Cassazione Civile, Ordinanza n. 10695/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa all’esito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi per l’anno 2007, con disconoscimento di un credito d’imposta indicato dal contribuente e ritenuto insussistente. Dopo il primo grado favorevole al contribuente e una fase di appello dichiarata tardiva, il giudizio era tornato in sede di merito a seguito di cassazione con rinvio. Le amministrazioni ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione avverso la nuova decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, articolando quattro motivi. Nelle more, però, hanno comunicato di non avere più interesse alla decisione perché il contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 1 L. 197/2022 e aveva effettuato il pagamento necessario al perfezionamento della definizione, chiedendo la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha esaminato prioritariamente la rinuncia al ricorso e l’ha accolta. Ha dichiarato l’estinzione del giudizio, rilevando che la rinuncia è atto recettizio che non richiede accettazione ai fini dell’estinzione. Poiché la controparte non si era ritualmente costituita in giudizio, è stata esclusa una statuizione sulle spese. La Corte ha inoltre precisato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il contributo unificato aggiuntivo di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione.
Norme richiamate
richiamato solo per descrivere il controllo automatizzato alla base della cartella di pagamento
richiamato come base della domanda di definizione agevolata della controversia presentata dal contribuente
art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992
richiamato nella richiesta dell’Ufficio per la compensazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere
le formalità ivi previste sono finalizzate ad ottenere l’adesione della controparte per evitare la condanna alle spese del rinunziante; la rinuncia è comunque idonea a determinare l’estinzione del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
non si applica alla rinuncia al ricorso, perché norma eccezionale e di stretta interpretazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto recettizio, produce l’estinzione del giudizio senza necessità di accettazione della controparte ai fini dell’effetto estintivo.
- Le formalità previste dall’art. 390 c.p.c. servono principalmente a disciplinare gli effetti economici della rinuncia, in particolare sotto il profilo delle spese, non a condizionare l’efficacia estintiva dell’atto.
- Se la parte intimata non si è costituita ritualmente, non vi è spazio per una pronuncia sulle spese in occasione dell’estinzione per rinuncia.
- Il raddoppio del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica alla rinuncia al ricorso, trattandosi di disposizione eccezionale di interpretazione restrittiva.
Come è indicizzato
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