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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1269/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con tre censure principali: 1) inutilizzabilità delle fotografie (screenshot) delle chat WhatsApp acquisite dallo smartphone dell'imputato e del sequestro/attuazioni conseguenti, per mancata comunicazione della facoltà di farsi assistere da un difensore; richiamo alla sentenza Corte Cost. n.170/2023 ("Renzi") e all'art.254 c.p.p.; 2) applicazione erronea dell'art.131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto) nonostante il peso di circa trenta dosi; 3) mancata applicazione delle attenuanti (art.62 n.4 c.p. per esiguità del profitto e art.73, comma 7, T.U. Stup. per collaborazione), rilevando che il profitto era limitato (€90) e che l'imputato avrebbe collaborato fornendo il codice d'accesso del cellulare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto fondata l'inutilizzabilità delle chat estrapolate dallo smartphone senza sequestro e senza provvedimento dell'autorità giudiziaria (applicazione dei principi di Corte Cost. n.170/2023 e art.254 c.p.p.), ma ha dichiarato il motivo ininfluente ai fini dell'annullamento perché la cosiddetta "prova di resistenza" sussisteva: anche escludendo chat e dichiarazioni spontanee, restavano elementi legittimi e sufficienti a dimostrare la destinazione allo spaccio (quantità e frazionamento della droga, parte sequestrata presso i genitori, banconote di piccolo taglio, assenza di redditi compatibili, modalità di custodia). Ha inoltre ritenuto manifestamente infondati i motivi su art.131-bis e sulle attenuanti: il giudice di merito ha valutato abitualità/precedenti e ritenuto non provata l'esiguità del profitto né la piena collaborazione. La Cassazione ha inoltre confermato la legittimità del sequestro del corpo di reato (riferimenti giurisprudenziali su Suraci) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 T.U. Stup.

    Articolo richiamato in relazione al reato contestato e alla circostanza attenuante speciale; la Corte di merito ha escluso l'attenuante della collaborazione per mancata piena e valida collaborazione

  • art. 131-bis c.p.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la particolare tenuità; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non confrontato con il profilo dell'abitualità e dei precedenti, quindi non applicabile

  • art. 62 n.4 c.p.

    Attenuante comune per esiguità del profitto; la Corte di merito ha valutato il complesso degli elementi (quantitativi e modalità) e non ha ritenuto l'attenuante applicabile

  • art. 103 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma sulle perquisizioni per stupefacenti: la sentenza ricorda il carattere "speciale" di tali perquisizioni e la giurisprudenza che ammette in certi casi l'esecuzione senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria

  • art. 114 disp. att. c.p.p.

    Norma sulle garanzie difensive (avviso della facoltà di farsi assistere da difensore); rilevante per valutare l'illegittimità dell'accesso ai contenuti dello smartphone se la collaborazione dell'indagato è stata sollecitata senza gli avvisi dovuti

  • art. 254 c.p.p.

    Disciplina l'apertura della corrispondenza: la Corte ha esteso per effetto di Corte Cost. n.170/2023 la protezione anche ai messaggi conservati nei telefoni cellulari, richiedendo provvedimento dell'autorità giudiziaria per l'accesso ai contenuti

  • art. 353 c.p.p.

    Riguarda l'apertura della corrispondenza e l'autorizzazione del pubblico ministero; richiamato per sottolineare che la Polizia Giudiziaria non può accedere liberamente al contenuto del dispositivo senza provvedimento

  • artt. 352, 354, 356 c.p.p.

    Norme su perquisizioni, sequestri e avvisi difensivi: la sentenza utilizza tali disposizioni per argomentare quando gli avvisi e il sequestro del dispositivo erano necessari

  • Corte Cost. n.170 del 7/6/2023 ("Renzi")

    Affermata natura di corrispondenza anche per messaggi non in itinere conservati nel telefono; estensione della tutela di cui all'art.15 Cost. e necessità di provvedimento giudiziario per l'accesso

  • Corte Cost. n.252 del 21/10/2020

    Richiamata sulla convalida delle perquisizioni "speciali" autorizzate per telefono e sull'esigenza di controllo da parte dell'autorità giudiziaria

  • Giurisprudenza (Sez. U., Suraci, n.5021 del 27/03/1996)

    Principio che il sequestro del corpo di reato è atto dovuto e può rimanere valido anche se la perquisizione che lo ha trovato è viziata; invocato per legittimare il sequestro della droga

Massime di principio

  • L'acquisizione diretta dei contenuti memorizzati in un telefono (es. screenshot/lettura delle chat) senza provvedimento dell'autorità giudiziaria è in linea di principio illegittima dopo Corte Cost. n.170/2023: tali contenuti sono equiparati a corrispondenza e richiedono provvedimento motivato (art.254 c.p.p.).
  • Se si contesta l'utilizzabilità di un elemento di prova in cassazione, il motivo deve dimostrare l'incidenza della sua esclusione sulla "prova di resistenza": ossia spiegare perché, anche eliminando l'elemento impugnato, le rimanenti prove non giustificherebbero la condanna.
  • Le perquisizioni e i sequestri per stupefacenti disciplinati dal d.P.R. 309/1990 hanno carattere speciale; in particolare il sequestro del corpo di reato è atto dovuto e può rimanere valido anche se la perquisizione presenta vizi, secondo consolidata giurisprudenza (es. Suraci).
  • Il consenso dell'indagato a far accedere il cellulare non supplisce automaticamente alla necessità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria quando l'attività assume la funzione di atto di indagine nei confronti di un indagato: la Polizia Giudiziaria non può eludere le garanzie previste per l'accesso alla corrispondenza.
  • Per ottenere l'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità), occorre valutare non solo il dato ponderale ma anche la gravità contestuale e l'eventuale abitualità o precedenti specifici: l'argomento va trattato espressamente e confrontato con i fatti e i precedenti.
  • Le attenuanti (es. esiguità del profitto, collaborazione) richiedono elementi probatori concreti e una valutazione globale: ammissioni 'incontestate' rese in assenza di difensore possono essere escluse dal giudizio se non qualificate come spontanee.

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