poi dichiarata fallita. La CTP aveva annullato gli atti; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Agenzia ritenendo non provata l'ingerenza del contribuente nella gestione sociale, poiché le sole dichiarazioni del socio accomandatario non erano state riscontrate. In cassazione l'Agenzia deduceva un solo motivo di violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la rilevanza probatoria delle dichiarazioni del legale rappresentante della società. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare e assorbente: la nullità insanabile dei giudizi di merito per violazione del contraddittorio, poiché il giudizio era stato celebrato senza la partecipazione della società e degli altri soci, nonostante la natura inscindibile della lite relativa all'accertamento dei redditi societari imputati ai soci.
La decisione
La Corte non ha esaminato il motivo di ricorso nel merito, avendo rilevato d'ufficio la nullità dei giudizi di merito per difetto di integrità del contraddittorio. Ha quindi dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, affinché provveda alla previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e celebri un nuovo giudizio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il rilievo officioso della questione.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma sulla prova per presunzioni semplici, ma la Corte non entra nel merito della relativa censura perché assorbe la questione nel rilievo del difetto di contraddittorio.
Richiamato dal ricorrente in tema di presunzioni semplici; la censura resta non esaminata per la preliminare nullità del giudizio di merito.
Invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte non decide sulla corretta ripartizione dell'onere probatorio perché rileva la nullità processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma che impone l'integrazione del contraddittorio nel processo tributario quando la controversia coinvolge litisconsorti necessari.
art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale regola che impone al primo giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio o la riunione dei processi ove vi siano più litisconsorti necessari.
art. 59, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale potere/dovere del giudice d'appello di rimettere la causa al primo giudice in caso di contraddittorio non integro.
art. 383, ultimo comma, c.p.c.
Base per l'annullamento delle pronunce rese a contraddittorio non integro e per la rimessione al primo giudice.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel principio di unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e automatica imputazione ai soci.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative all'accertamento dei redditi di società di persone, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
- Se un avviso di accertamento riguarda elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria di società e soci, il giudizio non può essere deciso validamente senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
- La violazione del litisconsorzio necessario è una nullità assoluta e insanabile, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche in cassazione.
- Quando la Corte di cassazione rileva per la prima volta il difetto di integrazione del contraddittorio, deve annullare le decisioni di merito e rimettere la causa al primo giudice per la rinnovazione del giudizio previa integrazione del contraddittorio.
- Nel processo tributario, il giudice di primo grado deve disporre subito l'integrazione del contraddittorio, mentre il giudice d'appello deve rimettere la causa al primo giudice se la causa è stata decisa senza tutti i litisconsorti necessari.
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