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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19236/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso notificata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il processo. Ha inoltre condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio in favore della controricorrente, con distrazione al difensore antistatario. La Corte ha anche chiarito che, in caso di estinzione per rinuncia, non opera l'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un licenziamento collettivo intimato nel 2016 a una dipendente. Il Tribunale aveva accertato l'esistenza di un unico complesso aziendale tra due società del gruppo e, ritenendo illegittimo il recesso per violazione dei criteri di scelta nell'ambito dell'intero complesso, aveva disposto la reintegrazione e una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con detrazione dell'aliunde percipiendum. La Corte d'appello aveva confermato. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione della norma speciale richiamata in tema di licenziamento collettivo, sostenendo che la scelta dei licenziandi non avrebbe dovuto riguardare i dipendenti di altra società estranea alla crisi; 2) violazione degli artt. 2094 c.c., 5 L. 223/1991, 2359, 2497 c.c. e 115 c.p.c., contestando che la mera integrazione tra attività di controllante e controllata bastasse a fondare una contitolarità del rapporto e sostenendo che la verifica degli esuberi dovesse limitarsi al perimetro della società in crisi; 3) violazione di norme codicistiche, aeronautiche e regolamenti europei, deducendo che nel settore del trasporto aereo non sarebbe possibile un uso promiscuo dei naviganti tra società distinte e che il ricorso a contratti di wet lease non comporterebbe unità aziendale; 4) violazione dell'art. 18, comma 4, L. 300/1970, censurando la limitazione del periodo rilevante per la detrazione dell'aliunde percipiendum ai soli 12 mesi successivi al licenziamento. Nelle more del giudizio di legittimità la ricorrente ha notificato rinuncia al ricorso; la controricorrente ne ha dato atto, insistendo però per le spese e per la decisione del ricorso incidentale (che tuttavia non risulta definito nel provvedimento riportato).

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso produce effetti processuali solo se portata a conoscenza della parte controinteressata mediante notificazione o comunicazione ai difensori; non richiede accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    La regolazione delle spese in caso di rinuncia è rimessa alla discrezionalità del collegio, che può porle a carico della parte che ha dato causa al processo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama per relationem la motivazione di precedenti conformi, ritenendo i motivi comunque non idonei a mutare l'orientamento consolidato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto per l'impugnazione respinta o dichiarata inammissibile.

  • art. 1-bis L. 3 dicembre 2004, n. 291

    È richiamato nei motivi di ricorso come parametro violato in relazione alla disciplina del licenziamento collettivo nel settore aereo.

  • art. 2 d.l. n. 134 del 2008 conv. in L. n. 166 del 2008

    È richiamato nei motivi di ricorso quale fonte modificativa della disciplina invocata.

  • art. 2094 c.c.

    È evocato dalla ricorrente per negare una contitolarità del rapporto di lavoro fondata sulla sola integrazione fra attività di società distinte.

  • art. 5 L. n. 223 del 1991

    È richiamato come norma sui criteri di scelta nel licenziamento collettivo, oggetto di censura per la delimitazione del perimetro aziendale rilevante.

  • art. 2359 c.c.

    È invocato in relazione ai rapporti di controllo tra società del gruppo e alla possibile unità aziendale.

  • art. 2497 c.c.

    È richiamato in relazione alla direzione e coordinamento tra società del gruppo.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato per censurare l'asserita mancata considerazione di fatti e circostanze probatorie relative all'autonomia delle strutture societarie.

  • art. 776 cod. nav.

    È richiamato insieme ad altre fonti speciali del settore aeronautico per escludere l'unitarietà della struttura aziendale.

  • art. 779 cod. nav.

    È richiamato insieme ad altre fonti speciali del settore aeronautico per escludere l'unitarietà della struttura aziendale.

  • Regolamento (CE) n. 859/2008

    capo C, OPS 1.185 punto 5; Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a) e b)

    È richiamato per sostenere la rigidità delle prescrizioni tecniche e organizzative del settore aeronautico.

  • Regolamento (CE) n. 1008/2008

    art. 2 nn. 1, 8 e 25; art. 3 n. 2; art. 4 punto e)

    È richiamato per sostenere l'autonomia delle strutture operative delle società del trasporto aereo.

  • Regolamento (UE) n. 965/2012

    Allegato 3, Capo CC, Sezione 1, ORO.CC.125

    È richiamato per affermare che nel settore aereo il servizio non potrebbe essere svolto da due società con uso promiscuo dei medesimi naviganti e responsabili delle attività.

  • art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970

    È richiamato per contestare la limitazione temporale del periodo considerato ai fini della detrazione dell'aliunde percipiendum.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, purché sia portata a conoscenza della parte avversaria nei modi di legge.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, la regolazione delle spese è affidata al potere discrezionale della Corte, che può porle a carico della parte rinunciante.
  • La dichiarazione di estinzione del processo esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o dichiarate inammissibili.
  • La rinuncia al ricorso fa venir meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione, ma non priva la controparte del diritto a chiedere la regolazione delle spese.
  • Quando la Corte richiama l'orientamento consolidato in materia, può definire la causa senza esaminare nel merito i motivi di ricorso, se la rinuncia interviene prima della decisione.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieLicenziamento collettivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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