Cassazione Civile, Sentenza n. 8146/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia aveva notificato avvisi di accertamento alla società per gli anni 1999-2004 contestando, tra l'altro, la non deducibilità di determinati costi e ammortamenti, la non detraibilità dell'IVA per fatture ritenute non inerenti e non documentate e l'indebito utilizzo di tali costi anche ai fini IRAP. La controversia è stata esaminata in primo grado e in appello; in sede di Cassazione l'Agenzia ha impugnato la sentenza di appello con cinque motivi tra i quali il quinto denunciava la violazione dell'art. 39 d.l. n. 98/2011 e dell'art. 46 d.lgs. n. 546/1992: la società aveva infatti presentato domande di definizione agevolata (condono) e versato quanto dovuto per gli anni 2003 e 2004 ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/2011, e l'Agenzia aveva chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per quegli anni; la questione determinava altresì l'analisi della regolarità di una successiva definizione ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il quinto motivo: risultando che per gli anni 2003 e 2004 erano state presentate domande regolari di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39 d.l. n. 98/2011 e che l'Agenzia delle entrate stessa aveva chiesto la cessazione della materia del contendere, il giudice d'appello avrebbe dovuto dichiarare la cessazione della materia del contendere per quelle annualità e non decidere nel merito. Inoltre la precedente definizione ha valore estintivo anche rispetto alle ulteriori domande proposte ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018: una successiva domanda non può ripristinare una controversia già estinta da precedente condono regolare. Di conseguenza la Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con riferimento a tutte le annualità oggetto degli avvisi di accertamento; i restanti motivi di ricorso sono stati assorbiti e le spese processuali sono a carico della parte che le ha anticipate.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
Ricorso per cassazione per violazione di norme di diritto; in questa sede è stato invocato per censurare la decisione del giudice di merito che non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere.
art. 39, d.l. n. 98/2011 (anche comma 12)
Prevede la possibilità di definizione agevolata delle liti e la cessazione della materia del contendere una volta presentata domanda regolare e versato quanto dovuto; la Corte ha ritenuto che la domanda regolare proposta per gli anni 2003-2004 abbia estinto le pretese relative a quegli anni.
Prevede altra modalità di definizione agevolata delle liti; la Corte ha sottolineato che una domanda presentata ai sensi di tale norma non può rientrare nel campo di applicazione qualora la controversia sia già stata definita da precedente condono regolare.
art. 46, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
Norme processuali tributarie relative agli effetti della definizione e all'estinzione del giudizio; sono richiamate per la necessità che il giudice dichiari la cessazione della materia del contendere quando ricorra la causa estintiva.
Massime di principio
- La presentazione e l'accoglimento (o la regolarità accertata) di una domanda di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39 d.l. 98/2011 determina l'estinzione delle pretese relative alle annualità oggetto della definizione: il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non può decidere nel merito su quelle annualità.
- Una successiva domanda di definizione presentata ai sensi di norme diverse (es. art. 6 d.l. n. 119/2018) non rianima controversie già estinte da un precedente condono regolare.
- Se l'Amministrazione finanziaria, in giudizio o con atti amministrativi, riconosce la regolarità di una domanda di definizione e richiede la cessazione della materia del contendere, il giudice di merito è tenuto a pronunciarsi sulla estinzione e non può procedere ad una valutazione sostanziale delle pretese.
- In giudizio tributario è necessario verificare preventivamente l'esistenza di domande di definizione e delle comunicazioni dell'Amministrazione che attestino la regolarità/accoglimento: tale controllo può determinare l'assorbimento di tutte le questioni sostanziali e la dichiarazione di estinzione del giudizio.
- Dal punto di vista pratico, il contribuente deve documentare tempestivamente le domande di definizione e i pagamenti effettuati; l'Amministrazione deve altresì documentare eventuali dinieghi o precedenti definizioni per evitare contenziosi su questioni già estinte.
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