Cassazione Civile, Ordinanza n. 31106/2023 del 08/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo a un asse comprendente terreni e fabbricati. Il tribunale, sulla base di consulenza tecnica, aveva disposto l’assegnazione dei terreni a uno dei condividenti e dei fabbricati agli altri; la corte d’appello aveva confermato la decisione. I ricorrenti principali hanno dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame e la violazione di legge per non avere la sentenza d’appello affrontato compiutamente il motivo relativo alla mancanza della documentazione ipo-catastale, dei titoli di provenienza e della documentazione urbanistica, nonché per non avere valutato l’eventuale abusività degli immobili; dall’altro la violazione degli artt. 720, 726 e 727 c.c. per avere il giudice aderito alla c.t.u. sulla divisibilità dell’immobile di Gangi, sulla valutazione del fondo in contrada Parrizzo e sulla formazione delle porzioni, assumendo che le quote dovessero comprendere anche una parte di fabbricati e terreni e che le stime fossero incongrue. Il resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato, rimasto assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo, osservando che le censure sulla documentazione ipo-catastale e urbanistica erano state già reputate generiche e inammissibili dalla corte territoriale, con una statuizione in rito non specificamente impugnata; ha inoltre ribadito che, nei giudizi di divisione, la prova della comproprietà non richiede il rigore proprio della rivendicazione e può essere fornita anche mediante prova indiziaria o c.t.u., e che i profili relativi alla trascrivibilità o alla documentazione richiesta per la vendita forzata non precludono lo scioglimento della comunione. Il secondo motivo è stato dichiarato infondato: la Corte ha richiamato il principio per cui il condividente ha diritto a porzioni omogenee rispetto all’intero asse, non a un frazionamento delle singole entità immobiliari, e ha ritenuto insindacabile in cassazione, perché congruamente motivato, l’accertamento di merito sulla preferibilità dell’assegnazione di interi beni o del frazionamento; ha inoltre confermato che l’indivisibilità del fabbricato pericolante era coerente con l’art. 720 c.c. e che la valutazione delle porzioni era stata effettuata con criteri non arbitrari e riferiti al valore venale e alla concreta utilizzabilità dei beni. Il ricorso principale è stato quindi rigettato, il ricorso incidentale condizionato assorbito, e i ricorrenti principali sono stati condannati alle spese, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
In tema di divisione ereditaria, il giudice deve verificare la possibilità di frazionamento materiale del bene e se la divisione comporti o meno un notevole deprezzamento rispetto all’utilizzazione del complesso indiviso; l’indivisibilità può derivare anche dall’irrealizzabilità fisica del frazionamento o da condizioni strutturali di pericolo.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla formazione delle porzioni, ma ritenuto non violato nella decisione impugnata.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sulla formazione delle porzioni, ma ritenuto non violato nella decisione impugnata.
La produzione dei certificati delle trascrizioni e iscrizioni prevista per la vendita del bene pignorato non costituisce requisito di inammissibilità o improcedibilità della domanda di divisione.
Gli atti di scioglimento delle comunioni aventi ad oggetto edifici o loro parti sono soggetti alla sanzione di nullità nei casi previsti dalla norma, se mancano gli estremi edilizi richiesti.
art. 46, comma 1, D.P.R. 380/2001
Per gli edifici realizzati in epoca successiva opera la nullità in difetto degli estremi del titolo edilizio o della documentazione sostitutiva prevista dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria la prova della comproprietà dei beni non richiede il rigore probatorio proprio dell’azione di rivendicazione: possono essere utilizzati anche elementi indiziari e la consulenza tecnica, poiché lo scioglimento della comunione mira ad accertare un diritto comune e non a trasferire diritti da un condividente all’altro.
- Le carenze documentali richiamate per la vendita forzata o per la trascrizione non impediscono, di regola, lo scioglimento della comunione; il giudice può acquisire d’ufficio la documentazione necessaria e dirigerne l’integrazione nell’ambito delle operazioni divisionali.
- Nel giudizio di divisione, le doglianze meramente generiche e non supportate da riscontri oggettivi possono essere dichiarate inammissibili e, se tale statuizione non è specificamente censurata, essa preclude ulteriori verifiche in cassazione.
- Il diritto del condividente non consiste nella ripartizione quotistica di ciascun singolo bene compreso nella massa, ma nella attribuzione di porzioni complessivamente omogenee e di valore proporzionato alla quota, spettando al giudice di merito scegliere, con motivazione adeguata, se procedere al frazionamento o all’assegnazione di beni interi.
- Ai fini dell’art. 720 c.c., la non comoda divisibilità può dipendere non solo da limiti giuridici, ma anche da ragioni strutturali e di fatto, come la pericolosità dell’edificio o l’impossibilità fisica del frazionamento.
- La valutazione delle porzioni e dei beni comuni è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale o della violazione di legge; resta insindacabile l’apprezzamento di merito se la stima è sorretta da motivazione non illogica e riferita al valore venale e alla concreta utilizzabilità del bene.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31028/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31032/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31037/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31040/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31041/2023 del 08/11/2023
- ordinanza_civile · 8 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 31048/2023 del 08/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →