Cassazione Civile, Ordinanza n. 26069/2026 del 01/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (università)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con sanzioni, relativo a un atto di trasferimento immobiliare del 30 novembre 2012 stipulato per la realizzazione del terzo polo universitario, nell’ambito della legge n. 396/1990 e di un accordo di programma con il Comune di Roma. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6940/2018 depositata il 5 ottobre 2018, aveva rigettato il ricorso dell’Università e condannato quest’ultima alle spese. In Cassazione l’Università ha proposto dieci motivi. Con i primi due ha contestato il mancato riconoscimento dell’imposta di registro in misura fissa e dell’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, invocando l’art. 1, comma 275, della legge n. 311/2004 e l’art. 2 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986. Con i motivi sesto e settimo ha dedotto che ricorrevano i presupposti per le agevolazioni relative alle imposte ipotecaria e catastale, in ragione delle finalità istituzionali di studio, ricerca scientifica, educazione e istruzione dell’Università. Gli altri motivi hanno riguardato, tra l’altro, la violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo e ulteriori disposizioni in materia tributaria e di accordi di programma.
La decisione
La Corte ha rigettato i motivi primo e secondo, confermando che le agevolazioni invocate per l’imposta di registro in misura fissa e per l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale previste per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato non sono estensibili alle Università, che sono enti pubblici autonomi e non organi dello Stato, e che le norme agevolative sono di stretta interpretazione. Ha accolto congiuntamente i motivi sesto e settimo: per le imposte ipotecaria e catastale le agevolazioni spettano quando ricorrono le finalità indicate dalla legge, e nel caso era incontestato che l’Università avesse come scopi istituzionali studio, ricerca scientifica, educazione e istruzione; l’agevolazione, inoltre, non richiedeva un’istanza specifica, non essendo prevista dalla legge come condizione. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente ai motivi accolti e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per rideterminare l’importo delle imposte dovute alla luce dei principi enunciati e per liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 275, L. 311/2004
L’art. 1, comma 275, citato, si applica esclusivamente ai trasferimenti in favore dei soggetti specificamente indicati e non risulta estensibile ad altri soggetti non indicati, come esattamente deciso dalla CTR del Lazio.
La disposizione agevolativa si applica soltanto ai trasferimenti in favore dei soggetti espressamente indicati e non può essere estesa alle Università.
art. 2 della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Il motivo è infondato in quanto l’agevolazione non può applicarsi alle Università, come già costantemente ritenuto da questa Corte di legittimità, con orientamento che deve confermarsi.
L’agevolazione relativa all’imposta di registro invocata dalla ricorrente non è applicabile alle Università, in quanto enti pubblici autonomi e non organi dello Stato.
art. 10, comma 3, D.Lgs. 347/1990
Per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazioni devono concedersi in quanto sussistono i presupposti di legge, ovvero gli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità (vedi art. 1, secondo comma, ed art. 10, terzo comma, d. lgs. 347 del 1990, nonché art. 3 d.lgs.346/1990).
Le agevolazioni per le imposte ipotecarie e catastali spettano quando ricorrono le finalità previste dalla legge, tra cui studio, ricerca scientifica, educazione e istruzione.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 347/1990
Per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazioni devono concedersi in quanto sussistono i presupposti di legge, ovvero gli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità (vedi art. 1, secondo comma, ed art. 10, terzo comma, d. lgs. 347 del 1990, nonché art. 3 d.lgs.346/1990).
La norma concorre a riconoscere le agevolazioni ipotecarie e catastali al ricorrere delle finalità di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità.
Per le imposte ipotecarie e catastali le agevolazioni devono concedersi in quanto sussistono i presupposti di legge, ovvero gli scopi di assistenza, studio, ricerca scientifica, educazione, istruzione o altre finalità di pubblica utilità (vedi art. 1, secondo comma, ed art. 10, terzo comma, d. lgs. 347 del 1990, nonché art. 3 d.lgs.346/1990).
