Cassazione Civile, Ordinanza n. 28530/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento Ici per l'anno 2010, con cui veniva rettificato il valore imponibile di terreni di proprietà della società poi fallita, per un importo complessivo di euro 54.889,50. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la CTR aveva confermato la decisione solo in parte, annullando le sanzioni. Il ricorrente principale ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 59, lett. g, del d.lgs. n. 446/1997 e 5 del d.lgs. n. 504/1992, per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso solo perché fondato su provvedimenti amministrativi comunali, senza confrontarsi con la documentazione prodotta dalla parte per dimostrare un minor valore dei terreni; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione del valore venale accertato, in base alla perizia di stima; 3) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere la sentenza valutato la perizia di stima prodotta in appello sul valore venale delle aree. Il comune ha proposto ricorso incidentale. Nel corso del giudizio di legittimità il fallimento ha chiesto di avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197/2022, depositando domanda e prova del versamento della prima rata nei termini indicati dal regolamento comunale applicabile ai tributi locali.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per effetto della definizione agevolata della controversia tributaria, ritenendo perfezionati gli adempimenti richiesti dalla disciplina speciale: presentazione della domanda e deposito della documentazione attestante il pagamento della prima rata entro il termine fissato dal regolamento comunale. Ha precisato che, non essendo ancora intervenuto un diniego della definizione da parte dell'ente impositore, il contribuente potrà eventualmente impugnarlo nei modi e termini previsti dalla legge. Le spese sono rimaste a carico di chi le ha anticipate. Non è stato applicato il raddoppio del contributo unificato, poiché l'estinzione per definizione agevolata non rientra nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata dedotta come vizio del ricorso, ma la decisione non è entrata nel merito dei motivi per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia è stato solo prospettato dal ricorrente, senza esame nel merito per l'estinzione del procedimento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è stato solo dedotto nel ricorso, ma non scrutinato nel merito a causa dell'estinzione.
Richiamato come parametro per dedurre l'omessa pronuncia del giudice di merito sulla perizia di stima.
Richiamato per affermare che, dopo la notificazione del ricorso principale, le altre parti devono proporre le loro impugnazioni nello stesso procedimento e in forma incidentale, salvo conversione se proposte entro quaranta giorni.
Richiamato per la riunione del ricorso principale e di quello incidentale quando entrambi riguardano la medesima sentenza.
Richiamato per qualificare come ricorso incidentale l'impugnazione proposta da altra parte nel giudizio plurilaterale.
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata delle controversie tributarie si applica alle liti pendenti, richiede domanda e pagamento degli importi dovuti, comporta sospensione del processo su richiesta del contribuente ed estinzione del giudizio in caso di deposito della documentazione prevista.
art. 1, comma 194, L. 29 dicembre 2022, n. 197
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro i termini previsti; in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata nei termini.
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Per ogni controversia autonoma deve essere presentata una distinta domanda e deve essere effettuato un distinto versamento.
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Se il contribuente dichiara di volersi avvalere della definizione, il processo è sospeso; il deposito della domanda e della prova del pagamento abilita la successiva estinzione del giudizio.
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Le controversie pendenti sono dichiarate estinte con decreto o ordinanza se è stata fissata la data della decisione; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 1, comma 199, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Per le controversie definibili sono sospesi per undici mesi i termini di impugnazione e di riassunzione, nonché per il controricorso in cassazione.
art. 1, commi 200-201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
L'eventuale diniego della definizione può essere notificato successivamente ed è autonomamente impugnabile; se interviene dopo l'estinzione, costituisce motivo di revocazione del provvedimento estintivo.
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
Gli enti territoriali possono estendere la definizione agevolata alle controversie di propria spettanza mediante apposita deliberazione.
Ha modificato il testo dei commi sulla definizione agevolata, in particolare sul perfezionamento e sulle modalità di pagamento rateale.
art. 59, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente per sostenere che il valore imponibile non poteva essere determinato solo sulla base di atti amministrativi comunali senza considerare la prova contraria offerta.
art. 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente come norma sulla base imponibile Ici, invocata per contestare la rettifica del valore dei terreni.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della lite, quando prevista dalla legge speciale e dal regolamento dell'ente territoriale, determina l'estinzione del giudizio se il contribuente deposita nei termini la domanda e la prova del pagamento dovuto, anche se la decisione di merito non è ancora passata in giudicato.
- L'estinzione per definizione agevolata assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che restano non scrutinati nel merito.
- Nei giudizi con pluralità di parti, dopo la notificazione del ricorso principale per cassazione, le altre impugnazioni contro la stessa sentenza devono essere proposte nello stesso procedimento e, di regola, in forma incidentale; il ricorso comunque proposto può convertirsi in incidentale se presentato nei quaranta giorni dalla notificazione del primo ricorso.
- La disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie attribuite agli enti territoriali richiede una disciplina regolamentare dell'ente e produce effetti processuali solo nei limiti e con le modalità ivi previste, inclusa l'eventuale estinzione del processo.
- Quando la legge prevede che le spese restano a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per definizione agevolata, non si applica il raddoppio del contributo unificato, perché esso è collegato ai soli esiti tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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