Cassazione Civile, Ordinanza n. 06592/2024 del 12/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di un licenziamento per giusta causa intimato nel 2017 nell’ambito del rito Fornero. Dopo che il tribunale aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza resa nella fase sommaria, la lavoratrice proponeva reclamo alla corte d’appello. La corte territoriale dichiarava però inammissibile il reclamo per tardività, ritenendo che la sentenza di primo grado fosse stata comunicata via PEC ai difensori il 28 maggio 2021 e che il reclamo, depositato il 24 luglio 2021, fosse oltre il termine di trenta giorni previsto dall’art. 1, comma 58, della L. n. 92/2012. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 115, 116 e 327 c.p.c., dell’art. 1, comma 58, L. n. 92/2012 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse erroneamente applicato il principio di non contestazione, considerato come pacifico l’avvenuto perfezionamento della comunicazione e operando una indebita inversione dell’onere della prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la corte d’appello non aveva fondato la decisione sul principio di non contestazione, ma aveva accertato direttamente, mediante esame del fascicolo di primo grado acquisito agli atti, l’esistenza della comunicazione di cancelleria alla difesa della lavoratrice e la sua ricezione in data 28 maggio 2021. Il richiamo, nella decisione di merito, alla mancata contestazione nelle note difensive successive era solo argomento rafforzativo. La Corte ha inoltre osservato che il giudice può rilevare anche d’ufficio la tardività dell’impugnazione e il conseguente giudicato interno, e che tale tardività può essere eccepita o rilevata d’ufficio anche per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata invocata come norma di deduzione del vizio di violazione di legge in cassazione.
La ricorrente ne denunciava la violazione, ma la Corte ha escluso che la decisione di merito si fosse fondata sul principio di non contestazione.
La ricorrente ne denunciava la violazione in relazione alla valutazione della prova della comunicazione della sentenza.
È stata richiamata quale norma concernente il termine per le impugnazioni e la tardività del reclamo.
art. 1, comma 58, della legge 92 del 2012
È stata considerata la norma che prevede il termine di trenta giorni per proporre reclamo nel rito Fornero.
Richiamato dalla ricorrente per denunciare una pretesa inversione dell’onere della prova.
Richiamato per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, limitandosi a censurare una motivazione diversa da quella realmente posta a base della decisione.
- Quando il giudice di merito accerta direttamente, dagli atti di causa, l’avvenuta comunicazione della sentenza e la decorrenza del termine di impugnazione, non vi è violazione del principio di non contestazione né indebita inversione dell’onere della prova.
- La tardività dell’impugnazione e il conseguente formarsi del giudicato interno possono essere rilevate dal giudice anche d’ufficio e la relativa eccezione può essere sollevata per la prima volta anche in sede di legittimità.
- Nel rito Fornero il reclamo deve essere proposto nel termine previsto dalla legge; il deposito oltre tale termine determina l’inammissibilità dell’impugnazione.
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