Cassazione Civile, Ordinanza n. 38181/2022 del 30/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del Tribunale di Milano che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorrente ha articolato due motivi; dal testo disponibile non emergono nel dettaglio i contenuti sostanziali delle doglianze, ma la Corte affronta in via preliminare il requisito formale della procura speciale per il ricorso per cassazione nelle controversie soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008. Il Ministero dell'interno si è costituito con un atto finalizzato solo alla partecipazione alla discussione orale. La Corte verifica se la procura allegata al ricorso rispetti il requisito di posteriorità rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato e di espressa certificazione, da parte del difensore, della data di rilascio della procura.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Rileva anzitutto l'irrituale costituzione del Ministero, che non comporta liquidazione delle spese. Nel merito processuale, afferma che nel giudizio soggetto all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale per il ricorso per cassazione deve contenere espressamente l'indicazione di essere stata rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e deve essere certificata dal difensore; la formula usata nel caso concreto, limitata all'autenticazione della firma con la dizione "visto per autentica", non basta a integrare la necessaria certificazione della data. Pertanto il ricorso è inammissibile e resta fermo il rigetto in sede di merito della domanda di protezione deciso dal Tribunale.
Norme richiamate
art. 35-bis d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25
comma tredicesimo; quarto periodo
nelle controversie in materia di protezione internazionale, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data, pena l'inammissibilità del ricorso
richiamato come disciplina ordinaria delle procure speciali, rispetto alla quale l'art. 35-bis introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione della data
richiamato come disciplina ordinaria del ricorso per cassazione, derogata dalla previsione speciale in materia di protezione internazionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
dà luogo, in caso di definizione sfavorevole al ricorrente, all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 6, comma 1, lett. g), d.l. 17 febbraio 2017, n. 13
norma che ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25 del 2008
legge di conversione del d.l. n. 13 del 2017
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
parametri costituzionali invocati nella questione di legittimità costituzionale sulla disciplina della procura speciale, poi ritenuta infondata
artt. 28 e 46, par. 1, direttiva 2013/32/UE
richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri interposti
artt. 46, 18 e 19, par. 2, CDFUE
richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri interposti
artt. 6, 13 e 14 CEDU
richiamati nel giudizio di costituzionalità come parametri interposti
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di protezione internazionale soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale per il ricorso per cassazione è valida solo se reca in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale posteriorità.
- La certificazione richiesta dalla norma speciale non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo della procura o dalla sola autenticazione della firma: occorre un'asseverazione espressa, anche sintetica, ma inequivoca, della data di rilascio successiva alla comunicazione.
- La formula di mera autenticazione della sottoscrizione, se non contiene un chiaro riferimento alla data del conferimento della procura, non soddisfa il requisito speciale e determina l'inammissibilità del ricorso.
- Nel procedimento in camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un atto depositato solo per la discussione orale non è sufficiente.
- La questione di legittimità costituzionale dell'onere di certificazione della data della procura, nel giudizio di protezione internazionale, è stata ritenuta infondata, poiché l'onere è strumentale e non sproporzionato rispetto alla finalità di garantire il corretto accesso al giudizio di legittimità.
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