Cassazione Civile, Ordinanza n. 21110/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva richiesto l'imposta principale di registro su un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso in favore della società contribuente. In primo grado la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo maturata la decadenza dell'Ufficio; in appello la CTR aveva confermato il rigetto del gravame dell'Agenzia, affermando che il termine triennale per richiedere il pagamento decorresse dalla scadenza del termine di cinque giorni entro cui il cancelliere avrebbe dovuto richiedere la registrazione del provvedimento. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 3, e 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che il termine triennale decorresse dalla data di effettiva presentazione della richiesta di registrazione e non dalla scadenza dei cinque giorni. La resistente ha resistito e ha anche dedotto di aver aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, avendo pagato quanto dovuto, e di non aver ricevuto tempestivamente un valido diniego; la Corte, verificata la mancata prova della notifica del diniego, ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata. Successivamente l'Avvocatura dello Stato ha rinunciato al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Dopo aver rilevato che la contribuente aveva documentato l'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie e il pagamento integrale delle somme dovute entro il termine previsto, e che l'Agenzia non aveva assolto all'onere di provare la tempestiva notificazione del diniego di definizione, la Corte ha affermato che la controversia doveva ritenersi definita ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119/2018. La successiva rinuncia al ricorso da parte dell'Avvocatura dello Stato ha confermato l'intervenuta cessazione della materia del contendere in concreto; le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di estinzione e non di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 13, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
richiamato come norma sulla decorrenza del termine per la richiesta di registrazione e, indirettamente, sulla decorrenza del termine decadenziale dell'Ufficio per la liquidazione dell'imposta
art. 76, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 131/1986
richiamato come norma sulla decadenza dell'azione dell'Ufficio per la richiesta dell'imposta di registro
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato quale vizio di violazione di legge posto a fondamento del ricorso per cassazione
art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119/2018
"L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali"
la Corte ha ritenuto che la mancata prova della notificazione del diniego comportasse il perfezionamento della definizione agevolata e quindi l'estinzione del processo
artt. 16, 16-bis e 17 d.lgs. n. 546/1992
richiamati come regole applicabili alla notificazione degli atti processuali nel processo tributario, cui rinvia l'art. 6, comma 12, d.l. n. 119/2018
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile in caso di declaratoria di estinzione del giudizio
Cass., Sez. 5, ord. n. 10140 del 28/05/2020
richiamata sul principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione
Massime di principio
- Quando il contribuente deduce e documenta di aver aderito validamente alla definizione agevolata di una controversia tributaria, l'Amministrazione che intenda opporvi il diniego deve provare di averlo notificato tempestivamente e con le forme previste dalla legge processuale tributaria.
- In mancanza di prova della notifica del diniego entro il termine previsto, la definizione agevolata deve ritenersi perfezionata e il giudizio va dichiarato estinto ai sensi della disciplina speciale.
- La rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, perché non ha natura accettizia e determina il venir meno dell'interesse alla decisione sull'impugnazione.
- La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, previsto solo per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione.
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