Cassazione Civile, Ordinanza n. 06173/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, dipendente della società ricorrente dall'1 agosto 2011 per effetto di cessione del contratto di appalto relativo alla pulizia dei convogli ferroviari, aveva agito per ottenere la residua somma di euro 1.158,28 a titolo di indennità una tantum per la vacanza contrattuale maturata nel periodo 1 gennaio 2009-31 agosto 2012, somma riconosciuta solo parzialmente dalla datrice sulla base del CCNL mobilità e di un verbale di accordo del 29 gennaio 2014. In primo e secondo grado la società era stata condannata in solido con Trenitalia S.p.A. quale committente ex art. 29 d.lgs. 276/2003; la Corte d'appello aveva ritenuto che l'intero importo fosse dovuto dalla sola datrice subentrante, escludendo un accollo limitato al periodo di effettiva dipendenza. Con l'unico motivo di ricorso la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., dell'allegato A del CCNL Mobilità 2012 e dell'art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014, sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente interpretato la disciplina collettiva, ignorando il dato letterale che prevede il pagamento dell'una tantum 'ai lavoratori in forza' e 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento', e aveva illegittimamente posto a suo carico anche i periodi in cui il lavoratore aveva prestato attività presso precedenti appaltatrici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato, richiamando un precedente conforme, che l'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha funzione di parziale recupero del potere d'acquisto del dipendente nel periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e che il relativo onere si giustifica per i possibili vantaggi economici del datore che beneficia della prestazione. Tuttavia non è giustificato porre integralmente tale costo a carico del datore in essere al momento del rinnovo per periodi di lavoro svolti presso precedenti datori, salvo una diversa previsione negoziale espressa che configuri un accollo. Poiché la disciplina collettiva prevedeva anche un riproporzionamento 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento' e non contemplava un accollo integrale in capo al subentrante, la pretesa del lavoratore è stata respinta. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del lavoratore. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate per la novità della questione all'epoca dell'introduzione della causa.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
La Corte lo richiama come canone ermeneutico per sostenere che la disciplina collettiva deve essere interpretata secondo i criteri di interpretazione del contratto e che, nel caso concreto, il dato letterale e sistematico escludeva un accollo integrale del debito al datore subentrante.
allegato A CCNL Mobilità del 2012
ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie del 16.4.2003
La clausola è stata letta nel senso che l'indennità una tantum va corrisposta ai lavoratori in servizio e proporzionata ai mesi di effettiva prestazione nel periodo di riferimento, non già integralmente per l'intero periodo di vacanza contrattuale a carico del solo datore al momento del rinnovo.
art. 4 del verbale di accordo Agens-Ancp del 5 giugno 2014
È stato considerato non innovativo ma attuativo del precedente CCNL e comunque non idoneo, per il suo tenore, a introdurre un accollo integrale in capo al subentrante.
art. 29 d.lgs. 276/2003
È richiamato nel quadro della condanna in solido del committente nel giudizio di merito, ma non costituisce il fondamento della decisione di cassazione, che verte invece sull'interpretazione della disciplina dell'una tantum.
art. 384, n. 2, c.p.c.
La Corte lo applica per decidere nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, dopo la cassazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- L'indennità una tantum per vacanza contrattuale ha natura di compensazione parziale del mancato aggiornamento retributivo e deve essere correlata alla prestazione lavorativa effettivamente resa nel periodo di riferimento.
- In assenza di una previsione negoziale espressa, il datore di lavoro subentrante non può essere gravato dell'intero importo dell'una tantum anche per periodi in cui il lavoratore ha prestato attività alle dipendenze di precedenti datori.
- Quando la disciplina collettiva prevede il pagamento dell'una tantum 'in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento', la prestazione va riproporzionata temporalmente e non può essere riconosciuta integralmente a chi sia datore solo nella fase finale del periodo considerato.
- L'interpretazione della contrattazione collettiva, ai fini della violazione di legge, è sindacabile in cassazione quando il giudice di merito non rispetti i criteri ermeneutici e attribuisca alla clausola un significato incompatibile con il suo tenore letterale e sistematico.
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