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Sentenza

Sentenza del 09/03/2018 n. 5741 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, sostenendo l'assenza del presupposto impositivo previsto dal D.Lgs. n. 446/1997, ossia un'autonoma organizzazione dell'attività professionale. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso e la Commissione regionale aveva confermato la decisione. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza, rilevando soprattutto che il contribuente aveva aderito alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289/2002, art. 7, la quale precludeva la richiesta di rimborso per le annualità definite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avrebbe dovuto esaminare l'eccezione relativa all'adesione al condono. La definizione automatica rende definitiva la liquidazione delle imposte e implica la rinuncia alla domanda di rimborso, anche se il contribuente sostiene l'inesistenza del presupposto impositivo. L'eccezione sugli effetti del condono può essere proposta anche in appello ed è rilevabile d'ufficio, poiché ha natura pubblicistica. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e la Corte ha deciso nel merito, rigettando il ricorso originario del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre I.C. è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 1.800 euro, oltre spese prenotate a debito, per il giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 7, comma 13

    La definizione automatica dei redditi per gli anni pregressi "rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione".

    L'adesione alla definizione automatica produce un nuovo titolo giuridico definitivo e preclude, per le annualità interessate, la richiesta di rimborso delle somme versate, anche quando il contribuente deduca l'inesistenza del presupposto d'imposta.

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 9

    Richiamata dalla sentenza insieme all'art. 7 quanto agli effetti di definitività della liquidazione.

    La definizione agevolata rende stabile la posizione fiscale relativa agli anni definiti e impedisce successive pretese restitutorie incompatibili con la sanatoria.

  • D.Lgs. n. 446/1997, artt. 2 e 3

    Disciplinano il presupposto e i soggetti passivi IRAP. Nel caso concreto, la questione sull'autonoma organizzazione non è stata esaminata nel merito in cassazione, perché l'adesione al condono era già sufficiente a escludere il rimborso.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 57 e 58

    Gli effetti del condono possono essere dedotti anche in appello e documentati mediante nuova produzione, poiché la relativa eccezione è considerata impropria e non soggetta alle ordinarie preclusioni delle eccezioni nuove.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

  • Codice di procedura civile, art. 378

    Le memorie depositate in cassazione servono solo a illustrare e chiarire motivi e difese già proposti; non possono introdurre nuove eccezioni o ampliare tardivamente le questioni controverse.

Massime di principio

  • L'adesione volontaria a un condono o a una definizione fiscale agevolata, una volta perfezionata, è normalmente irrevocabile e impedisce di chiedere il rimborso delle somme riferite agli stessi periodi d'imposta.
  • La preclusione al rimborso opera anche se il contribuente sostiene che l'imposta non fosse originariamente dovuta, perché la definizione agevolata sostituisce la precedente posizione controversa con un nuovo titolo definitivo.
  • In una controversia fiscale è essenziale verificare, prima di esaminare il merito dell'imposta, se siano intervenuti condoni, definizioni agevolate o sanatorie che abbiano fatto cessare o modificato la materia del contendere.
  • Gli effetti del condono possono essere fatti valere anche in appello e, se risultano dagli atti o dalla documentazione acquisita, possono essere rilevati dal giudice anche senza rispettare le ordinarie preclusioni previste per le nuove eccezioni.
  • Le memorie davanti alla Corte di cassazione non sono lo strumento per introdurre nuove contestazioni o documenti difensivi sostanziali: le questioni devono essere dedotte tempestivamente nei precedenti atti processuali.

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