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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34531/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società e i soci impugnavano la sentenza della CTR del Lazio che aveva accolto l'appello dell'Ufficio contro la decisione di primo grado favorevole ai contribuenti. La lite nasceva da avvisi di accertamento per Ires e Irpef, relativi all'anno d'imposta 2011, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi sostenuti per sponsorizzazioni in favore di associazioni sportive dilettantistiche. La CTR aveva ritenuto tali costi non inerenti, valorizzando l'ammontare elevato dei corrispettivi e l'assenza di un adeguato sinallagma tra prestazioni pubblicitarie e controprestazioni, nonché l'antieconomicità dell'operazione in rapporto all'area geografica di operatività dell'impresa. In cassazione i ricorrenti deducevano, con il primo motivo, violazione degli artt. 108 e 109 t.u.i.r. e dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che la CTR avesse erroneamente compiuto una valutazione quantitativa dell'inerenza e della congruità del costo, in contrasto con il regime speciale delle sponsorizzazioni verso ASD; con il secondo motivo deducevano violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c. per non avere la CTR considerato la documentazione prodotta a prova del ritorno commerciale delle sponsorizzazioni.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo. Ha affermato che le spese di sponsorizzazione verso associazioni sportive dilettantistiche, quando ricorrano i requisiti dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, non di rappresentanza, e di conseguenza di inerenza e deducibilità. La CTR ha quindi errato nel fondare il proprio giudizio su antieconomicità, incongruità del costo e mancanza di sinallagma, criteri che non possono essere utilizzati per negare la deduzione in questo specifico ambito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per denunciare violazione di legge nel motivo di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    Norma processuale richiamata unitamente al motivo sulla mancata valutazione della prova documentale.

  • art. 108 t.u.i.r.

    Richiamato dai ricorrenti nel contesto della deducibilità dei costi; la Corte lo menziona nel quadro del motivo accolto.

  • art. 109 t.u.i.r.

    La Corte precisa che il regime speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002 deroga al regime generale di deducibilità e alla nozione di inerenza dell'art. 109 t.u.i.r., intesa in senso qualitativo e non quantitativo.

  • art. 90, comma 8, L. 289/2002

    Costituisce norma speciale agevolativa che introduce una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, non di rappresentanza, e quindi di inerenza e congruità/deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso ASD, purché ricorrano i requisiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione all'onere della prova, assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per censurare la mancata considerazione della documentazione prodotta, ma il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche, quando rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e non possono essere riqualificate come spese di rappresentanza.
  • In presenza dei requisiti previsti dalla disciplina speciale, la deducibilità della sponsorizzazione non può essere negata sulla base di valutazioni di congruità, antieconomicità o insufficiente ritorno commerciale, perché la nozione di inerenza rilevante è qualitativa e non quantitativa.
  • Il giudice tributario non può sostituire alla scelta imprenditoriale di investire in sponsorizzazioni sportive un sindacato di merito sulla convenienza economica dell'operazione, se la fattispecie rientra nel regime agevolativo speciale.
  • Quando un motivo di ricorso viene accolto per violazione della disciplina speciale sulla deducibilità del costo, restano assorbite le censure che investono la valutazione delle prove a sostegno del ritorno commerciale dell'operazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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