Cassazione Civile, Ordinanza n. 26456/2025 del 30/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di investimento avviato nel 2008 con la sottoscrizione di un contratto quadro di negoziazione di titoli, seguito da numerosi ordini di acquisto e vendita fino al 2013. La cliente ha poi scoperto ammanchi di denaro sul conto di deposito dopo l'allontanamento del promotore finanziario che l'aveva seguita. La Corte d'appello aveva condannato la banca, in solido con l'erede del promotore, al risarcimento del danno, ritenendo sussistente un nesso di occasionalità necessaria tra l'operato del promotore e l'attività della banca, ma anche un concorso di colpa della cliente per avere consegnato al promotore i codici di accesso all'home banking e per il rapporto personale instaurato con lui. La banca ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: ha dedotto, in sintesi, il difetto di legittimazione passiva per essere cessato il rapporto con il promotore prima degli episodi contestati; l'assenza di un nesso di occasionalità necessaria; l'interruzione del nesso causale per fatto della cliente; e l'incompatibilità logica tra concorso di colpa della cliente e mancata interruzione del nesso causale. La cliente ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'erronea applicazione dell'art. 1227 c.c. rispetto alla responsabilità prevista dall'art. 31 TUF e l'omesso esame di documenti che avrebbero mostrato l'accesso del promotore al conto già dal 2009, quindi prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della banca, ritenendo che i primi tre motivi non si confrontassero con la ratio della sentenza impugnata e mirassero a una rivalutazione del merito e delle prove, e che anche il quarto motivo fosse inammissibile perché sostanzialmente fattuale. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale della cliente perché tardivo, essendo stato proposto oltre il termine breve di impugnazione. Le spese della fase di legittimità sono state poste a carico della ricorrente principale, con ulteriore contributo unificato a carico di entrambe le parti, se dovuto.
Norme richiamate
I motivi formalmente incardinati sulla violazione di legge e sul vizio motivazionale sono inammissibili quando non si confrontano con la decisione impugnata o mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove.
È richiamato quale base della responsabilità dell'intermediario per l'operato del promotore; nel caso concreto la sua applicazione non viene accolta in sede di legittimità perché i motivi sono dichiarati inammissibili o tardivi.
Norma evocata dalla ricorrente per escluderne l'applicazione; la Corte non entra nel merito della censura per inammissibilità.
Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la riduzione del risarcimento per concorso colposo della cliente; la censura non viene esaminata nel merito perché il ricorso incidentale è dichiarato inefficace per tardività.
Il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza rende tardivo il ricorso incidentale proposto oltre tale limite.
Il rispetto del termine per il controricorso non sana la tardività del ricorso incidentale rispetto al termine breve di impugnazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in capo a entrambe le parti, se dovuto.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limitano a contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
- La deduzione dei vizi di cui all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. non consente di trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito sull'accertamento del nesso causale o sul concorso di colpa.
- Quando il giudice di merito ha fondato la decisione su specifiche risultanze probatorie, il ricorrente deve contestare in modo puntuale tali ragioni; affermazioni apodittiche sulla conoscenza di determinati fatti da parte dell'altra parte non sono sufficienti.
- Il ricorso incidentale proposto oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c. è inefficace, anche se presentato nel termine previsto per il controricorso.
- La valutazione dell'esistenza del nesso eziologico e dell'eventuale concorso di colpa appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la censura mira solo a una rivalutazione delle prove.
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