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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una serie di atti doganali relativi a importazioni di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina ma ritenute, a seguito di indagini OLAF, di origine indiana. Dopo una prima fase contenziosa, gli avvisi di rettifica dell’accertamento erano stati annullati in via giudiziale per violazione del termine a difesa previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L’Ufficio aveva quindi riemesso gli avvisi di rettifica per le stesse operazioni. Restavano però in piedi gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi in precedenza in relazione agli originari avvisi. La contribuente li aveva impugnati e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che, essendo venuti meno gli accertamenti originari, venissero meno anche le sanzioni, per l’asserita inscindibilità ontologica tra accertamento e sanzione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 303 TULD, sostenendo che il giudicato di annullamento dei primi avvisi non aveva consumato il potere impositivo, che l’annullamento era dovuto a un vizio meramente procedimentale e che, quindi, l’Amministrazione poteva legittimamente esercitare l’autotutela sostitutiva riemettendo gli avvisi; conseguentemente, le sanzioni già irrogate non dovevano essere travolte, poiché la riemissione degli accertamenti ristabiliva il collegamento con la violazione contestata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché l’annullamento dei primi avvisi era dipeso da un vizio esclusivamente procedimentale, relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente. Tale vizio, proprio perché formale/procedimentale, consentiva all’Amministrazione di esercitare l’autotutela sostitutiva e di riemettere gli avvisi per i medesimi presupposti di fatto, entro i termini decadenziali. In tale prospettiva, la riemissione degli avvisi manteneva ferma la pretesa impositiva e faceva rivivere il collegamento ontologico tra accertamento e sanzione; perciò non poteva affermarsi che le sanzioni separate fossero caducate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando un avviso di accertamento è annullato per un vizio esclusivamente procedimentale, l’Amministrazione può, entro i termini decadenziali, riesercitare il potere impositivo emettendo un atto sostitutivo conforme alle garanzie violate.
  • Il giudicato formatosi sull’annullamento di un primo avviso non esclude di per sé la riproposizione della pretesa tributaria, se il vizio accertato non incide sulla sostanza del rapporto ma solo sulla regolarità del procedimento.
  • La riemissione dell’accertamento sul medesimo presupposto di fatto mantiene o ristabilisce il collegamento tra la pretesa impositiva e le sanzioni irrogate per la violazione contestata, impedendo che queste siano travolte automaticamente.
  • L’inosservanza del termine endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è un vizio formale/procedimentale e non, di per sé, una causa di estinzione sostanziale della pretesa fiscale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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