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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19155/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2013 e 2014, con i quali all'impresa ricorrente è stata contestata l'indebita detrazione dell'IVA su fatture emesse da più società fornitrici ritenute "cartiere" e, dunque, riferite a operazioni soggettivamente inesistenti per un importo complessivo di euro 7.333.773, oltre sanzioni e accessori. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la decisione era stata confermata. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: (i) vizio di motivazione e violazione dei canoni costituzionali e processuali della motivazione, sostenendo che la mala fede era stata affermata sulla base di circostanze non provate o inconferenti e che la Corte territoriale aveva richiamato passi di altra sentenza con un evidente copia e incolla; (ii) violazione dell'art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto provata la consapevolezza della frode senza verificare l'effettivo assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Ufficio e senza considerare un prospetto sui prezzi di acquisto; (iii) ulteriore vizio di motivazione per avere trascurato le circostanze dedotte a dimostrazione della buona fede, tra cui la congruità dei prezzi rispetto a quelli di mercato; (iv) nuova deduzione della violazione delle regole sul riparto dell'onere della prova, assumendo che la mera esistenza del PVC non fosse sufficiente e che non fosse stata provata la natura di cartiera dei fornitori. La ricorrente ha anche chiesto il rinvio in attesa dell'esito del parallelo giudizio penale, poi escluso dalla Corte di cassazione per autonomia tra i due giudizi e per l'inapplicabilità, nel caso, dell'art. 21-bis d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte ha rigettato l'istanza di rinvio e ha ritenuto infondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente perché tutti attinenti al medesimo tema dell'accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti e della ripartizione dell'onere probatorio. La Corte ha ribadito che, in tali casi, l'Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, elementi oggettivi specifici dai quali risulti che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'evasione; una volta fornita tale prova, incombe sul contribuente dimostrare la propria buona fede e l'uso della massima diligenza esigibile. Nel caso concreto, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato plurimi indici sintomatici della natura di cartiera di numerose società fornitrici, quali l'assenza di sede, di personale, di scritture contabili, di versamenti IVA e di effettiva operatività commerciale, oltre al numero e alla rilevanza economica dei rapporti intrattenuti. La Corte ha ritenuto che tali elementi fossero sufficienti a far scattare l'inversione dell'onere della prova e che la contribuente non avesse offerto prova contraria idonea, essendo irrilevanti la congruità dei prezzi, la regolarità formale delle operazioni, la consegna e rivendita dei beni e il pagamento delle fatture. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della società al pagamento delle spese di legittimità e dell'ulteriore importo dovuto per legge.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza, ma il vizio dedotto è stato escluso perché la motivazione della decisione di merito è stata ritenuta esistente e logicamente coerente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per il vizio di motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente né mancante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata per le censure relative al riparto dell'onere probatorio e alla detraibilità IVA.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma richiamata per le censure di nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    È la norma sulla detrazione IVA: la Corte ribadisce che il diritto di detrazione presuppone un'operazione effettivamente intercorsa e che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione va esclusa se il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per affermare che l'IVA versata al soggetto non genuino è "fuori conto" e non entra nel meccanismo di detrazione.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova: prima l'Amministrazione deve provare la fittizietà soggettiva e la consapevolezza o conoscibilità della frode, poi il contribuente deve provare la propria buona fede e la massima diligenza.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato come base delle presunzioni semplici utilizzabili dal giudice tributario nella valutazione degli indizi.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per affermare che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti e che la valutazione resta affidata al giudice di merito.

  • art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Ritenuto inapplicabile al caso, perché attribuisce efficacia di giudicato nel giudizio tributario solo alle sentenze penali irrevocabili di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso.

  • art. 530, cpv. c.p.p.

    Richiamato quanto alla formula assolutoria pronunciata nel parallelo giudizio penale; tale assoluzione non è stata ritenuta automaticamente rilevante nel giudizio tributario.

  • art. 21, comma 4, della legge n. 4 del 1929

    Citato nel quadro storico dei rapporti tra processo tributario e penale, come disciplina superata.

  • d.l. n. 429 del 1982, convertito dalla legge n. 516 del 1982

    Richiamato nella ricostruzione storica della rilevanza del giudicato penale nel processo tributario, poi superata dal sistema del doppio binario.

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Richiamato per affermare l'autonomia reciproca tra giudizio tributario e penale nel sistema del doppio binario.

Massime di principio

  • In tema di detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
  • La prova della natura di "cartiera" del fornitore, quando supportata da indici concreti di assenza di struttura organizzativa, di operatività e di effettività commerciale, può costituire elemento sufficiente a far presumere la conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • Una volta che il Fisco abbia provato la fittizietà soggettiva dell'operazione e la conoscibilità della frode, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Ai fini della prova della buona fede non sono di regola decisivi, da soli, la regolarità formale delle fatture e dei pagamenti, la consegna e rivendita della merce, la congruità del prezzo rispetto al mercato o l'assenza di un vantaggio economico, trattandosi di elementi compatibili con l'operazione fraudolenta.
  • Il giudicato penale assolutorio non spiega automaticamente efficacia nel processo tributario; può essere valutato come elemento probatorio solo nei limiti consentiti dal sistema del doppio binario e, comunque, non è rilevante quando non ricorrono i presupposti normativi per l'efficacia vincolante della sentenza penale.
  • La valutazione delle prove presuntive in materia tributaria resta affidata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo sulla corretta applicazione delle regole legali sulle presunzioni e sul riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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