Cassazione Civile, Ordinanza n. 41438/2021 del 23/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce dopo un sequestro giudiziario di un veicolo di proprietà della società ricorrente. La società conveniva in giudizio l'acquirente del bene e il soggetto che lo aveva venduto, sostenendo che la vendita fosse inefficace perché eseguita da chi non aveva procura della proprietaria, e chiedeva anche il risarcimento del danno. In primo grado il tribunale accoglieva la domanda e condannava il convenuto al risarcimento; la società impugnava solo la liquidazione del danno, mentre l'acquirente proponeva appello incidentale. La corte d'appello dichiarava estinto il giudizio di primo grado ritenendo necessaria la partecipazione del falso rappresentante e applicando l'art. 307 c.p.c. per mancata rinnovazione della citazione nei suoi confronti. In cassazione la società denunciava: 1) violazione degli artt. 112, 161, 324 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che sulla questione dell'estinzione si fosse formato giudicato interno perché l'appellato non aveva riproposto correttamente la censura nelle conclusioni; 2) e 3) violazione dell'art. 102 c.p.c., contestando la configurabilità del litisconsorzio necessario nei confronti del falsus procurator e sostenendo che la domanda aveva ad oggetto solo l'accertamento dell'intestazione/proprietà e l'annotazione PRA, non la cancellazione di formalità pregiudizievoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità per tardività dell'impugnazione, perché non era stata provata la rituale notificazione della sentenza con relata ex art. 3-bis l. n. 53 del 1994. Nel merito ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la specificità dei motivi di appello e il principio di raggiungimento dello scopo impediscono di equiparare la mancata riproduzione formale delle conclusioni alla mancata impugnazione, se dall'atto emerge inequivocamente la volontà di censurare la decisione. Ha inoltre respinto i motivi sul litisconsorzio: ha chiarito che, in origine, l'azione di accertamento dell'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza potere ha litisconsorzio facoltativo, perché l'accertamento riguarda il rapporto tra pseudo-rappresentato e terzo; tuttavia, quando lo pseudo-rappresentato cumula la domanda anche contro il falsus procurator, il litisconsorzio diventa processuale e unitario, con conseguente impossibilità di separazione delle cause e di estinzione limitata a una sola parte. Ha quindi corretto la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, c.p.c., confermando però il dispositivo di estinzione dell'intero processo per mancata rinnovazione della citazione al convenuto non costituito. Spese compensate e obbligo di ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato per dedurre il preteso giudicato interno sulla questione dell'estinzione; la Corte esclude la violazione perché l'impugnazione risultava comunque proposta in modo riconoscibile.
Invocato insieme agli altri articoli processuali sulla nullità delle sentenze; la Corte non ravvisa la violazione prospettata.
Richiamato per sostenere il giudicato interno; la Corte ritiene infondata la censura.
Richiamato sul giudicato sostanziale; non ne viene affermata una violazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma di legittimazione dei motivi di ricorso per violazione di legge, utilizzata per i motivi secondo e terzo.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per il primo e il terzo motivo, rispettivamente in relazione a nullità processuali e error in procedendo.
La Corte ribadisce che il requisito di specificità dell'appello non richiede formule sacramentali: basta che l'atto manifesti inequivocamente la volontà di censurare la decisione.
Richiamato in relazione al contenuto dell'atto di appello; la Corte afferma che il requisito di specificità assorbe i contenuti formali delle conclusioni.
La Corte esclude il litisconsorzio necessario sostanziale, ma riconosce un litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale una volta cumulata la domanda contro terzo e falsus procurator.
La rappresentanza senza potere è qualificata come oggetto di accertamento incidentale nell'azione di inefficacia del contratto.
La Corte afferma che, nel litisconsorzio processuale unitario, non è consentita la separazione delle cause.
Una volta instaurato il rapporto processuale, il giudice può ordinare la rinnovazione della citazione nel termine perentorio.
La mancata rinnovazione della citazione comporta l'estinzione dell'intero processo nel caso di litisconsorzio processuale unitario.
Richiamati per la declaratoria di estinzione pronunciata dalla Corte d'appello e confermata in Cassazione.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo conforme a diritto.
La Corte richiama la necessità della relata di notificazione per provare la rituale notificazione telematica della sentenza ai fini del termine breve.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002 sul contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali o la riproduzione letterale delle conclusioni, purché dall'atto risulti in modo univoco la volontà di impugnare la decisione sul punto.
- L'azione volta ad accertare l'inefficacia del contratto concluso dal rappresentante senza potere, quando sia proposta solo contro il terzo, non implica di per sé un litisconsorzio necessario sostanziale con il falsus procurator.
- Se lo pseudo-rappresentato cumula la domanda di accertamento dell'inefficacia del contratto sia contro il terzo sia contro il rappresentante senza potere, si forma un litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale, volto a evitare giudicati contrastanti.
- Nel litisconsorzio unitario-necessario di carattere processuale la separazione delle cause non è consentita e l'estinzione per mancata rinnovazione della citazione deve essere dichiarata per l'intero processo, non solo nei confronti della parte non raggiunta dalla rinnovazione.
- Per provare la notificazione telematica della sentenza idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione è necessaria la produzione della relata di notificazione, oltre alle ricevute di accettazione e consegna.
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