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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32170/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un'intimazione di pagamento relativa a due cartelle concernenti IRPEF, IVA e IRAP per annualità 1997-2003. Il contribuente aveva impugnato l'intimazione e, dopo il rigetto in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: (1) ultrapetizione della CTR per avere riesaminato la regolarità della notifica di una cartella che il primo giudice aveva ritenuto nulla, senza appello incidentale dell'agente della riscossione; (2) violazione delle norme sulla notifica degli atti tributari, perché la CTR aveva ritenuto valida la notifica della cartella eseguita ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973, nonostante il messo notificatore non avesse dato conto delle ricerche svolte e non avesse acquisito il certificato di residenza per verificare un eventuale cambio di indirizzo nello stesso comune; (3) omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza, e non mera nullità, della notifica della cartella, per mancanza nella relata del nominativo del contribuente e del luogo della notificazione; (4) motivazione apparente su tale punto; (5) erronea applicazione della prescrizione decennale invece di quella quinquennale per i crediti IRPEF, IRAP e IVA. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondato il secondo, infondati il terzo e il quarto, e infondato il quinto.

La decisione

La Cassazione ha accolto solo il secondo motivo di ricorso, ha rigettato gli altri quattro, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha escluso l'ultrapetizione perché la questione della validità della notifica era comunque devoluta con l'appello del contribuente; ha però affermato la nullità e non l'inesistenza della notifica della cartella, poiché per la notifica ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 erano necessarie ricerche del domicilio del contribuente risultanti dalla relata, qui mancanti. Ha poi escluso sia l'omessa pronuncia sia la motivazione apparente, osservando che la CTR non aveva affrontato la sanatoria ex art. 156 c.p.c. ma aveva deciso sulla validità della notifica. Infine ha confermato la prescrizione decennale per i crediti tributari azionati, richiamando l'indirizzo secondo cui, quando il credito è stato confermato da sentenza passata in giudicato, si applica l'art. 2953 c.c., e in ogni caso nel caso concreto i tributi erano crediti erariali soggetti a prescrizione decennale, ferma la necessità per il giudice del rinvio di verificare gli effetti della nullità della notifica sulla prescrizione eventualmente maturata.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il tema della notifica della cartella non poteva essere riesaminato oltre i limiti del giudicato interno; la Corte ha escluso l'ultrapetizione perché la questione era stata comunque devoluta in appello

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per dedurre ultrapetizione e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di appello si è pronunciato sulla questione devoluta

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 2909 c.c. a sostegno del dedotto giudicato interno

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.

    norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamata nei motivi del ricorrente

  • art. 60, primo comma, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la notifica degli atti tributari tramite irreperibilità assoluta è valida solo se il notificatore ha accertato, con ricerche risultanti dalla relata, che il contribuente si è trasferito in luogo sconosciuto; nel caso concreto tale requisito mancava, con conseguente nullità della notifica

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato per distinguere l'ipotesi di temporanea irreperibilità, che presuppone la conoscenza della residenza o dell'indirizzo del destinatario, dalla diversa ipotesi di irreperibilità assoluta

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano la notificazione

  • art. 156 c.p.c.

    la sanatoria per raggiungimento dello scopo è stata ritenuta non pertinente dalla Corte rispetto al percorso argomentativo della CTR, che non aveva fondato la decisione sulla sanatoria ma sulla regolarità della notifica

  • art. 36, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato per dedurre il vizio di motivazione della sentenza tributaria; la Corte ha escluso la motivazione apparente

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il dedotto vizio di motivazione apparente; la Corte lo ha escluso

  • art. 2946 c.c.

    invocato per sostenere la prescrizione ordinaria quinquennale o comunque non decennale; la Corte ha rigettato il motivo

  • art. 2953 c.c.

    applicato dalla Corte per affermare la prescrizione decennale del diritto alla riscossione quando il titolo della pretesa tributaria è divenuto una sentenza passata in giudicato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata in Cassazione

Massime di principio

  • La questione della validità della notificazione di un atto tributario può essere devoluta al giudice di appello anche senza appello incidentale della controparte, quando sia comunque oggetto dell'impugnazione principale; in tal caso non vi è ultrapetizione se la decisione si mantiene entro il thema decidendum.
  • La notificazione degli atti tributari ex art. 60, lett. e), d.P.R. 600/1973 richiede che il notificatore dia conto delle ricerche eseguite sul domicilio del contribuente e degli accertamenti necessari a escludere un semplice cambio di indirizzo nello stesso comune; la mancanza di tali verifiche comporta nullità della notifica.
  • L'inesistenza della notificazione è figura residuale e ricorre solo quando manchino gli elementi costitutivi essenziali dell'attività notificatoria; ogni altra difformità dal modello legale integra, di regola, una nullità.
  • Non sussiste omessa pronuncia né motivazione apparente quando il giudice di merito affronta una questione diversa da quella prospettata dalla parte, purché la decisione sia coerente con il percorso argomentativo adottato e non ignori un capo effettivamente devoluto.
  • Il termine di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c. opera quando la pretesa tributaria sia stata definitivamente consacrata da una sentenza passata in giudicato; altrimenti restano applicabili i termini ordinari propri del singolo tributo e gli eventuali effetti interruttivi degli atti validamente notificati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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