Cassazione Civile, Ordinanza n. 35909/2022 del 07/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cassa previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte del geometra, di una pretesa contributiva della Cassa professionale. La Corte d’appello aveva accolto il suo appello e aveva escluso la legittimità dell’obbligo contributivo nei suoi confronti. La Cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo, con due motivi sostanzialmente connessi, la violazione di numerose disposizioni legislative e regolamentari in materia previdenziale. In particolare ha sostenuto: (1) che la contribuzione minima e l’obbligo di iscrizione alla Cassa derivano dall’iscrizione all’albo professionale, senza che siano decisive la natura occasionale dell’attività, la mancata produzione di reddito o la mera iscrizione ad altra gestione INPS; (2) che la Corte territoriale aveva errato nel limitare indebitamente l’autonomia normativa della Cassa ai soli profili di aliquote e criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche, trascurando il potere regolamentare della Cassa di fissare condizioni e deroghe agli obblighi contributivi, anche tramite delibere interne e autocertificazioni. La Cassa ha anche contestato che tale ricostruzione comportasse una violazione dell’art. 2697 c.c., poiché il rilievo del mancato adempimento degli oneri documentali discenderebbe direttamente dalla disciplina statutaria e regolamentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della Cassa, ritenendo che la sentenza impugnata non si fosse attenuta ai principi già affermati in materia di Cassa geometri. In particolare ha ribadito che, ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è sufficiente l’iscrizione all’albo professionale; sono invece irrilevanti la occasionalità dell’esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, e non è di per sé ostativa la mera iscrizione ad altra gestione INPS. Ha inoltre affermato che le norme regolamentari della Cassa che prevedono condizioni per derogare alla presunzione di attività professionale sono legittime e che la Cassa può subordinare l’esclusione degli obblighi contributivi al rispetto di specifici oneri dichiarativi e documentali. La sentenza della Corte d’appello è stata quindi cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1 L. 37/1967
Richiamato come base normativa dell’assetto previdenziale della categoria e dell’obbligatorietà contributiva.
La Corte richiama tali norme per affermare che l’obbligo contributivo e le condizioni di deroga vanno letti in coerenza con lo statuto e con la disciplina della Cassa, senza subordinare la contribuzione minima alla continuità professionale accertata in concreto.
legge delega n. 537/1993, art. 1, commi 32 e 33
Richiamata nel quadro della legittimazione del sistema di autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati.
Richiamato per affermare l’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati e la possibilità di disciplinare gli obblighi contributivi con atti regolamentari interni.
Citate nel complesso delle norme sulla previdenza obbligatoria e sulla disciplina delle gestioni previdenziali.
Richiamato nel sistema delle forme previdenziali dei professionisti e della loro autonomia organizzativa.
art. 5 dello Statuto della Cassa
Considerato legittimo quale fonte dell’obbligo di iscrizione alla Cassa e della conseguente applicazione delle regole interne sugli obblighi contributivi.
La sua violazione è esclusa, poiché il rilievo del mancato rispetto degli oneri dichiarativi/documentali discende dall’applicazione della disciplina statutaria e regolamentare, non da un’errata ripartizione dell’onere probatorio.
Richiamato, insieme alle successive modifiche interpretative, nel motivo di ricorso relativo all’autonomia normativa della Cassa.
art. 1, comma 763, L. 296/2006
Richiamato come norma interpretativa/modificativa del quadro sull’autonomia e sui criteri di equilibrio delle casse previdenziali.
art. 1, comma 488, L. 147/2013
Richiamato nel medesimo quadro normativo relativo alla disciplina delle casse professionali.
Massime di principio
- Per gli enti previdenziali professionali, l’obbligo di iscrizione e di contribuzione minima può discendere direttamente dall’iscrizione all’albo professionale, senza che sia necessario un accertamento giudiziale della continuità dell’attività o della produzione di reddito.
- La mera iscrizione ad altra gestione previdenziale obbligatoria non esclude, di per sé, l’obbligo contributivo verso la cassa di categoria, salvo che ricorrano le condizioni derogatorie previste dalla disciplina regolamentare dell’ente.
- Le casse previdenziali privatizzate possono prevedere, nei limiti della legge, regole interne che stabiliscano presunzioni di esercizio professionale e condizioni formali per deroghe o esoneri, anche mediante autocertificazioni o dichiarazioni del datore di lavoro.
- La mancata osservanza degli oneri dichiarativi o documentali richiesti dalla normativa della cassa può legittimare la pretesa contributiva, senza che ciò integri di per sé violazione dell’art. 2697 c.c.
- Nel sindacato di legittimità, la decisione di merito è censurabile quando esclude l’obbligo contributivo in contrasto con la disciplina statutaria e regolamentare dell’ente e con gli orientamenti già consolidati della Corte di cassazione.
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