Cassazione Civile, Ordinanza n. 34116/2025 del 25/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un'ingiunzione fiscale relativa alla TARI 2015, che in appello era stata annullata per mancata prova della notifica dell'atto prodromico all'ingiunzione. La contribuente ha poi proposto ricorso per cassazione contro la sola statuizione sulle spese di lite, censurando la liquidazione complessiva e cumulativa di euro 200,00 per entrambi i gradi di merito, ritenuta inferiore ai parametri del D.M. n. 55/2014 e non motivata. Ha sostenuto che il giudice d'appello avrebbe dovuto distinguere le spese per ciascun grado, considerare il valore della causa e le fasi effettivamente svolte, e rispettare il limite minimo dei parametri tariffari. Il comune ha resistito sostenendo che in entrambi i gradi non vi fosse stata fase decisionale e che in appello la fase di studio potesse essere esclusa; ha inoltre ipotizzato una compensazione parziale delle spese, peraltro non espressamente dichiarata nella sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rideterminando le spese di primo grado in euro 440,00 e quelle di secondo grado in euro 463,00, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Ha inoltre condannato il comune e la società di riscossione, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente.
Norme richiamate
La liquidazione dei compensi professionali deve avvenire per fasi, tenendo conto dei parametri medi tabellari e potendo la diminuzione scendere in ogni caso non oltre il 50% dei valori medi; la riduzione sotto i minimi non è consentita e richiede comunque una motivazione controllabile.
È richiamato come parte del sistema dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi professionali.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Viene utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione delle norme sulla liquidazione delle spese.
La riforma della sentenza di primo grado comporta la caducazione del capo sulle spese e impone un nuovo regolamento complessivo delle spese di entrambi i gradi.
È richiamato per la modifica dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, in particolare sulla riduzione dei parametri.
È menzionato quale ulteriore modifica dell'art. 4 D.M. n. 55/2014, con conferma della regola per cui la diminuzione non può superare il 50%.
Massime di principio
- In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere a un nuovo e unitario regolamento delle spese di entrambi i gradi, poiché la statuizione sulle spese del primo grado viene caducata.
- La liquidazione delle spese di lite deve essere distinta per ciascun grado di giudizio; una liquidazione cumulativa e indistinta impedisce il controllo delle voci e dei criteri adottati.
- Quando si applicano i parametri del D.M. n. 55/2014, il giudice deve rispettare i minimi inderogabili e non può scendere sotto di essi senza una valida base normativa; la riduzione deve comunque essere motivata in modo controllabile.
- La fase decisionale può essere riconosciuta anche se non siano state depositate comparse conclusionali o memorie di replica, poiché comprende attività processuali ulteriori, tra cui la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo.
- Nel giudizio di appello, la fase di studio va normalmente liquidata anche quando la controversia sia già stata studiata in primo grado, poiché l'oggetto dell'esame è nuovamente la sentenza impugnata e i relativi motivi di gravame.
- L'eventuale compensazione, anche parziale, delle spese di lite deve risultare espressamente dalla decisione e non può essere solo implicita nella riduzione dell'importo liquidato.
Come è indicizzato
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