Cassazione Civile, Ordinanza n. 11385/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice nei confronti di un'azienda ospedaliera per il pagamento di somme dovute per prestazioni di somministrazione di lavoro a tempo determinato rese in favore dell'ente pubblico, con accessori. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva dichiarato inammissibile, per novità, la questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002, ritenendo che la relativa deduzione fosse stata proposta solo con la comparsa ex art. 392 c.p.c. L'azienda ospedaliera ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1282 c.c. e degli artt. 345, comma 2, e 394 c.p.c., sostenendo che la questione non fosse nuova perché compresa nel petitum già introdotto in appello e perché la messa in mora costituiva elemento della domanda avversaria da verificare anche d'ufficio. La società resistente ha chiesto l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, sostenendo la correttezza della decorrenza degli interessi dalla messa in mora.
La decisione
La Corte ha escluso l'inammissibilità della questione nel giudizio di rinvio, ritenendo che il tema della decorrenza degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 fosse già ricompreso nel petitum e non coperto da giudicato. Tuttavia ha ritenuto infondato il motivo nel merito: per i crediti derivanti da prestazioni di servizi rese a pubbliche amministrazioni si applica la disciplina della mora automatica prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza degli interessi dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Emendata la motivazione della sentenza impugnata, la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato insieme all'art. 1282 c.c. per sostenere la decorrenza automatica degli interessi in presenza di mora ex re nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 231/2002
richiamato quale norma generale sugli interessi e utilizzato nel ragionamento sulla decorrenza degli interessi moratori
invocato per censurare la dichiarazione di novità della questione nel giudizio di appello/rinvio
richiamato per contestare l'ammissibilità delle deduzioni nel giudizio di rinvio
citato in relazione alla comparsa nel giudizio di rinvio, rispetto alla quale la Corte d'appello aveva ritenuto nuova la questione
d.lgs. n. 231 del 2002, art. 4
"gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento"
la Corte lo applica come disciplina speciale che impone la decorrenza automatica degli interessi moratori senza necessità di costituzione in mora
d.lgs. n. 231 del 2002, art. 3
richiamato nel contesto delle norme di derivazione comunitaria che equiparano la posizione debitoria della P.A. a quella dei privati con previsione di mora automatica
d.l. n. 35 del 2013, conv. in L. n. 64 del 2013
richiamato come intervento normativo che, insieme al d.lgs. n. 231/2002, rafforza l'equiparazione della P.A. ai privati per la mora automatica
ritenuto applicabile alle aziende ospedaliere, escludendo le norme di contabilità pubblica sulla natura non querable dei crediti
art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.
ritenuto applicabile alle aziende ospedaliere per configurare la mora ex re e l'automatica decorrenza degli interessi
richiamato per descrivere il titolo delle prestazioni di somministrazione di lavoro rese in favore dell'azienda ospedaliera
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per disporre l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio non può essere dichiarata nuova una questione che sia già compresa nel petitum introdotto con l'atto di appello o che costituisca profilo logicamente connesso agli elementi costitutivi della domanda, specie se il relativo accertamento poteva e doveva essere compiuto d'ufficio.
- Per i crediti derivanti da prestazioni di servizi rese in favore di una pubblica amministrazione, la disciplina del d.lgs. n. 231 del 2002 comporta la decorrenza automatica degli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di formale costituzione in mora del debitore.
- La disciplina speciale in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali prevale sulle regole interne incompatibili, anche quando il debitore sia una pubblica amministrazione, per i rapporti temporaneamente soggetti alla normativa applicabile.
- Quando la Corte ritiene corretto il dispositivo ma sbagliata la motivazione della sentenza impugnata, può emendare la motivazione e decidere nel merito rigettando il ricorso.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione, seguono la soccombenza le spese e l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.
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