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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23949/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) richiesta dalla Regione Campania per l'anno d'imposta 2014. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della compagnia aerea contro la decisione di primo grado, ritenendo legittima la pretesa regionale, la corretta motivazione dell'avviso, la conformità della normativa regionale ai vincoli statali ed europei e l'infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate. In cassazione la compagnia ha dedotto: 1) violazione della legge regionale campana n. 5/2013, sostenendo che il pagamento dell'imposta dovesse avvenire a favore della società di gestione aeroportuale e non direttamente alla Regione, con conseguente difetto di legittimazione passiva dell'ente; 2) violazione del principio di irretroattività tributaria, perché la legge regionale n. 16/2014 aveva fatto decorrere le nuove tariffe dal 1° gennaio 2014 pur essendo entrata in vigore il 7 agosto 2014; 3) violazione della direttiva 2002/30/CE e del d.lgs. n. 13/2005, con richiesta di disapplicazione della normativa regionale e, subordinatamente, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; 4) violazione degli artt. 90-92 della l. n. 342/2000 e dei parametri costituzionali in tema di coordinamento della finanza pubblica e tutela della concorrenza, per la destinazione del gettito solo in parte agli scopi ambientali; 5) ulteriore questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 155, l. reg. Campania n. 16/2014 per asserita violazione degli artt. 3 e 53 Cost., poiché il tributo sarebbe stato applicato indistintamente a tutti i vettori, senza considerare il prezzo dei biglietti e la diversa capacità economica, con effetti distorsivi della concorrenza. La Corte ha esaminato anche la tardività del controricorso regionale, dichiarandolo inammissibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha preliminarmente dichiarato inammissibile il controricorso della Regione per tardività, ma ciò non ha inciso sull'esito del giudizio. Nel merito ha ritenuto: infondata la censura sulla legittimazione passiva, perché la Regione, quale titolare del tributo, conserva il potere di accertamento e riscossione anche se la normativa prevede l'intervento della società di gestione aeroportuale; infondata la doglianza sulla retroattività, poiché la legge statale del 2014 aveva già reso incompatibile la disciplina previgente dal 22 febbraio 2014 e la legge regionale si è limitata ad adeguarsi, sicché non si è verificato un vuoto normativo ma la mera applicazione delle nuove tariffe in luogo di quelle precedenti; infondate le questioni europee, perché la direttiva 2002/30/CE non impone un modello vincolato di imposta sul rumore né prevede prescrizioni self-executing tali da giustificare disapplicazione o rinvio pregiudiziale; infondate le censure sulla destinazione del gettito e sulla conformità agli artt. 90 e 92 l. n. 342/2000, poiché l'IRESA regionale resta un tributo proprio regionale con finalità ambientale indiretta e con ampia discrezionalità legislativa regionale entro il limite massimo statale; infondata infine la questione di costituzionalità ex artt. 3 e 53 Cost., poiché il parametro del prelievo è ragionevole e riferito a un indice di capacità contributiva costituito dall'attività economicamente significativa e rumorosa di decollo e atterraggio, non dalle tariffe applicate al passeggero. La Corte ha altresì dato atto della sussistenza dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso va notificato entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; la tardività ne determina l'inammissibilità.

  • art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale per le censure di violazione o falsa applicazione di legge formulate nei motivi di ricorso.

  • art. 1, commi 169, 170, 171, legge reg. Campania n. 5/2013

    la Regione è titolare del tributo IRESA; il pagamento è effettuato dal soggetto passivo a favore della società di gestione aeroportuale o soggetti equiparati, i quali trasmettono i dati e riversano le riscossioni; tali soggetti non hanno una legittimazione esclusiva, residuando il potere impositivo regionale.

  • art. 3 l. n. 212/2000

    il principio di irretroattività tributaria opera nei limiti in cui una nuova disciplina incida su rapporti già esauriti; qui la legge regionale si è coordinata con la sopravvenuta legge statale che aveva già sostituito la disciplina previgente.

  • Direttiva 2002/30/CE

    la direttiva mira a ridurre il rumore aeroportuale e a contenere effetti distorsivi sulla concorrenza, ma non impone un modello vincolato di tassa sul rumore né prescrizioni self-executing sulla destinazione integrale del gettito.

