Cassazione Civile, Ordinanza n. 21243/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una serie di atti doganali relativi a importazioni di code di gamberi congelate dichiarate di origine emiratina ma ritenute, a seguito di indagini OLAF, di origine indiana. Dopo una prima fase contenziosa, gli avvisi di rettifica dell’accertamento erano stati annullati in via giudiziale per violazione del termine a difesa previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente. L’Ufficio aveva quindi riemesso gli avvisi di rettifica per le stesse operazioni. Restavano però in piedi gli atti di irrogazione delle sanzioni emessi in precedenza in relazione agli originari avvisi. La contribuente li aveva impugnati e la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio ritenendo che, essendo venuti meno gli accertamenti originari, venissero meno anche le sanzioni, per l’asserita inscindibilità ontologica tra accertamento e sanzione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 303 TULD, sostenendo che il giudicato di annullamento dei primi avvisi non aveva consumato il potere impositivo, che l’annullamento era dovuto a un vizio meramente procedimentale e che, quindi, l’Amministrazione poteva legittimamente esercitare l’autotutela sostitutiva riemettendo gli avvisi; conseguentemente, le sanzioni già irrogate non dovevano essere travolte, poiché la riemissione degli accertamenti ristabiliva il collegamento con la violazione contestata.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto erronea la decisione della CTR perché l’annullamento dei primi avvisi era dipeso da un vizio esclusivamente procedimentale, relativo alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, Statuto del contribuente. Tale vizio, proprio perché formale/procedimentale, consentiva all’Amministrazione di esercitare l’autotutela sostitutiva e di riemettere gli avvisi per i medesimi presupposti di fatto, entro i termini decadenziali. In tale prospettiva, la riemissione degli avvisi manteneva ferma la pretesa impositiva e faceva rivivere il collegamento ontologico tra accertamento e sanzione; perciò non poteva affermarsi che le sanzioni separate fossero caducate. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
richiamato per contestare l’idea che il giudicato di annullamento avesse consumato definitivamente il potere impositivo.
art. 303 d.P.R. 43/1973 (TULD)
disposizione sanzionatoria richiamata come base delle sanzioni doganali irrogate.
la sua violazione è stata qualificata dalla Corte come vizio esclusivamente procedimentale/formale, suscettibile di riedizione del potere impositivo in autotutela sostitutiva.
art. 2-quater, comma 1, d.l. 564/1994 conv. in l. 656/1994
richiamato quale fondamento del potere di autotutela dell’Amministrazione di annullare o revocare atti illegittimi e riemettere avvisi sostitutivi.
evocato dalla ricorrente in relazione ai termini di decadenza entro cui può essere esercitato il nuovo potere impositivo.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è annullato per un vizio esclusivamente procedimentale, l’Amministrazione può, entro i termini decadenziali, riesercitare il potere impositivo emettendo un atto sostitutivo conforme alle garanzie violate.
- Il giudicato formatosi sull’annullamento di un primo avviso non esclude di per sé la riproposizione della pretesa tributaria, se il vizio accertato non incide sulla sostanza del rapporto ma solo sulla regolarità del procedimento.
- La riemissione dell’accertamento sul medesimo presupposto di fatto mantiene o ristabilisce il collegamento tra la pretesa impositiva e le sanzioni irrogate per la violazione contestata, impedendo che queste siano travolte automaticamente.
- L’inosservanza del termine endoprocedimentale di cui all’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è un vizio formale/procedimentale e non, di per sé, una causa di estinzione sostanziale della pretesa fiscale.
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