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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09792/2024 del 11/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo passivo di un conto corrente bancario. La società correntista, insieme ai due fideiussori, contestava l'ammontare richiesto dalla banca deducendo, in sintesi, l'erroneità degli addebiti di conto a partire da una certa data, la non riferibilità alla società di alcune operazioni, l'illegittimità di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute, nonché la debenza di interessi ultralegali e usurari. Il tribunale accolse parzialmente l'opposizione, rideterminando il saldo e dichiarando nulla la clausola sulla commissione di massimo scoperto; la corte d'appello respinse il gravame. In cassazione i ricorrenti deducevano: 1) omesso esame e motivazione apparente circa la non imputabilità delle operazioni addebitate dopo la data indicata; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere la corte d'appello ritenuto irrilevante la mancata prova delle singole disposizioni bancarie e per asserito errato governo del materiale istruttorio; 3) violazione di varie norme sostanziali e bancarie per avere riconosciuto interessi convenzionali anche dopo la chiusura del conto e in presenza di usura sopravvenuta, sostenendo che dovesse applicarsi la gratuità ex art. 1815, comma 2, c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo nella parte relativa alla pretesa motivazione apparente, perché la sentenza di appello conteneva una motivazione sufficiente e intellegibile secondo il "minimo costituzionale"; ha dichiarato inammissibile il medesimo motivo nella parte in cui introduceva censure sul vizio motivazionale senza adeguata autosufficienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c. non può essere dedotta per contestare solo la valutazione delle prove o l'apprezzamento del materiale istruttorio, ma solo in caso di utilizzo di prove non dedotte, disapplicazione di prove legali o errata distribuzione dell'onere della prova. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché i ricorrenti non avevano indicato in modo specifico l'eventuale clausola di ius variandi, il suo contenuto e le concrete variazioni di tasso; ha comunque richiamato la giurisprudenza sulle conseguenze dell'usura sopravvenuta e sugli interessi moratori. La sentenza impugnata è stata quindi confermata, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    opposizione al decreto ingiuntivo

    indicato come base processuale dell'opposizione proposta dai debitori avverso il decreto ingiuntivo

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione della sentenza è censurabile solo se manca, è apparente, perplessa o affetta da contrasti insanabili, non per mera insufficienza o contraddittorietà

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio motivazionale è oggi ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo l'omesso esame di fatti decisivi o l'anomalia motivazionale tipizzata

  • art. 115 c.p.c.

    può essere invocato solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o fuori dai limiti legali, non per contestare la valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione si configura solo se il giudice attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo hanno o viceversa, non per il semplice dissenso sull'apprezzamento probatorio

  • art. 2697 c.c.

    il vizio attiene alla ripartizione dell'onere probatorio, non all'erronea valutazione dell'esito delle prove

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    richiamato per la disciplina della gratuità del mutuo in caso di interessi usurari; la Corte lo cita nel quadro dei principi sull'usura, ma nel caso concreto respinge la tesi della sua applicazione automatica al conto corrente

  • art. 1224, comma 1, c.c.

    richiamato per affermare che, in caso di interessi moratori usurari, restano dovuti gli interessi leciti nei limiti consentiti

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in relazione alla buona fede nell'esecuzione del contratto e al dibattito sull'usura sopravvenuta

  • art. 1183 c.c.

    citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione della Corte

  • art. 1184 c.c.

    citato dai ricorrenti tra le norme asseritamente violate, senza autonoma statuizione della Corte

  • art. 644 c.p.

    richiamato dai ricorrenti nel contesto della dedotta usura bancaria

  • L. n. 108 del 1996

    richiamata come disciplina antiusura per la determinazione del tasso soglia

  • art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993

    anche nel testo anteriore a quello oggi vigente

    prevedeva la possibilità per la banca di modificare unilateralmente tassi, prezzi e condizioni solo se pattuita apposita clausola

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione deducibile in cassazione, per le sentenze soggette al testo novellato dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., è configurabile solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o affetta da contrasto insanabile, non già per una motivazione ritenuta insufficiente o non condivisibile.
  • Non è sufficiente, per denunciare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentare che il giudice abbia valutato male le prove: la censura è ammissibile solo se la decisione si fonda su prove non acquisite dalle parti o se sono state violate le regole sulle prove legali.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere della prova alla parte sbagliata; se il dissenso riguarda l'apprezzamento del materiale probatorio, la doglianza attiene semmai al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • In materia di usura nei rapporti bancari, la parte che invochi l'illegittimità degli interessi applicati deve allegare e provare in modo specifico i dati contrattuali e le variazioni effettivamente intervenute, non potendo limitarsi a un richiamo generico alla sopravvenuta usurarietà.
  • L'applicazione della disciplina antiusura agli interessi moratori non comporta automaticamente la gratuità dell'intero rapporto: la conseguenza giuridica dipende dalla natura degli interessi colpiti e dalla corretta qualificazione della fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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