Cassazione Civile, Ordinanza n. 33705/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società operante nel settore bar-discoteca-night club, con cui l'Ufficio ha rettificato il reddito d'impresa per l'anno 2011 contestando ricavi occultati. Su tale base è stato poi emesso un distinto avviso di accertamento IRPEF nei confronti del socio unico di un'altra società, interamente partecipata dalla prima, imputandogli il 49,72% del maggior reddito accertato in capo alla società operativa, in applicazione della presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base proprietaria. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo, con il primo motivo, la violazione della presunzione di distribuzione di utili occulti, sostenendo che l'Ufficio non avesse effettuato alcun accertamento nei confronti della società interposta e che quindi non fosse legittima l'imputazione al socio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando un'erronea applicazione del ragionamento presuntivo e dell'onere della prova, perché la CTR avrebbe richiesto al contribuente di provare l'accantonamento o reinvestimento degli utili e non avrebbe valorizzato adeguatamente gli elementi contrari offerti, sostenendo inoltre che la prova liberatoria potesse consistere anche nella dimostrazione della sua estraneità alla gestione societaria.
La decisione
La Corte ha rilevato d'ufficio la tardività del controricorso dell'Agenzia delle Entrate, ma ha comunque esaminato i motivi del ricorso principale e li ha respinti. Ha affermato che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili è applicabile anche quando la partecipazione avvenga tramite una società interposta, purché anch'essa caratterizzata da ristretta base proprietaria. Ha inoltre ritenuto corretta la ricostruzione della CTR in punto di onere della prova: accertato il maggior reddito societario e la compagine ristretta, spetta al socio fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili non siano stati distribuiti ma accantonati o reinvestiti. La Corte ha escluso che vi fosse stata un'inversione dell'onere probatorio o un vizio censurabile di valutazione delle presunzioni, osservando che le doglianze tendevano in realtà a una rivalutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la tardività del controricorso e per la trattazione camerale. È stata infine data atto, nei confronti del ricorrente, dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, secondo periodo; terzo periodo
disciplinano la trattazione in camera di consiglio e i termini per il deposito della requisitoria del Pubblico Ministero e della memoria del ricorrente
richiamato per affermare la tardività del controricorso, poiché il termine complessivo per la sua proposizione era spirato
richiamato insieme all'art. 369 c.p.c. per sanzionare la tardività del controricorso dell'Agenzia
applicato per la proroga di diritto del termine quando la scadenza cade in giorno festivo
art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.
norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei due motivi di ricorso
art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base della presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci di società a ristretta base proprietaria
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
richiamato insieme all'art. 2729 c.c. sulla prova per presunzioni e sul ragionamento inferenziale
le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; la loro valutazione è riservata al giudice di merito nei limiti del sindacato di legittimità
art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base proprietaria opera anche quando la partecipazione sia indiretta, tramite altra società a sua volta con base sociale ristretta.
- Una volta accertato un maggior imponibile societario e una compagine ristretta con effettivi poteri di controllo in capo ai soci, grava sul contribuente l'onere di provare che gli utili non siano stati distribuiti ma siano rimasti accantonati o reinvestiti.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice assegni l'onere probatorio alla parte non onerata dalla regola di riparto, non quando si censuri la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
- La censura in cassazione sul ragionamento presuntivo non può limitarsi a proporre una diversa lettura degli indizi, ma deve evidenziare l'assoluta illogicità o contraddittorietà della motivazione inferenziale; la semplice mancata considerazione di un singolo elemento indiziario non basta.
- La prova contraria alla presunzione di distribuzione di utili occulti non si esaurisce in una formula astratta, ma deve essere idonea a superare concretamente gli indizi valorizzati dal giudice di merito, il cui apprezzamento sulla gravità, precisione e concordanza resta in linea di principio insindacabile in cassazione.
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