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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13963/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano partecipato a una selezione interna bandita nel 2002 dal Comune per la copertura di posti di istruttore direttivo di vigilanza, riservata ai dipendenti di categoria C, risultando idonei nella graduatoria approvata nel 2003. Successivamente l’ente aveva bandito nel 2009 una nuova procedura per progressione verticale sul medesimo profilo e, con atti del 2013 e 2014, aveva deciso di non scorrere la graduatoria del 2003, riattivando invece la procedura del 2009 e integrando il piano assunzionale. Gli idonei avevano impugnato tali atti davanti al giudice amministrativo, ma il Consiglio di Stato aveva escluso il loro diritto allo scorrimento, ritenendo che la graduatoria del 2003 fosse ormai inefficace e, comunque, che dopo il 1° gennaio 2010 non fosse più consentito lo scorrimento di graduatorie relative a progressioni verticali interamente riservate agli interni. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe creato un divieto non previsto dalla legge, attribuendosi in sostanza un potere normativo riservato al legislatore; hanno richiamato gli artt. 111 Cost., 362 c.p.c., l’art. 62 d.lgs. 150/2009, l’art. 52 d.lgs. 165/2001 e l’art. 4, comma 4, d.l. 101/2013, affermando che nessuna norma vietava lo scorrimento di graduatorie già formate sulla base della disciplina previgente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che la censura dei ricorrenti, pur formulata come eccesso di potere giurisdizionale, in realtà mirava a contestare l’interpretazione e l’applicazione della normativa compiuta dal Consiglio di Stato, cioè un eventuale error in judicando, non un difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Il giudice amministrativo non ha creato una norma inesistente, ma ha interpretato il quadro normativo sopravvenuto sulle progressioni verticali e sulla proroga delle graduatorie, individuando le disposizioni applicabili ratione temporis. Per questo motivo non è stata ravvisata alcuna invasione della sfera legislativa o dei limiti esterni della giurisdizione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    È richiamato come parametro del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte ribadisce che esso non consente di denunciare semplici errores in iudicando del giudice speciale.

  • art. 362 c.p.c.

    È indicato quale base del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, che resta però limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.

  • art. 62 d.lgs. n. 150/2009

    È richiamato per l’introduzione del comma 1-bis dell’art. 52 d.lgs. 165/2001; la Corte osserva che il giudice amministrativo lo ha solo interpretato nel quadro della disciplina sopravvenuta, senza creare una norma nuova.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    Le progressioni fra aree funzionali devono avvenire tramite concorso pubblico, con eventuale riserva al personale interno non superiore al 50%; la Corte richiama tale disciplina come parte del quadro normativo applicato dal Consiglio di Stato.

  • art. 4, comma 4, d.l. n. 101/2013, conv. in L. n. 125/2013

    È menzionato dai ricorrenti come disposizione che avrebbe prorogato la validità delle graduatorie senza introdurre limiti ulteriori; la Corte non ne ravvisa una violazione idonea a integrare eccesso di giurisdizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro le sentenze del giudice speciale è ammissibile solo per difetto assoluto o relativo di giurisdizione, non per contestare errori di interpretazione o applicazione della legge.
  • Non integra eccesso di potere giurisdizionale la decisione del giudice amministrativo che, ricostruendo il quadro normativo applicabile, escluda un diritto soggettivo o un’aspettativa; al più si tratta di eventuale error in iudicando.
  • La creazione di una norma inesistente, idonea a travalicare i limiti esterni della giurisdizione, si configura solo quando il giudice speciale si sostituisca realmente al legislatore; la mera interpretazione evolutiva o sistematica delle disposizioni vigenti non basta.
  • Quando una disciplina sopravvenuta modifica il regime delle progressioni verticali nella pubblica amministrazione, lo scorrimento delle graduatorie precedenti va valutato alla luce delle norme ratione temporis applicabili, senza che ciò implichi di per sé un’invasione della sfera legislativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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