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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15298/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente comunale inquadrato nella categoria D e titolare di posizione organizzativa, al quale era stato riconosciuto in fatto lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali nel settore della polizia municipale per un lungo arco temporale. In primo grado il Tribunale aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori e, con sentenza definitiva, aveva condannato il Comune al pagamento di differenze retributive, differenze di TFR e regolarizzazione contributiva, riconoscendo non solo le componenti fisse ma anche una quota variabile della retribuzione di posizione e di risultato. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo possibile desumere, tramite confronto con gli altri dirigenti comunali e con alcune delibere/decreti interni, la misura delle componenti variabili anche in mancanza di una formale pesatura dell’incarico e di obiettivi dirigenziali specificamente assegnati. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione della disciplina sulle mansioni dirigenziali nel pubblico impiego e della contrattazione collettiva, sostenendo che, mancando una graduazione formale delle funzioni e la pesatura dell’incarico, al dipendente spettavano solo le componenti minime/fisse del trattamento economico; con il secondo ha contestato, sempre sotto il profilo della violazione di legge e del regolamento comunale, i criteri usati dalla Corte territoriale per liquidare le componenti variabili, sostenendo che, al più, si sarebbe potuto parlare di perdita di chance, con conseguente necessità di una domanda risarcitoria e di prova del danno, e non di diretta attribuzione delle voci variabili di retribuzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto i motivi per quanto di ragione. Ha affermato che, una volta formato il giudicato interno sulla sentenza non definitiva che aveva già accertato lo svolgimento di mansioni superiori dirigenziali e condannato al pagamento delle differenze retributive, la Corte territoriale non poteva liquidare la parte variabile della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato in assenza di una formale graduazione delle funzioni, di pesatura dell’incarico e di assegnazione degli obiettivi, se non nell’ambito di una specifica domanda di risarcimento del danno da perdita di chance, che però non risultava proposta. La Cassazione ha richiamato i propri precedenti sulla necessità della pesatura per la componente variabile della retribuzione di posizione e sulla funzione presupposta dell’attribuzione degli obiettivi per la retribuzione di risultato. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, condannando il Comune al pagamento, in favore del lavoratore, di euro 74.349,80 per differenze retributive, di euro 7.517,80 per differenze di TFR, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero processo per il diverso esito dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato come disciplina del trattamento economico della dirigenza nel pubblico impiego, nel quadro della contestazione sulla spettanza delle componenti retributive

  • art. 27 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato a sostegno della tesi del ricorrente sulla disciplina del trattamento dirigenziale

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    richiamato in tema di mansioni superiori e trattamento economico nel pubblico impiego

  • artt. 6, 10 e 16, comma 2, d.lgs. n. 150/2009

    richiamati dal ricorrente come norme che regolano graduazione, pesatura e valutazione delle posizioni dirigenziali

  • artt. 109 e 111 d.lgs. n. 267/2000

    richiamati sulla disciplina degli incarichi dirigenziali negli enti locali

  • art. 36 Cost.

    utilizzato come parametro di adeguatezza della retribuzione, ma non consente di superare la necessità dei presupposti legali e contrattuali delle componenti variabili

  • artt. 27, 29 e 32 CCNL 23.12.1999 dirigenza enti locali

    richiamati per sostenere che la retribuzione di posizione e di risultato è composta da una parte fissa e da una parte variabile soggetta a graduazione e valutazione

  • art. 5, comma 3, CCNL 3.8.2010 dirigenza enti locali

    richiamato in relazione alla disciplina delle componenti economiche della dirigenza

  • art. 10 CCNL 31.3.1999 comparto

    richiamato nel quadro della pretesa applicazione del trattamento economico dovuto

  • artt. 26 e 27 Regolamento di ordinamento degli Uffici e servizi del Comune di Orbetello

    richiamati dal ricorrente per escludere la metodologia di quantificazione adottata dalla Corte territoriale

  • art. 384 cod. proc. civ.

    utilizzato per la decisione nel merito da parte della Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • La componente variabile della retribuzione di posizione dirigenziale presuppone la formale graduazione delle funzioni e la pesatura dell’incarico; in mancanza di tali adempimenti, spetta solo la quota minima prevista dalla contrattazione collettiva, salvo autonoma domanda risarcitoria.
  • La retribuzione di risultato non spetta per il solo fatto dello svolgimento di mansioni dirigenziali: richiede l’attribuzione preventiva degli obiettivi e il relativo sistema di valutazione, essendo tali elementi presupposto normativo e contrattuale della voce accessoria.
  • Se l’amministrazione omette di graduare le funzioni o di assegnare obiettivi, il dipendente non può ottenere automaticamente le componenti variabili del trattamento economico; può invece, in presenza di specifica allegazione e prova, agire per il risarcimento del danno da perdita di chance.
  • La perdita di chance è risarcibile solo se il lavoratore allega e prova, anche in via presuntiva ma con elementi specifici e concreti, una plausibile occasione perduta, il vantaggio sperato e il nesso causale con l’inadempimento dell’amministrazione.
  • Quando su un punto si è formato giudicato interno, il giudice di merito e la Cassazione devono muovere da quella statuizione definitiva e non possono riqualificare la pretesa in modo incompatibile con il giudicato stesso.

Come è indicizzato

MaterieDirigentiRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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