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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19098/2023 del 05/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di pagamento TARSU relativo all'anno 2011, impugnato dal contribuente e inizialmente ritenuto inammissibile dal primo giudice; in appello la decisione è stata riformata solo quanto all'ammissibilità, ma confermata nel merito. Il giudice di merito ha ritenuto non provata l'esenzione o riduzione del tributo per aree non produttive di rifiuti o produttrici di rifiuti speciali non assimilabili, evidenziando che il contribuente non aveva indicato tali circostanze nella denuncia originaria o in una dichiarazione di variazione, non aveva dimostrato la tipologia dei rifiuti prodotti né il loro autosmaltimento, e non aveva dedotto la violazione del regolamento comunale sulla riduzione tariffaria. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti cinque motivi: 1) violazione di legge per avere la sentenza d'appello negato l'esonero dal tributo sulla base del solo mancato adempimento degli obblighi informativi, nonostante la pretesa inidoneità a produrre rifiuti delle aree tassate; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o illogica, con asserito travisamento dei fatti e trattazione di questioni inconferenti; 3) violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in relazione alla produzione di rifiuti speciali; 4) nullità per omessa considerazione della documentazione che, secondo il ricorrente, dimostrava l'autosmaltimento dei rifiuti speciali; 5) violazione della disciplina sulla TARSU per avere il giudice ritenuto irrilevante la natura di rifiuti speciali non assimilati e per non avere considerato la mancata prova dell'assimilazione da parte del Comune.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, ribadendo che le deroghe alla tassazione e le riduzioni della superficie imponibile non operano automaticamente, ma devono essere dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o in quella di variazione, con onere del contribuente di fornire all'amministrazione i dati sulle aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili e sulla loro delimitazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata aveva comunque esaminato le deduzioni del contribuente e la censura mirava solo a una diversa e più corretta motivazione, senza un concreto interesse all'impugnazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non risultavano specificamente indicati sede e contenuto delle difese da cui ricavare la non contestazione, e comunque nel processo tributario la non contestazione opera solo sul piano probatorio e non vale come ammissione delle allegazioni. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, tendeva in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove documentali, mentre il giudice di merito aveva comunque escluso anche la prova della tipologia dei rifiuti prodotti. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché introduceva per la prima volta in cassazione una questione non trattata nella sentenza impugnata e non risultante dedotta in appello; inoltre la stessa base fattuale della censura era stata negata dal giudice di merito, che aveva escluso la prova della produzione di rifiuti speciali. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato disposto l'obbligo del contributo unificato დამატivo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2

    Le deroghe alla tassazione TARSU non operano automaticamente per la sola sussistenza del fatto materiale, ma devono essere specificamente dedotte dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 3

    Per escludere dalla superficie imponibile le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili, il contribuente deve fornire all'amministrazione i dati relativi all'esistenza e delimitazione di tali aree, essendo l'esclusione un'eccezione alla regola generale di tassazione.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 66

    Le riduzioni di superficie e tariffarie non operano automaticamente e producono effetto solo dall'anno successivo, se dedotte nei modi previsti.

  • d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    Richiamato quale obbligo dichiarativo del contribuente ai fini della corretta imposizione e delle eventuali esclusioni o riduzioni.

  • art. 53 Cost.

    Invocato dal ricorrente a sostegno della prevalenza della sostanza sulla forma, ma non accolto come parametro idoneo a superare l'onere dichiarativo previsto dalla disciplina TARSU.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dal ricorrente, ma non ritenuto idoneo a scardinare il regime degli oneri informativi e probatori posti a carico del contribuente.

  • l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7

    Richiamato nel primo motivo, ma non considerato decisivo ai fini dell'esonero dal tributo.

  • art. 132 c.p.c.

    Dedotto per censurare la motivazione della sentenza, ma la Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse comunque esaminato le questioni rilevanti.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato nella censura di nullità della sentenza tributaria, ma non ritenuto violato nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione opera nel processo tributario solo sul piano probatorio e non determina ammissione delle allegazioni o restringimento del thema decidendum; inoltre non può essere invocato per ottenere una diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché diretta in realtà a sollecitare una nuova lettura del materiale probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato come base formale dei motivi di ricorso, ma la Corte ha verificato se le censure denunciassero effettive violazioni di legge o nullità processuali, escludendo che potessero tradursi in meri dissensi sulla motivazione o sulla valutazione delle prove.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel regime TARSU, le esclusioni e riduzioni legate alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili non operano automaticamente: il contribuente deve allegare e dichiarare tempestivamente i presupposti fattuali che giustificano l'esenzione o la riduzione, anche indicando le aree interessate e la loro delimitazione.
  • L'onere probatorio si distribuisce in modo distinto: all'amministrazione spetta provare il presupposto impositivo dell'occupazione o detenzione dell'immobile, mentre al contribuente spetta l'onere informativo e probatorio relativo ai fatti estintivi o limitativi della pretesa, come l'esistenza di aree escluse o la produzione di rifiuti speciali non assimilabili.
  • Nel processo tributario, il principio di non contestazione rileva sul piano probatorio ma non trasforma la mancata difesa dell'Ufficio in ammissione delle allegazioni del contribuente né restringe automaticamente il thema decidendum.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione delle prove o di diversa ricostruzione dei fatti; i motivi devono investire effettivi errori di diritto o vizi processuali, non meri dissensi sul convincimento del giudice di merito.
  • Una questione giuridica non trattata nella sentenza impugnata e non risultante dedotta nel giudizio di merito non può essere introdotta per la prima volta in cassazione, salvo che sia prospettato in modo coerente un error in procedendo che investa l'omessa pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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