La disposizione è richiamata quale base normativa dei presupposti per concedere le agevolazioni ipotecarie e catastali connesse alle finalità di pubblica utilità indicate dalla Corte.
art. 1, comma 5, parte I, tariffa allegata al d.P.R. 131/1986
Il regime fiscale contemplato dall'art. 1.5, della parte I della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e dagli artt. 1, comma 2, e 10, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, che, per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato, prevede l'applicabilità dell'imposta di registro in misura fissa, e l'esenzione dall'imposta ipotecaria e catastale non è riferibile alle Università, le quali, a seguito della riforma di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, hanno natura di enti pubblici autonomi e non più di organi dello Stato.
Il regime fiscale previsto per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato non si estende alle Università, che hanno natura di enti pubblici autonomi e non sono organi dello Stato.
art. 1, comma 2, D.Lgs. 347/1990
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione.
Le agevolazioni tributarie operano senza una richiesta espressa, salvo che la legge richieda un’istanza o la collaborazione del contribuente per manifestare intenzioni rilevanti o indicare qualità non conosciute dall’Amministrazione.
art. 10, comma 3, D.Lgs. 347/1990
Le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l'indispensabilità di un'istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegabili i benefici o nell'indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall'Amministrazione.
L’agevolazione prevista per le imposte ipotecarie e catastali non richiede una domanda espressa quando la legge non subordina il beneficio a un’istanza o a una specifica collaborazione del contribuente.
art. 23 Cost.
Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. Cost. 10/2015) […] a rendere ineludibile l’osservanza di tale principio.
La Corte richiama i principi costituzionali in materia di imposizione per fondare la necessità di interpretare restrittivamente le norme fiscali agevolative.
art. 53 Cost.
Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. Cost. 10/2015) […] a rendere ineludibile l’osservanza di tale principio.
Il principio di capacità contributiva è richiamato a sostegno della stretta interpretazione delle norme fiscali agevolative.
art. 81 Cost.
Ed è la centralità stessa del criterio nel sistema dell’imposizione, al fine del perseguimento degli equilibri cui l’imposizione deve mirare in ottemperanza ai principi di cui agli artt. 23, 53 e 81 Cost. (cfr. C. Cost. 10/2015) […] a rendere ineludibile l’osservanza di tale principio.
Il richiamo agli equilibri finanziari costituzionalmente rilevanti concorre a giustificare la rigorosa osservanza del dato letterale nelle agevolazioni fiscali.
La disposizione è stata invocata con il terzo motivo, ma tale motivo è rimasto assorbito e la sentenza non ne ha esaminato il merito.
La disposizione è stata invocata con il quarto e il nono motivo, entrambi assorbiti dall’accoglimento dei motivi sesto e settimo; la Corte non ne ha esaminato il merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La norma è stata invocata per denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La norma è stata indicata come parametro di ammissibilità delle censure di violazione o falsa applicazione di legge; i motivi cui si riferiva sono stati rigettati, accolti o assorbiti secondo quanto precisato nella decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La norma è stata invocata per le censure processuali, ma i relativi motivi sono stati assorbiti.
La disposizione è richiamata quale parametro generale del ricorso per cassazione; i motivi che la invocavano sono stati trattati secondo l’esito specificato dalla Corte.
Massime di principio
- Le norme tributarie che prevedono agevolazioni o esenzioni sono di stretta interpretazione e non possono essere estese, neppure in via analogica, a soggetti o fattispecie non riconducibili al loro significato letterale.
- Le agevolazioni previste per i trasferimenti immobiliari in favore dello Stato non si estendono alle Università, che hanno natura di enti pubblici autonomi e non di organi dello Stato.
- Le agevolazioni per le imposte ipotecarie e catastali devono essere riconosciute quando ricorrono le finalità indicate dalla legge, comprese quelle di studio, ricerca scientifica, educazione e istruzione; la natura istituzionale dell’ente e le sue finalità possono integrare i presupposti del beneficio.
- Un’agevolazione tributaria non richiede un’istanza espressa del contribuente, salvo che la legge subordini il beneficio alla presentazione della domanda o a una collaborazione necessaria per manifestare intenzioni rilevanti o indicare qualità non conosciute dall’Amministrazione.
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