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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11084/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privati)

La controversia

Alcuni acquirenti di posti barca e pertinenze nel nuovo porto turistico di Imperia, unitamente a società ad essi collegate, hanno convenuto davanti al Tribunale di Imperia il Comune e altri soggetti coinvolti nell’operazione portuale, chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da una complessa sequenza di condotte commissive e omissive tenute nella realizzazione e commercializzazione dell’opera. Secondo la prospettazione attorea, i contratti di leasing stipulati per l’acquisto del diritto di godimento sui posti barca erano stati conclusi senza rappresentare le gravissime criticità già esistenti sul piano giuridico, amministrativo e penale; i lavori erano rimasti incompiuti; la concessione demaniale era stata poi dichiarata decaduta dal Comune; il tutto aveva determinato la perdita definitiva del valore e della funzionalità dei beni e la permanenza dell’obbligo di pagare i canoni. Gli attori, pur riconoscendo che nel giudizio il Comune aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, hanno proposto regolamento preventivo chiedendo che fosse affermata la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, deducendo una responsabilità precontrattuale, contrattuale o da contatto sociale, nonché aquiliana, fondata sulla violazione di correttezza, buona fede e sull’affidamento ingenerato dall’operazione.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento preventivo di giurisdizione e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la domanda non investisse la legittimità dei provvedimenti amministrativi, né postulasse l’annullamento di atti della concessione, ma riguardasse il risarcimento del danno per comportamenti asseritamente dolosi o colposi del Comune e delle società coinvolte, lesivi dell’affidamento e della libertà negoziale dei privati. La controversia è stata quindi ricondotta alla lesione di diritti soggettivi patrimoniali e non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La Corte ha fatto applicazione del principio secondo cui, quando si deduce soltanto la violazione di regole di lealtà, correttezza e buona fede nella fase di contatto o di relazione con la P.A., la giurisdizione resta ordinaria, anche se il comportamento è connesso a un procedimento amministrativo o a una concessione demaniale.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione quando la causa non sia stata ancora decisa nel merito e vi sia una contestazione sulla giurisdizione.

  • art. 386 c.p.c.

    la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto sostanziale della domanda e non pregiudica le questioni di merito.

  • art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.

    richiamato come possibile base della giurisdizione esclusiva amministrativa in materia di concessioni di beni pubblici, ma ritenuto non applicabile perché mancava una domanda di annullamento o di risarcimento conseguente all'illegittimità di un atto amministrativo impugnato.

  • artt. 1337 c.c. e 1338 c.c.

    richiamati dagli attori a sostegno di una responsabilità precontrattuale per mancata corretta informazione e violazione degli obblighi nelle trattative.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato come base della responsabilità aquiliana prospettata dagli attori per il danno asseritamente causato dalle condotte illecite.

  • art. 1173 c.c.

    richiamato dagli attori per sostenere una responsabilità contrattuale o da contatto sociale derivante dalla relazione instaurata con l'amministrazione e gli altri soggetti coinvolti.

Massime di principio

  • Ai fini della giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi effettivamente dedotta, non alla sola qualificazione formale data dalla parte.
  • Se la domanda mira al risarcimento del danno per la violazione di correttezza, buona fede e lealtà nei rapporti con la pubblica amministrazione, senza contestare la legittimità di provvedimenti amministrativi né chiederne l’annullamento, la controversia può rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa esclusiva sui rapporti concessori presuppone che il danno sia collegato, anche indirettamente, all’esercizio del potere pubblico e alla lesione di un interesse legittimo; non opera quando il pregiudizio discende da un comportamento illecito autonomo rispetto al potere.
  • La lesione dell’affidamento del privato nella correttezza dell’azione amministrativa costituisce un bene giuridico autonomo, tutelabile in sé, la cui violazione può fondare responsabilità anche senza previa caducazione dell’atto amministrativo.
  • Nel giudizio sulla giurisdizione non rilevano gli argomenti di merito, ma solo l’oggetto sostanziale della domanda come desumibile dall’atto introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniResponsabilità della PAContratto preliminareCompravendita immobiliare
RamiProcesso civileResponsabilità civileContrattiImmobiliare
IstitutiBuona fede e correttezzaResponsabilità precontrattualeNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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