Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2023 del 12/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l'anno 2010, con cui veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 54.889,50. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione solo in parte, annullando le sanzioni. Il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 59, lett. g, del d.lgs. n. 446/1997 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso solo perché fondato su provvedimenti amministrativi comunali, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla parte per dimostrare un minor valore dei terreni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato, in base alla perizia di stima; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza valutato la perizia di stima prodotta in appello sul valore venale delle aree. Il comune ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità il fallimento ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197/2022, depositando domanda e prova del versamento della prima rata nei termini indicati dal regolamento comunale applicabile ai tributi locali.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria, ritenendo perfezionati gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale: presentazione della domanda e deposito della documentazione attestante il pagamento della prima rata entro il termine fissato dal regolamento comunale. Ha precisato che, non essendo ancora intervenuto un diniego della definizione da parte dell'ente impositore, il contribuente potrà eventualmente impugnarlo nei modi e termini previsti dalla legge. Le spese sono rimaste a carico di chi le ha anticipate. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite, quando prevista dalla legge speciale e dal regolamento dell'ente territoriale, determina l'estinzione del giudizio se il contribuente deposita nei termini la domanda e la prova del pagamento dovuto, anche se la decisione di merito non è ancora passata in giudicato.
  • L'estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati nel merito.
  • Nei giudizi con pluralità di parti, dopo la notificazione del ricorso principale per cassazione, le altre impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere proposte nello stesso procedimento e, di regola, in forma incidentale; il ricorso comunque proposto può convertirsi in incidentale se presentato nei quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
  • La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite agli enti territoriali richiede una disciplina regolamentare dell'ente e produce effetti processuali solo nei limiti e con le modalità ivi previste, inclusa l'eventuale estinzione del processo.
  • Quando la legge prevede che le spese restano a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché esso è collegato ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.