Cassazione Civile, Ordinanza n. 05770/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse relativa all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di un centro di trasmissione dati e del bookmaker estero collegato. In primo e secondo grado i contribuenti hanno contestato la pretesa sotto diversi profili: mancata traduzione in lingua inglese dell’avviso, asserita erronea qualificazione della responsabilità del bookmaker come paritetica e non meramente dipendente, insussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta in capo al centro di trasmissione dati, incompatibilità della disciplina interna con il diritto unionale e necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, illegittimità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e illegittima condanna alle spese. La CTR del Lazio ha rigettato l’appello, ritenendo dovuta l’imposta anche per l’attività svolta senza concessione, applicabile la disciplina nazionale e infondati i rilievi sulla traduzione e sulle spese. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti otto motivi, sostanzialmente reiterando e sviluppando tali censure.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi che contestavano: la qualificazione della posizione del bookmaker e del centro di trasmissione dati come coobbligazione solidale paritetica; la mancanza di traduzione in inglese dell’atto impositivo; la sussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta unica sulle scommesse; la pretesa incompatibilità della disciplina con il diritto unionale e con il divieto di imposte sul volume d’affari; l’esclusione dell’esimente per obiettiva incertezza normativa; la condanna alle spese in favore dell’Amministrazione costituita con funzionario delegato. È stata inoltre dichiarata inammissibile la richiesta di conciliazione in Cassazione formulata ai sensi dell’art. 48-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, ritenuta non applicabile ratione temporis e comunque riferita a un istituto diverso da quello invocato. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra le parti per la recente evoluzione normativa e giurisprudenziale.
Norme richiamate
Richiamato insieme all’art. 7 l. n. 212 del 2000 nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto infondata la censura perché l’atto impositivo non ha mutato causa petendi né destinatario sostanziale della pretesa.
La mancata traduzione dell’atto non determina illegittimità automatica; occorre prova concreta dell’impossibilità di comprendere il contenuto dell’avviso, prova non fornita.
art. 267 TFUE
Non sussistevano i presupposti per un ulteriore rinvio pregiudiziale, essendo la questione già risolta dalla Corte di giustizia.
Letto in combinato con la normativa successiva e con la sentenza della Corte costituzionale, non è stato ritenuto incompatibile con l’assetto applicato per l’anno 2011.
art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220 del 2010
È norma interpretativa che individua come soggetti passivi anche i gestori di scommesse operanti per conto di soggetti privi di concessione; trova applicazione anche ai rapporti già sorti ma ancora pendenti oltre la sua entrata in vigore.
art. 49 TFUE
Richiamato assieme all’art. 56 TFUE nel motivo unionale, ma la Corte ha escluso che la disciplina nazionale produca una restrizione discriminatoria.
art. 56 TFUE
La Corte ha recepito la pronuncia CGUE secondo cui la normativa italiana non osta alla libera prestazione dei servizi perché si applica senza distinzione a operatori nazionali ed esteri che raccolgono scommesse in Italia.
art. 401 Direttiva 2006/112/CE
Il tributo in esame non ha carattere di imposta sul volume d’affari; quindi può cumularsi con l’IVA e non è precluso dalla direttiva.
Richiamato nel motivo sulle sanzioni; la Corte ha confermato la decisione di merito che ha escluso l’obiettiva incertezza normativa per l’anno 2011.
art. 5, comma 1, l. n. 472 del 1997
Invocato per l’esimente sanzionatoria, ma ritenuto non applicabile perché la disciplina interpretativa era già vigente per l’annualità accertata.
art. 6, comma 2, l. n. 472 del 1997
L’obiettiva incertezza è esclusa per l’anno 2011, essendo già intervenuta la legge interpretativa del 2010.
art. 10, comma 4, l. n. 212 del 2000
Richiamato nel motivo sanzionatorio, ma la Corte ha ritenuto che non residuasse alcuna incertezza normativa nell’anno d’imposta oggetto di causa.
art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel motivo sulle spese, senza accoglimento della censura.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
Conferma il diritto dell’Amministrazione alla rifusione delle spese anche quando sia assistita da propri funzionari.
Legittima la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa.
La compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 48-bis d.lgs. n. 546 del 1992
La richiesta di conciliazione formulata in Cassazione è stata dichiarata inammissibile; la norma invocata non era applicabile nei termini prospettati dalla ricorrente.
Le nuove disposizioni sul contenzioso tributario, incluse quelle sulla conciliazione in Cassazione, sono state ritenute applicabili solo ai giudizi instaurati nei termini fissati dalla norma transitoria.
art. 1, comma 2, l. n. 288 del 1998
Richiamato quale base normativa del tributo insieme alle altre disposizioni di settore.
Massime di principio
- In materia di imposta unica sulle scommesse, per l’anno 2011 il centro di trasmissione dati e il bookmaker possono essere entrambi considerati coobbligati solidali, poiché il presupposto impositivo è riferito alla raccolta e organizzazione delle scommesse svolte sul territorio italiano.
- La disciplina interpretativa introdotta nel 2010 consente di assoggettare a imposta anche l’attività svolta al di fuori del sistema concessorio; per le annualità successive al 2011 la possibilità di traslare il carico fiscale esclude, di regola, l’obiettiva incertezza normativa rilevante ai fini sanzionatori.
- L’atto impositivo non è illegittimo per il solo fatto di non essere tradotto nella lingua del destinatario: il contribuente deve dimostrare concretamente di non aver potuto conoscere il contenuto dell’atto e di aver subito una lesione del diritto di difesa.
- Il presupposto territoriale del tributo non coincide con il mero luogo di conclusione del contratto di scommessa, ma con l’attività di raccolta, registrazione e organizzazione del gioco svolta in Italia.
- L’imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d’affari e può quindi convivere con l’IVA, non essendo preclusa dall’art. 401 della direttiva 2006/112/CE.
- Non è necessario un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione di compatibilità unionale sia già stata risolta con decisione specifica e conforme al caso esaminato.
- Nel processo tributario, l’Amministrazione finanziaria può ottenere la rifusione delle spese anche se assistita da un proprio funzionario delegato, e la compensazione delle spese resta rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito.
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