  • d.lgs. n. 13/2005

    è richiamato quale atto di attuazione della direttiva europea, ma non introduce un obbligo di tassazione esclusiva o di destinazione integrale del gettito dell'imposta sul rumore.

  • artt. 11 e 117, primo comma, Cost.

    sono invocati per il contrasto con il diritto dell'Unione, ma la Corte esclude il conflitto e quindi la necessità di disapplicazione.

  • artt. 117, secondo comma, lettere e) e s), e 119, secondo comma, Cost.

    la disciplina regionale è ritenuta compatibile con il coordinamento della finanza pubblica e con la tutela dell'ambiente, nei limiti della discrezionalità regionale e del tetto statale sull'aliquota massima.

  • artt. 90 e 92 legge n. 342/2000

    l'imposta è collegata a un evento di traffico aeroportuale e il gettito è vincolato a finalità di monitoraggio, disinquinamento acustico e indennizzo; il tributo è determinato sulla base dell'emissione sonora, non essendo quest'ultima il presupposto impositivo.

  • art. 13, comma 14, d.l. n. 145/2013

    introduce un limite massimo di euro 0,50 ai parametri IRESA e rimette alle Regioni la rimodulazione secondo criteri indicati dal legislatore statale.

  • art. 13, comma 15-bis, d.l. n. 145/2013 conv. in l. n. 9/2014

    stabilisce il limite massimo dei parametri IRESA e ne consente la modulazione regionale, in chiave di coordinamento e tutela della concorrenza.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. n. 68/2011

    trasforma l'IRESA in tributo proprio regionale, attribuendo alle Regioni un ampio potere di disciplina, anche soppressiva.

  • art. 1, comma 155, legge reg. Campania n. 16/2014

    sostituisce le tabelle tariffarie IRESA applicando la rimodulazione prevista dalla normativa statale.

  • art. 1, comma 156, legge reg. Campania n. 16/2014

    dispone l'applicazione delle nuove tabelle dal 1° gennaio 2014; la Corte riconosce il profilo di retrodatazione ma lo ritiene non utile alla contribuente perché, in ogni caso, dal 22 febbraio 2014 operava la nuova disciplina statale.

  • art. 1, comma 176-bis, legge reg. Campania n. 5/2013

    destina il 51% del gettito al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo, mentre la quota residua è usata per prevenzione e contenimento del rumore ambientale.

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale non è dovuto quando il giudice nazionale ritiene la questione di interpretazione della norma europea un acte clair e la direttiva non presenta contenuto autoesecutivo rilevante.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    a seguito del rigetto del ricorso, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando una normativa tributaria prevede l'intervento di un soggetto incaricato della riscossione o della gestione dei flussi, ciò non esclude il potere impositivo dell'ente titolare del tributo, salvo che la legge attribuisca in modo espresso una legittimazione esclusiva al soggetto intermediario.
  • Il principio di irretroattività delle norme tributarie non impedisce che una legge regionale di adeguamento si coordini con una sopravvenuta disciplina statale già efficace, soprattutto quando la norma regionale sostituisce tariffe divenute incompatibili con il limite massimo fissato dal legislatore statale.
  • Una direttiva europea che individua obiettivi di contenimento del rumore e di tutela della concorrenza non è di per sé ostativa a una imposta regionale sul rumore se lascia agli Stati membri margini di discrezionalità sulle misure da adottare e non contiene prescrizioni puntuali e direttamente applicabili sulla struttura del tributo.
  • In materia di tributi ambientali o con finalità extrafiscali, il presupposto d'imposta può essere ancorato a un indice di capacità contributiva rappresentato da un'attività economicamente significativa e idonea a produrre un impatto collettivo negativo, senza che sia necessario correlare il prelievo al prezzo del bene o del servizio offerto dal contribuente.
  • La destinazione vincolata del gettito a finalità ambientali può esprimere una funzione extrafiscale o indirettamente ambientale del tributo; l'eventuale scostamento dal vincolo di destinazione rileva sul piano politico-amministrativo o contabile, non determina di regola l'esonero dall'imposta o il rimborso.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è automatico: il giudice di ultima istanza può ometterlo quando la questione interpretativa europea sia già chiara e la norma unionale non richieda ulteriori chiarimenti per decidere la causa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborso di imposte e crediti d'imposta
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaRinvio pregiudiziale

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